Inammissibilità Ricorso: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’ordinanza n. 24434 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando le conseguenze negative di una contestazione generica. Comprendere quando e perché un ricorso viene respinto per inammissibilità è fondamentale per chiunque si approcci al sistema giudiziario. Questo provvedimento evidenzia come una difesa non adeguatamente argomentata possa portare non solo alla conferma della decisione impugnata, ma anche a sanzioni economiche aggiuntive.
I Fatti del Caso in Analisi
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma. L’oggetto della contestazione non riguardava la colpevolezza in sé, ma la determinazione della pena inflitta, un aspetto tecnico noto come “dosimetria della pena”. Il ricorrente, attraverso i suoi motivi, chiedeva semplicemente l’applicazione di una pena più mite, ritenendo quella stabilita dalla Corte territoriale eccessivamente severa.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione non entra nel merito della richiesta (cioè se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere discusso. La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di un’ulteriore somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della genericità dei motivi di ricorso. La Corte ha osservato che la Corte di Appello aveva fornito una “motivazione puntuale”, ovvero una spiegazione dettagliata e adeguata delle ragioni che avevano portato alla quantificazione della pena. A fronte di questa argomentazione specifica, il ricorrente si era limitato a una critica generica, invocando una pena più lieve senza però indicare in modo concreto e specifico dove e perché la motivazione del giudice di secondo grado sarebbe stata errata, illogica o carente. Secondo la Cassazione, non è sufficiente esprimere un mero dissenso rispetto alla decisione impugnata. È necessario, invece, articolare una critica mirata, che si confronti direttamente con le argomentazioni della sentenza contestata e ne evidenzi i vizi. In assenza di una tale specificità, il ricorso si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: un ricorso per cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a riproporre le stesse questioni già vagliate nei gradi precedenti o a manifestare un generico malcontento. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma una sanzione processuale che mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate. La condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, oltre alle spese processuali, rappresenta un deterrente economico significativo. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, emerge con chiarezza la necessità di formulare atti di impugnazione solidi, ben argomentati e capaci di evidenziare vizi specifici della decisione contestata, pena la chiusura prematura del giudizio con un aggravio di costi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché i motivi presentati erano generici. Il ricorrente si è limitato a chiedere una pena più mite senza contestare in modo specifico e concreto la motivazione dettagliata fornita dalla Corte di Appello per la determinazione della sanzione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Cosa significa che la motivazione del giudice d’appello era ‘puntuale’?
Significa che la Corte d’Appello aveva spiegato in modo dettagliato, preciso e completo le ragioni giuridiche e di fatto alla base della sua decisione sulla misura della pena, rendendo necessario, per contestarla efficacemente, un’argomentazione altrettanto specifica da parte del ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24434 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24434 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che la Corte di appello di Roma ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
deciso il giorno il 7 giugno 2024