Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15139 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15139 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA ih- ) GLYPH UV
avverso la sentenza del 22/05/2023 del GIP TRIBUNALE di CREMONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Cremona, con sentenza in data 22 maggio 2023, assolveva NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 640 bis cod.pen. allo stesso ascritto ritenendo che tutt4 documentazione acquisita presso l’RAGIONE_SOCIALE, in quanto costituita da copie analogiche di documenti informatici prive di valore probatorio, fosse priva di capacità dimostrativa dei fatti di tr l’ottenimento del reddito di cittadinanza contestati all’imputato.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso il Procuratore Generale di Brescia, lamentando erronea applicazione della legge penale quanto alla omessa attivazione dei poteri di integrazione probatoria disciplinati dall’art. 441 comma 5 cod.proc.pen., posto che, il giudice dell’udie preliminare in sede di rito abbreviato, avrebbe dovuto curare direttamente l’esecuzione dell’ordinanza con la quale aveva disposto l’acquisizione della documentazione demandandola al
P.M.; e ciò avrebbe potuto fare onerando il Comandante della Tenenza della G.d.FRAGIONE_SOCIALE di Cremona ovvero mediante la citazione del RAGIONE_SOCIALE Provinciale dell’RAGIONE_SOCIALE; l’omessa attivazione di de poteri di integrazione d’ufficio aveva determinato la violazione di un obbligo incombente s giudice e la conseguente nullità della sentenza emessa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Ed invero deve essere ricordato che il tema dell’esercizio dei poteri di ufficio da parte giudice ai fini dell’ammissione delle prove risulta essere stato affrontato da due pronunce de Sezioni Unite; secondo la sentenza imp. Martin, il potere del giudice di disporre anche di uffi l’assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. sussiste anche nel ca in cui non vi sia stata in precedenza alcuna “acquisizione delle prove” (Sez. U, n. 11227 d 06/11/1992, Rv. 191607 – 01).
Successivamente detto principio veniva ribadito anche da altra pronuncia del massimo consesso secondo cui il giudice può esercitare il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di n mezzi di prova, previsto dall’art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove c le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto; con tale sentenza la Corte h affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell’art. 111 Cost. ed ha ritenuto condizioni necessarie per l’esercizio di tale potere sono l’assoluta necessità dell’iniziati giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circosc nell’ambito delle prospettazioni delle parti, la cui facoltà di richiedere l’ammissione di nuovi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell’art. 495 comma secondo cod.proc.pen. (Sez. U, 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907 – 01).
1.1 Nella successiva elaborazione delle sezioni semplici si è affermato che il giudice ha dovere di ricorrere al proprio potere di disporre l’acquisizione, anche d’ufficio, di nuovi mez prova qualora ciò sia indispensabile per rendere la decisione ed ha pertanto l’obbligo di motiva in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere (Sez. 6, n. 25157 del 11/06/2010, Rv 247785 – 01); e si è anche precisato come il giudice ha il dovere di acquisire, anche d’uffic mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell’impu cosicchè il mancato esercizio di detti poteri di integrazione probatoria richiede una motivazio specifica la cui omissione, censurabile in sede di legittimità, determina la nullità della sen per violazione di legge (Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016, Rv. 266492 – 01).
Orbene, tali principi vanno applicati anche al caso dell’integrazione probatoria di uff disposta dal giudice dell’abbreviato ex art. 441 comma 5 cod.proc.pen.; ed invero, disposta l’integrazione per essersi ritenuto tale adempimento istruttorio necessario ai fini del decider stesso organo giudicante non può poi revocare la stessa ordinanza per non avere il pubblico ministero proceduto alle acquisizioni richieste. In tali casi, invero, in osservanza
affermazioni della giurisprudenza di legittimità già esaminate il giudice ha l’obbligo di proce d’ufficio.
1.2 Né può ritenersi che l’attribuzione di un siffatto onere al giudice del rito abbreviato p snaturare il rito allo stato degli atti, obbligando ad una generalizzata acquisizione probatori punto va richiamato infatti quell’orientamento secondo cui in tema di giudizio abbreviat l’integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell’art. 441, comma quinto, cod. p pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all’im atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l’esercizio del relativo potere sono costitu necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l’assunzione e divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle par motivazione, la Corte ha precisato che la scelta unilaterale del rito alternativo da p dell’imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati su sola base degli atti disponibili al momento dell’ordinanza di ammissione del rito, essendo rimess al giudice di valutare l’eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria (Sez. 6, n. 1 del 13/04/2021 Ud. (dep. 05/05/2021 ) Rv. 280968 – 01).
Ne consegue affermare che ha errato il giudice dell’udienza preliminare di Cremona ad assolvere l’imputato senza avere previamente esercitato i poteri di integrazione probatori officiosi, dallo stesso peraltro già attivati in sede di emissione della prima ordinanza con la in data 22 maggio 2023 aveva disposto l’acquisizione di documentazione ritenuta necessaria al fine del decidere, non potendo valere quale elemento decisivo il pur deprecabile rifiuto pubblico ministero. Il giudice chiamato a decidere in sede di abbreviato, ove abbia pertant disposto l’integrazione probatoria di ufficio ex art. 441 comma 5 cod.proc.pen., in presenza negligenza del pubblico ministero nell’acquisizione delle prove documentali, dovrà attivare poteri di ufficio o provvedendo egli stesso all’acquisizione,ovvero mediante la citazione di q soggetti che possano fornire informazioni equipollenti.
L’impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata ed il giudice del rinvio in sede d nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi in precedenza indicati.
Quanto all’individuazione del giudice del rinvio, va ricordato che si procede per il reat cui all’art. 640 bis cod.pen., reato punito con pena detentiva, sicchè la sentenza proscioglimento pur emessa in abbreviato non incontra limiti alla sua appellabilità; perta avverso la sentenza di proscioglimento in abbreviato il pubblico ministero può proporre o appell ovvero, ai sensi del primo comma dell’art. 569 cod.proc.pen., ricorso per saltum in cassazione.
Difatti, la suddetta disposizione, intitolata ricorso immediato per cassazione, stabilisce il ricorso diretto in cassazione è ammesso soltanto avverso le sentenze appellabili come inequivocabilmente emergente dalla lettura del citato primo comma. Proposto ricorso per saltum avverso la sentenza di proscioglimento all’eventuale annullamento della sentenza consegue la trasmissione degli atti, ai sensi della seconda parte del quarto comma dell’art. 569 cod.proc.pen
al giudice competente per. l’appello. Gli atti vanno pertanto trasmessi .alla Corte d’Appello Brescia per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Brescia per il giudizio. Roma, 26 marzo 2024
(IL CONSIGLIERE EST.