Inammissibilità Ricorso Patteggiamento: I Limiti Fissati dalla Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti all’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di patteggiamento. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ribadisce il principio della tassatività dei motivi di ricorso, dichiarando l’inammissibilità del ricorso patteggiamento quando basato su censure non espressamente previste dalla legge. Questo caso serve da monito sulla necessità di valutare attentamente i presupposti legali prima di intraprendere la via dell’impugnazione.
Il Caso Concreto: Dal Patteggiamento al Ricorso
Due persone, a seguito di un accordo con la pubblica accusa, ottenevano dal Tribunale una sentenza di patteggiamento per il reato di furto in abitazione aggravato. La pena detentiva concordata veniva sostituita con il lavoro di pubblica utilità.
Nonostante l’accordo raggiunto, gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, lamentando due specifici vizi:
1. Una presunta carenza di motivazione riguardo alla mancata applicazione di una causa di proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.).
2. Una carenza di motivazione circa la congruità della pena concordata tra le parti.
In sostanza, pur avendo patteggiato, i ricorrenti contestavano la valutazione del giudice sulla sussistenza dei presupposti per la condanna e sull’adeguatezza della pena stessa.
La Valutazione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze dei ricorrenti, dichiarando i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un’applicazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
L’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: Un Filtro Severo
Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Questi includono:
* Problemi legati all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un consenso viziato).
* La mancata correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
* Un’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
* L’illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Come evidenziato dalla Corte, le censure sollevate dai ricorrenti, entrambe relative a un presunto vizio di motivazione, non rientrano in nessuna di queste categorie. Di conseguenza, il ricorso non poteva superare il vaglio di ammissibilità.
Le motivazioni della decisione
La motivazione della Suprema Corte è lapidaria e di estrema chiarezza. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti. La legge, con l’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p., ha creato un elenco chiuso e invalicabile di ragioni per le quali si può contestare una sentenza di patteggiamento.
I vizi di motivazione, sia sulla mancata assoluzione sia sulla congruità della pena, non fanno parte di questo elenco. La scelta del legislatore è stata quella di dare stabilità alle sentenze che si fondano su un accordo tra accusa e difesa, limitando drasticamente le possibilità di rimetterle in discussione. La Corte, pertanto, non entra neppure nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma al dato processuale, dichiarando l’inammissibilità “senza formalità”, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
L’esito del procedimento è la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma (4.000,00 euro ciascuno) a favore della Cassa delle ammende, una sanzione giustificata dall'”elevato coefficiente di colpa” nel proporre un’impugnazione palesemente inammissibile.
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: il patteggiamento è una scelta processuale che comporta una significativa rinuncia al diritto di impugnazione. Chi sceglie questa strada deve essere consapevole che le possibilità di contestare la sentenza sono estremamente ridotte e circoscritte a vizi specifici e gravi, che non includono una generica rivalutazione della motivazione del giudice. Tentare di forzare questi limiti non solo è inutile, ma può anche risultare economicamente oneroso.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No, la sentenza chiarisce che il vizio di motivazione non rientra tra i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che sono gli unici validi per ricorrere contro una sentenza di patteggiamento.
Quali sono i motivi consentiti per ricorrere contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi dalla legge riguardano esclusivamente l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa comporta la proposizione di un ricorso per motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie dove la sanzione è stata di 4.000,00 euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24862 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CIRIE’ il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BIELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 del TRIBUNALE di TORINO
dato avy’o alle parti; /-udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 13 luglio 2023 il Tribunale di Torino ha applicato a COGNOME NOME e COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ritenuta la continuazione tra i reati di furto in abitazione aggravato loro contestati e quell giudicati con precedente sentenza di condanna della Corte di appello di Genova, la pena, rispettivamente, di: mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa, sostituita la sanzione detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità per complessive 600 ore (COGNOME NOME); mesi sei di reclusione ed euro 140,00 di multa, sostituita la pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità per l durata complessiva di 360 ore (COGNOME NOME).
Avverso l’indicata pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due distinti motivi: vizio di motivazione con riferimento alla carenza dei presupposti per il proscioglimento degli imputati ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; carenza di motivazione in ordine alla ritenuta congruità della pena concordata tra le parti.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti.
Le dedotte censure non rientrano, infatti, tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore