Inammissibilità Ricorso: Quando i Motivi Sono Considerati Generici
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione è una delle questioni procedurali più delicate e frequenti nel processo penale. Essa si verifica quando l’atto di impugnazione non possiede i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge, trasformando il ricorso in un mero tentativo di riesame del merito, precluso alla Corte di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24435/2024, offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
Il Contesto del Ricorso: La Decisione della Corte d’Appello
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Lecce. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado principalmente su due punti: la determinazione della pena (la cosiddetta ‘dosimetria’) e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A suo avviso, la pena inflitta era eccessiva e la sua condotta avrebbe meritato un trattamento sanzionatorio più mite.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva fornito una motivazione che riteneva adeguata per giustificare sia la quantificazione della pena sia il diniego delle attenuanti, basandosi sugli elementi emersi nel corso del processo.
La Valutazione della Cassazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, ha concluso per la sua manifesta inammissibilità. I giudici di legittimità hanno osservato come le argomentazioni difensive fossero del tutto aspecifiche. Invece di contestare punti precisi e vizi logici della motivazione della Corte d’Appello, il ricorrente si era limitato a invocare una pena più mite in modo generico.
La Critica ai Motivi: Genericità e Assenza di Vizi Concreti
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella distinzione tra una critica puntuale e una mera doglianza. Per superare il vaglio di ammissibilità, un ricorso deve indicare in modo concreto quale sia stato l’errore (di diritto o di motivazione) commesso dal giudice precedente. Nel caso di specie, il ricorso non specificava perché la motivazione della Corte d’Appello sulla dosimetria della pena o sul diniego delle attenuanti fosse illogica, contraddittoria o carente. Si trattava, in sostanza, di una richiesta di rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso
L’esito di tale valutazione è stato inevitabile. Conformemente a quanto previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state lineari e perentorie. In primo luogo, si è ribadito che la Corte d’Appello aveva motivato in modo adeguato e sufficiente le proprie scelte sanzionatorie. Di fronte a una motivazione puntuale, la difesa non può limitarsi a contrapporre la propria valutazione soggettiva auspicando un esito più favorevole. È necessario, invece, dimostrare un vizio logico-giuridico manifesto nel ragionamento del giudice di merito. La mancanza di tale dimostrazione rende i motivi del ricorso ‘aspecifici’ e, di conseguenza, inammissibili.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione: la specificità dei motivi è un requisito imprescindibile. Non è sufficiente esprimere un dissenso generico rispetto alla sentenza impugnata. Occorre articolare una critica tecnica, precisa e circostanziata, che individui le specifiche violazioni di legge o i vizi di motivazione. In assenza di ciò, il ricorso non solo non avrà successo, ma esporrà il ricorrente a conseguenze economiche significative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione viene considerato ‘aspecifico’?
Un motivo di ricorso è considerato aspecifico quando si limita a invocare un risultato diverso (come una pena più mite) senza indicare un concreto vizio di motivazione o una violazione di legge nella sentenza impugnata. In pratica, non basta lamentarsi della decisione, ma bisogna spiegare perché essa è giuridicamente errata.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Secondo l’art. 616 c.p.p., citato nell’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, il cui importo viene determinato equitativamente dalla Corte.
È sufficiente chiedere una pena più mite e le attenuanti generiche per motivare un ricorso?
No, non è sufficiente. Come chiarito dalla Corte, una richiesta generica di una pena più mite o delle attenuanti, di fronte a una motivazione adeguata del giudice di merito che le ha negate, costituisce un motivo aspecifico. È necessario indicare perché la valutazione del giudice precedente sarebbe illogica, contraddittoria o carente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24435 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24435 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che la Corte di appello di Lecce ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena e di diniego delle attenuanti generiche;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a front di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
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Così deciso il giorno il 7 giugno 2024
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