Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26654 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26654 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, quale è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, la con il primo motivo di ricorso, il mancato riconoscimento della causa di non punibili all’art. 131 bis cod. pen., con il secondo motivo di ricorso, mancata concessi circostanza attenuate di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., con il terzo la mancata conce circostanze attenuanti generiche, con il quarto, la mancata esclusione della recidiva.
Le doglianze formulate, con le quali il ricorrente riproduce profili di censura già v giudice territoriale, esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, sul piano del merito.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della caus punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazio sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar co ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’ ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla reiterazione, volte, della condotta di cessione della sostanza stupefacente del tipo hashish, i complessivo ammonta a gr.6, nonché alle modalità ben strutturate della condotta di spac strada e al quantitativo di dosi che’ficorrente deteneva ancora pronte per la vendita.
In ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante del lucro di speciale il giudice di merito ha evidenziato che buona parte dello stupefacente, pari a 23,24 do singole, non era ancora stato venduto, e al fatto che i guadagni provenienti dalle p cessioni erano stati dall’imputato passati, di volta in volta, ad un complice che si prima dell’intervento della polizia.
Anche le determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabi accompagnate da motivazione congrua ed esente da vizi logici. Con riferimento alla man concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha fatto all’assenza di alcun elemento valutabile positivamente e, viceversa, alla presenza negativi che connotano sia il fatto che la personalità dell’imputato.
Allo stesso modo, il giudice ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado an ordine alla contestata recidiva, esprimendo un giudizio di maggiore pericolosità sociale de il quale si è avvalso anche del contributo di un complice nella prosecuzione dell’attivi senza mostrare alcun segno dì resipiscenza.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme Così deciso in Roma il 1° marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente