Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24785 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24785 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 del TRIBUNALE di PESCARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/septi.t.e le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso il provvedimento del 12 settembre 2023 del Tribunale di Pescara, che ha dichiarato l’esecutività del decreto penale di condanna n. 501 del 27 maggio 2022, con il quale il G.i.p. del Tribunale di Pescala aveva condannato l’imputato.
Il Tribunale ha evidenziato che l’imputato, prima dell’udienza del 24 gennaio 2023 (e, quindi, prima che il decreto penale di condanna fosse stato revocato), con atto depositato il 17 gennaio 2023, ai sensi dell’art. 589 cod. proc. pen. aveva rinunciato all’opposizione ex art. 461 cod. proc. pen.
Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, con riferimento all’art. 589 cod. proc. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che il precedente difensore, che aveva depositato atto di rinuncia all’opposizione al decreto penale di condanna, era sprovvisto di procura speciale per presentare tale rinuncia, così violando l’art. 589, comma 2, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova in diritto evidenziare che il provvedimento impugnato deve essere qualificato come sentenza, avendo un contenuto definitorio del procedimento penale a carico di COGNOME ed essendo stato emesso dopo l’apertura del dibattimento.
Pertanto, l’impugnazione avverso tale provvedimento soggiace alla disciplina di cui all’art. 581 cod. proc. pen., relativa alla forma dell’impugnazione, secondo cui, con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Nel caso di specie, contestualmente al ricorso per cassazione, non è stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, né l’atto con il
quale lo stesso ha rilasciato al suo difensore, successivamente alla pronuncia della sentenza, specifico mandato a impugnare.
Per di più il difensore AVV_NOTAIO non aveva ricevuto nemmeno la procura speciale per proporre opposizione al decreto penale di condanna per come è stato evidenziato dallo stesso ricorrente a pag. 3 del ricorso.
In tema di impugnazioni, infatti, la nuova causa di inammissibilità di cui all’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica anche al ricorso per cassazione, in quanto la menzionata disposizione, collocata tra le norme generali sulle impugnazioni, predispone un regime funzionale a garantire l’esercizio consapevole del diritto di impugnazione, cui deve ritenersi informato anche il giudizio per cassazione (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben NOME, Rv. 285324-02).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/03/2024