Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18393 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18393 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME (TARGA_VEICOLO CODICE_FISCALE) nato a Torino il DATA_NASCITA
NOME (CODICE_FISCALE) nata In Croazia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 13 Marzo 2023 dalla Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento senza rinvio di entrambe le sentenze di merito per COGNOME e il rigetto del ricorso di COGNOME.
Sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la pronunzia impugnata la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza resa il 27 settembre 2021 dal Tribunale di Perugia che ha dichiarato la responsabilità dei due imputati per il reato di ricettazione di diversi monili in oro e oggetti preziosi, l ascritto in concorso, e, concesse le circostanze attenuanti generiche. ritenute equivalenti alla contestata recidiva, ha determinato la pena nel minimo edittale.
2.Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso i due imputati, con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, deducendo:
2.1 violazione di legge processuale e nullità del giudizio di primo grado per la mancata considerazione del legittimo impedimento del difensore e dell’imputata COGNOME a comparire all’udienza del 27 settembre 2021.La Corte di appello ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione, ma ha travisato il contenuto della doglianza omettendo di considerare l’impossibilità per il difensore di conoscere la data del rinvio dell’udienza rinviata dal 26 luglio 2021 al 27 settembre 2021, in costanza delle restrizioni dettate dal periodo emergenziale cagionato dall’epidemia COVID . Nulla, peraltro, ha statuito in merito alla volontà della imputata di comparire all’udienza del 27 settembre e non ha considerato legittimo il suo impedimento determinato dalla detenzione domiciliare sostenendo che la difesa non aveva mai chiesto la traduzione dell’imputata, né la stessa aveva chiesto di essere tradotta o di essere sentita dal magistrato di sorveglianza.
Tale motivazione si pone in contrasto con il dictum delle Sezioni unite che con sentenza del 3 Marzo 2022 n. 7635 hanno stabilito che la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa documentata o comunque comunicata integra un impedimento legittimo a comparire che impone al giudice di rinviare a nuova udienza e disporne la traduzione.
Conclude il ricorrente che il procedimento di primo grado è affetto da nullità assoluta e insanabile poiché l’istruttoria dibattimentale è stata celebrata con costanza del legittimo impedimento dell’imputata a comparire in udienza
2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dei due imputati per assenza di prova dell’elemento oggettivo del reato di ricettazione, in quanto dall’esame del testi escussi in dibattimento, che vengono riportati per ampi stralci nel ricorso, emerge che non è stata accertata la provenienza delittuosa dei monili da donna rinvenuti all’interno del camper adibito ad abitazione della famiglia COGNOME.
La Corte di appello nel respingere lo specifico motivo di doglianza ha osservato che l’accertamento del delitto presupposto non deve essere specifico potendosi desumere la provenienza delittuosa del bene dalla natura dello stesso e dalle connotazioni della situazione concretamente emersa e nel caso di specie valorizza la tipologia dei gioielli rinvenuti, aventi un valore sproporzionato alle condizioni economiche della famiglia. Osserva il ricorrente che non si conosce l’effettivo valore dei beni preziosi oggetto di sequestro, che sono stati ritenuti di provenienza furtiva esclusivamente sulla base di congetture, sicché in assenza di prova del reato presupposto gli imputati dovevano essere mandati assolti.
2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione per carenza di prova dell’elemento soggettivo del reato poiché i beni sono stati rinvenuti nella tasca di una giacca appesa nell’armadio e nel camper vivono 7 persone, la coppia e i cinque figli di cui una è imputabile e risulta gravata da precedenti penali. La colpevolezza degli imputati è legata a congetture prive di riscontro e lo specifico motivo di appello è stato respinto senza adeguata argomentazione.
2.4 Violazione di norma processuale in ordine al rigetto della richiesta di esclusione dell’aggravante della recidiva e al mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata della ricettazione.
La Corte di appello ha omesso ogni valutazione in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva, così incorrendo in violazione di legge e ha invece escluso la possibilità di concedere l’attenuante speciale del reato di ricettazione, in ragione del valore degli oggetti rinvenuti , senza tuttavia rilevare che non sono stati acquisiti dati utili determinare il loro valore, individuato solo in termini probabilistici i
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo e il terzo motivo di ricorso sono fondati nei limiti che verranno esposti.
1.1 La Corte di appello ha respinto l’eccezione difensiva relativa al legittimo impedimento del difensore osservando che l’udienza del 26 luglio 2021 non venne rinviata su istanza della difesa, ma per assenza dei testi e non era, di conseguenza, necessario dare avviso della data di rinvio al difensore, che risultava sostituito in udienza ex art. 97 quarto comma cod.proc.pen..
La censura formulata con il ricorso è generica poiché il difensore non si confronta con questa motivazione e reitera il motivo di gravame. E’ inoltre manifestamente infondata poiché correttamente la Corte ha formulato motivazione corretta affermando che al difensore non spettava alcuna comunicazione della data di rinvio.
Le generiche difficoltà nell’ottenere notizie della data di udienza di rinvio non sono meglio precisate e non rilevano in questa sede.
In ordine all’impedimento dell’imputata NOME, che risultava in detenzione domiciliare, la Corte ha osservato che la difesa non aveva mai chiesto la traduzione dell’imputata, né la stessa aveva avanzato personalmente istanza di essere tradotta, sicché non poteva dolersi in sede di appello della sua mancata traduzione nel giudizio di primo grado.
E tuttavia dall’istanza di rinvio avanzata dal difensore il 24 settembre risulta anche la esplicita richiesta di consentire all’imputata di partecipare all’udienza del 27 settembre e analoga richiesta era stata avanzata con l’istanza di rinvio formulata all’udienza precedente.
Questa Corte ha precisato che in tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da COVID-19, l’omessa traduzione dell’imputato detenuto, che abbia richiesto di comparire all’udienza per il tramite del difensore, determina una nullità assoluta ed insanabile del giudizio e della relativa sentenza. (Sez. 3 – , Sentenza n. 3958 del 12/11/2021 Ud. (dep. 04/02/2022 ) Rv. 282888 – 01)
E’ stato ribadito anche recentemente dalle Sezioni Unite di questa Corte, intervenute a dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto al riguardo, che la restrizione dell’imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso. (Sez. U , Sentenza n. 7635 del 30/09/2021 Ud. (dep. 03/03/2022 ) Rv. 282806 – 01)
La detenzione domiciliare deve ritenersi misura coercitiva analoga agli arresti domiciliari, sicchè in presenza di una richiesta di partecipazione all’udienza dell’imputata impedita il Tribunale non avrebbe potuto celebrare l’udienza in sua assenza.
1.2 II secondo motivo di ricorso, relativo al giudizio di colpevolezza a carico di entrambi gli imputati, risulta assorbito dalla fondatezza dell’eccezione in rito nei confronti COGNOME e si palesa manifestamente infondato nei confronti del coimputato COGNOME.
Ed infatti le modalità del rinvenimento, avvolti in un fazzoletto posto all’interno dell tasca di una giacca da uomo, la natura degli oggetti rinvenuti, monili da donna in oro e pietre preziose, di valore economico sproporzionato al reddito del a coppia, unitamente al comportamento assunto, all’assenza di giustificazioni in merito al possesso e ai significativi precedenti penali riportati, palesano la correttezza del giudizio responsabilità formulato nei confronti del COGNOME.
Le censure formulate appaiono inoltre generiche e non sono consentite poiché mirano ad invocare una diversa valutazione del compendio probatorio, non deducendo violazioni di legge o manifeste illogicità del giudizio.
2.3 Il terzo motivo di ricorso è parzialmente fondato.
La Corte di appello ha reso adeguata motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante speciale prevista dall’art. 648 quarto comma cod.pen., considerato peraltro che entrambi gli imputati hanno usufruito delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva, e tuttavia non ha formulato alcuna argomentazione per respingere l’istanza avanzata con i motivi di appello con cui si invoc:ava l’esclusione della recidiva, in ragione della risalenza nel tempo e della natura dei precedenti penali valorizzati dal Tribunale.
In assenza di idonea risposta, si impone l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente a detta valutazione nei confronti di COGNOME , con rinvio alla Corte di appello di Firenze che renderà motivazione sull’istanza suindicata.
Alla stregua di tali considerazioni si impone l’annullamento delle sentenze di primo e secondo grado nei confronti della COGNOME , in ragione della sua mancata traduzione per l’udienza del 27 settembre 2023 nonostante la specifica richiesta avanzata dal difensore e la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia per nuovo giudizio.
Nei confronti del coimputato COGNOME la sentenza di appello deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, in ragione dell’assenza di motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva, che verrà rivalutata dalla Corte di Appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado pronurciate nei confronti di COGNOME NOME e , per l’effetto , dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Perugia per nuovo giudizio; annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla recidiva con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto.
Roma 6 marzo 2024 Il consigliere estensore COGNOME NOME COGNOME Borsellino COGNOME
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