Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’inammissibilità del ricorso è una delle questioni più tecniche e allo stesso tempo cruciali nel diritto processuale. Un’impugnazione, per poter essere esaminata nel merito, deve rispettare requisiti di forma e sostanza ben precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la non pertinenza dei motivi possano portare a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. Analizziamo insieme il caso e le ragioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dai ricorsi presentati da due individui avverso una sentenza della Corte d’Appello. Le doglianze riguardavano diversi aspetti, tra cui la valutazione di frasi minacciose rivolte a un Sindaco durante operazioni di Polizia Municipale e la congruità del trattamento sanzionatorio applicato, inclusa la mancata concessione delle attenuanti generiche.
I due ricorsi, tuttavia, presentavano gravi difetti strutturali che ne hanno compromesso l’esame da parte della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Entrambi i Ricorsi
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, sebbene per ragioni parzialmente diverse. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: l’atto di impugnazione deve contenere una critica specifica e argomentata delle motivazioni della sentenza che si intende contestare. Vediamo nel dettaglio le motivazioni della Corte.
Le Motivazioni: Analisi della Genericità e della Non Pertinenza
La Corte ha distinto le ragioni dell’inammissibilità ricorso per ciascuno degli appellanti, evidenziando due tipologie di vizi.
Il Ricorso Riproduttivo e Generico
Per il primo ricorrente, la Corte ha rilevato che i motivi di ricorso erano meramente riproduttivi di censure già sollevate, senza un reale confronto con la decisione della Corte d’Appello. In particolare, il ricorso non affrontava la parte della sentenza che aveva ritenuto minacciosa la condotta verso il Sindaco. Analogamente, la critica sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche è stata giudicata generica, poiché non contestava efficacemente le argomentazioni della Corte territoriale, la quale aveva giustificato la sua decisione sulla base della gravità del fatto e dei precedenti penali dell’imputato.
Il Ricorso “Eccentrico” e Privo di Correlazione
Ancor più netto il giudizio sul secondo ricorso. La Cassazione lo ha definito generico in quanto i riferimenti in esso contenuti erano “eccentrici” rispetto al procedimento in esame. Il ricorrente, infatti, citava norme e istituti (come il patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) del tutto estranei alla questione dibattuta. La Corte ha ribadito un principio consolidato, citando una precedente sentenza (Cass. n. 34270/2007): il ricorso è inammissibile se manca qualsiasi correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. L’atto di appello non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, altrimenti cade in un vizio di aspecificità insanabile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione specifici, pertinenti e dialoganti con la sentenza che si contesta. Un ricorso non può essere una mera ripetizione di argomenti precedenti né un’esposizione di critiche astratte o non pertinenti. La conseguenza di tali vizi, come dimostra il caso, è una declaratoria di inammissibilità ricorso, che non solo rende definitiva la condanna ma comporta anche l’onere del pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione, in questo caso fissata in tremila euro. La specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Cosa rende un motivo di ricorso ‘generico’ secondo la Cassazione?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata. Questo accade, ad esempio, se si limita a riprodurre censure precedenti o se non contesta in modo mirato le ragioni addotte dal giudice di grado inferiore.
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se contiene argomenti non pertinenti al caso?
Sì. La Corte ha stabilito che un ricorso è inammissibile per genericità se i suoi riferimenti sono ‘eccentrici’ rispetto al procedimento, ovvero se manca ogni correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell’atto di impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15220 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15220 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto da COGNOME NOME NOME riproduttivo di identi censura oltre che generico, attesa l’assenza di confronto della doglianza rispetto alla parte de decisione che rileva la consistenza minacciosa delle frasi rivolte al Sindaco allorché provvedev a sovraintendere ex art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 alle operazioni in quel frangente portat avanti dal personale della Polizia RAGIONE_SOCIALE;
rilevato che analoghi limiti incontra il secondo motivo comune con cui si censura il complessivo trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche nella parte in cui la decisione evidenzia l’estrema gravità del fatto posto in essere e la nega personalità del ricorrente gravato da numerosi precedenti penali;
rilevato che generico in quanto privo di censura risulta il ricorso del COGNOME i riferimenti risultano eccentrici rispetto al procedimento in esame (in tal senso i riferimenti 444 cod. proc. pen.); che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quell poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 d 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024