Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14041 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Genova nel procedimento a carico di: COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/10/2023 del Presidente della Corte di appello di Genov visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per carenza interesse.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Presidente della Corte di appello di Geno ha convalidato l’arresto estradizionale di NOME in relazione procedimento pendente in Albania per associazione finalizzata al traffico stupefacenti commesso in Italia dal 10 marzo 2015, e ha disposto l’immediata liberazione del predetto, non applicando alcuna misura cautelare.
Nel provvedimento impugnato si sottolinea che le descrizioni sommarie del fatto si riferiscono a reati commessi in Italia per i quali sta procedendo l’autorità giudiziaria italiana, come si evince dalla contestuale esecuzione di ordinanza cautelare emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Bergamo il 18 gennaio 2023.
Il Presidente della Corte d’appello ha, quindi, ritenuto sussistente, allo stato, una causa di rifiuto dell’estradizione ai sensi dell’art. 705 cod. proc. pen., circostanza che impedisce l’applicazione di misure coercitive.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore AVV_NOTAIO di Genova, che denuncia la violazione degli artt. 696, 705 e 714 cod. proc. pen.
Al Presidente della Corte di appello spetta la verifica dei presupposti della cautela enunciati dall’articoio 715 comma 2 cod. proc. pen., presupposti che non contemplano alcuna valutazione di merito della domanda, la quale spetta alla Corte d’appello quale giudice collegiale nel procedimento introdotto dalla richiesta diretta al Ministro della Giustizia, come chiarito dall’art. 714, comma 5, cod. proc. pen, Il riferimento, nella stessa ordinanza presidenziale, al comma 3 del medesimo art. 714 cod. proc. pen. è, pertanto, improprio.
La previsione della pendenza di procedimento parallelo per il medesimo fatto, come tutte le prescrizioni del primo comma dell’art. 705 cod. proc, peri., viene in considerazione quando “non esiste convenzione o questa non dispone diversamente”, la prevalenza del diritto pattizio e delle norme internazionali essendo, peraltro, imposta in via generale dalla disposizione dell’art. 696 cod. proc. peri.
Inoltre, la rilevanza del principio del ne bis in idem è stabilita dall’art. 9 della Convenzione Europea di Estradizione, che governa i rapporti con l’Albania nel settore considerato soltanto in relazione alle sentenze irrevocabili, ovvero in via facoltativa nel caso di decisione di non procedere, entrambe le ipotesi non presenti nel caso di specie. Quest’ultimo aspetto può essere valutato anche per escludere la ricorrenza dell’ipotesi richiamata dall’art. 705, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse del Procuratore AVV_NOTAIO impugnante.
Il ricorrente lamenta, ma solo in astratto, il giudizio sulla non estradabílità di NOME per violazione del ne bis in idem effettuato dalla Corte di merito, mentre nulla deduce sulla misura cautelare richiesta e sulla sua applicabilità.
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Mette conto rilevare che le Sezioni Unite penali hanno ribadito che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare va individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita da soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 17/02/2012, COGNOME, Rv. 251693).
L’interesse all’impugnazione deve, dunque, necessariamente presentare le caratteristiche della concretezza e dell’attualità: il che si realizza quando, con la impugnazione proposta, si intenda perseguire un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Si è, dunque, affermato che l’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. perì., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 62031de1 11/05/1993, COGNOME, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, COGNOME Rv. 203093; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, COGNOME, Rv. 244110).
Nella specie, il ricorrente non ha evidenziato alcun vantaggio ottenibile nella fase cautelare, posto che, se anche questo Collegio ritenesse errato il provvedimento del Presidente della Corte di appello di Genova, ciò non comporterebbe l’applicazione di alcuna misura cautelare nei confronti di NOME, peraltro detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i! ricorso.
Così deciso l’ 11 gennaio 2024
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TI Presidente