Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24405 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24405 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato in Sant’Agata Feltria il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino del 05/02/2024;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO
COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 5 febbraio 2024 (motivazione depositata il successivo 10 febbraio) il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato la richiesta di riesame proposta da COGNOME NOME avverso l’ordine di indagine europeo emesso dal Pubblico ministero in data 6 dicembre 2023 con il quale è stato disposto il sequestro di un cavallo (“Irish Coffee”) in relazione alle contesta provvisorie di cui agli art. 388 comma 1 e 624-625 cod. pen. formulate a carico del predetto, per aver violato i doveri inerenti la custodia dell’animale in merito al sequestro disposto i
giudizio civile pendente presso il Tribunale di Modena, e per furto aggravato in concorso de medesimo equide.
Avverso l’ordinanza del riesame COGNOME ha proposto, a mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale deduce cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo eccepisce l’insussistenza del fumus commissi dell’ai necessario presupposto del vincolo probatorio; ciò in quanto il cavallo era stato trasferito all’estero no sottrarlo all’accertamento oggetto del giudizio civile relativo alla proprietà dello (nell’ambito del quale è peraltro evidente che l’equide non è affatto di proprietà della querela NOME COGNOME), ma per sottoporlo a delicate e indifferibili cure veterinarie (c documentato da idonee certificazioni) e dopo che il custode aveva di ciò avvertit tempestivamente il Tribunale di Modena; si aggiunge inoltre che la contestazione provvisoria di concorso in furto dell’animale è priva di qualsiasi riscontro indiziario.
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2.2. Con il secondo motivo si deduce il difetto di legittimazione alla proposizione de querela della COGNOME, atteso che il sequestro civile non è stato affatto disposto su richi della predetta ma della controparte, ossiaj. la società RAGIONE_SOCIALE che assume di essere proprietaria dell’animale, sequestro al quale la COGNOME si era opposta, mentre il dir di querela spetta solo alla persona a favore della quale il vincolo è stato disposto.
2.3. Con il terzo motivo si eccepisce che l’animale non può essere ritenuto “corpo del reato” ovvero “cosa pertinente allo stesso”, in riferimento alla presunta fattispecie di cui all’ar cod. pen., risultando illogica l’affermazione dell’ordinanza impugnata secondo la quale ta qualità deriverebbe dalla circostanza che l’animale “è l’oggetto del sequestro disposto dal giudi civile che avrebbe dovuto essere custodito”.
2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla affermata sussistenz di “esigenze probatorie” a fondamento dell’OIE, in quanto esse sono state in modo apodittico affermate senza alcuna concreta indicazione sul punto, in violazione dei principi del giurisprudenza di legittimità che richiede la precisa esplicitazione delle ragioni che giustifica concreto la sottoposizione del bene al vincolo per l’accertamento dei fatti; peraltro, la circost che il sequestro nella specie non abbia finalità probatorie è dimostrato anche dalla indicazio (contenuta nell’ordinanza impugnata) secondo la quale esso sarebbe “l’unico mezzo ripristinatorio del sequestro disposto in sede civile”, evidenziando dunque una finalità del diversa dalle esigenze di natura probatoria.
2.5. Con il quinto motivo, infine, si eccepisce vizio di motivazione in ordine al manca accoglimento della doglianza sollevata in sede di riesame in relazione alla violazione del princi di proporzione richiesto in modo specifico dall’art. 7 del d.lgs. n. 108 del 2017, evidenzian che non vi è nel concreto alcun pericolo di occultamento o distruzione della prova in quant l’animale è stato rinvenuto dagli operanti olandesi nel luogo che era stato indicato dall’Amade
Con memoria depositata il 13 aprile 2024 sono stati dedotti “motivi nuovi”, nei quali riprendono e approfondiscono quelli originari. In particolare, si ribadisce, da un lato, l’inesist di qualsivoglia “finalità probatoria”, avendo in modo espresso l’ordinanza impugnata fatto riferimento a “esigenze restitutorie” estranee al sequestro probatorio, e, dall’altro lat evidenzia la palese violazione del “principio di proporzionalità”, anche in considerazione dell esigenze di tutela della salute dell’animale evidenziate dalla documentazione veterinaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell’art 325 cod. proc. pen.
Il sequestro in esame – attuato all’estero attraverso l’emissione di ordine di indagi europeo – è stato qualificato come sequestro del corpo del reato, funzionale a perseguire finalit probatorie in relazione ai fatti contestati (art. 253 cod. proc. pen.).
2.1. L’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., attribuisce la legittimazione a proporre ricor per cassazione avverso le ordinanze emesse dal tribunale per il riesame nell’ambito dell’incidente cautelare reale, oltre che al pubblico ministero e all’imputato – e quindi anche all’indagat sensi dell’art. 61 cod. proc. pen. – anche “alla persona cui le cose sequestrate devono essere restituite”.
In merito a tale ultima qualità, va chiarito che “la persona che avrebbe diritto a restituzione”, legittimata dunque, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. a proporre ricorso cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di riesame contro i provvedimenti di sequestro, deve individuarsi non in ogni persona che abbia una qualunque forma di interesse alla restituzione, ma solo in quella che abbia una posizione giuridica autonomamente tutelabile e coincidente quindi con un diritto soggettivo (reale o anche solo personale) o anche con una situazione di mero rapporto di fatto tuttavia tutelato dall’ordinamento con l’attribuzione d potere di agire in modo autonomo e senza la necessità di autorizzazione da parte della pubblica autorità ha costituito il rapporto possessorio. Per tale ragione, questa Corte ha riten inammissibile il ricorso, avverso ordinanza del tribunale del riesame di revoc di sequestro probatorio, proposto dal custode nominato nel corso di un precedente e diverso sequestro penale avente ad oggetto lo stesso bene; in particolare la Corte Suprema ha rilevato come il predetto, ausiliario del giudice, non possa considerarsi titolare di autono posizione giuridica nei confronti di tale bene (così, Sez. 6, n. 3775 del 04/10/1994, Rapisarda Rv. 199929 – 01).
Tale principio vale anche in riferimento all’indagato che non sia titolare del bene oggett di sequestro. Questi, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del tito cautelare ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen. (e conseguentemente a ricorrere in cassazione ex
art. 325), può proporre l’impugnazione solo se vanta un interesse concreto ed attuale alla stessa, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto de dissequestro (principio affermato in modo pacifico in riferimento al sequestro preventivo, v. da ultimo, Sez. 3, n. 16352 dell’11/01/2021, COGNOME Luca, Rv. 281098 – 01, ma estensibile anche al sequestro probatorio in considerazione dell’unicità dei rimedi apprestati per i due tipi di vinc reale).
Pertanto, l’COGNOME non può vantare tale indispensabile interesse essendo egli semplice custode del bene oggetto del sequestro probatorio, nominato nell’ambito di un procedimento civile nel quale si controverte della proprietà dell’animale. Quindi, egli è mero ausiliario giudice civile – privo di autonomo potere sul cavallo – e non risulta che abbia dalla predet Autorità giudiziaria ottenuto autorizzazione a formulare le richieste per ottenere il dissequest e la restituzione del bene. Restituzione del bene che non può vantare neppure nella qualità di indagato, dal momento che difetta il presupposto dell’autonomo potere sulla cosa oggetto del vincolo reale.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dell’COGNOME al pagamento delle spese processuali. Non ritiene invece il Collegio che debba disporsi anche la condanna del predetto al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Considerato che il difetto di legittimazione non è stato dichiarato dal Tribunale del riesame – che ha giudicato nel merito la impugnazione dell’ordine di indagine europeo avente ad oggetto il sequestro del cavallo – non si ravvisano profili di colpa nel proposizione della presente impugnazione di legittimità.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 aprile 2024
nsigliere estensore