Inammissibilità ricorso: quando la Cassazione annulla senza condanna alle spese
L’inammissibilità ricorso in Cassazione è un esito che spesso comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali. Tuttavia, un’ordinanza della Suprema Corte chiarisce un’importante eccezione: se l’interesse a ricorrere viene meno per una causa non imputabile all’imputato, non può esserci alcuna condanna alle spese. Analizziamo insieme questa interessante pronuncia.
I Fatti del Caso
Tre individui, a seguito di una sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. ‘patteggiamento’) per reati fiscali, avevano ricevuto una condanna a un anno di reclusione ciascuno. Gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione lamentando la mancata concessione della sospensione condizionale breve della pena, un beneficio previsto dal codice penale.
Il giorno successivo alla presentazione del ricorso, accadeva un fatto decisivo: il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) che aveva emesso la sentenza, accorgendosi dell’omissione, provvedeva d’ufficio a una correzione materiale del provvedimento, concedendo il beneficio richiesto. A questo punto, venendo meno il motivo del contendere, i difensori degli imputati rinunciavano formalmente al ricorso.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità Ricorso
La Corte di Cassazione, presa in esame la rinuncia, ha dichiarato l’inammissibilità ricorso. La questione centrale, tuttavia, non era tanto la declaratoria di inammissibilità in sé, quanto le sue conseguenze economiche per i ricorrenti. Di norma, chi ‘perde’ un ricorso, anche per inammissibilità, viene condannato alle spese.
In questo caso, però, la Corte ha ragionato diversamente. L’interesse a proseguire il giudizio era svanito non per un ripensamento o una negligenza dei ricorrenti, ma per un evento esterno e successivo alla proposizione del ricorso: la correzione dell’errore da parte dello stesso giudice che lo aveva commesso. Si è configurata, quindi, una ‘sopravvenuta carenza di interesse’ non imputabile ai ricorrenti.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si basa su un principio di equità e logica processuale. I giudici hanno sottolineato che la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse sopravvenuta, quando derivante da una causa non imputabile al ricorrente, non equivale a una ‘soccombenza’. La soccombenza implica una sconfitta nel merito o una colpa procedurale, elementi qui del tutto assenti.
I ricorrenti avevano agito legittimamente per tutelare un loro diritto e la loro doglianza si è rivelata fondata, tanto che il giudice a quo ha corretto il proprio errore. Penalizzarli con la condanna alle spese sarebbe stato ingiusto e contrario alla logica del sistema. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali conformi, consolidando l’orientamento secondo cui il venir meno dell’interesse alla decisione, se non causato dal ricorrente, non può configurare un’ipotesi di soccombenza e, di conseguenza, non può giustificare la condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento di somme alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante tutela per chi si trova a dover impugnare un provvedimento giudiziario a causa di un errore del giudice. Stabilisce chiaramente che se la ragione del ricorso viene sanata nel corso del procedimento per iniziativa dello stesso organo giudicante, l’inevitabile inammissibilità ricorso che ne consegue non deve tradursi in un onere economico per il cittadino. Si tratta di una precisazione fondamentale che rafforza il diritto di difesa, evitando che l’esercizio di tale diritto possa portare a conseguenze negative ingiustificate a causa di eventi procedurali non controllabili dalla parte.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, dopo la sua presentazione, il giudice di primo grado ha corretto l’errore che ne costituiva l’oggetto, facendo così venire meno l’interesse dei ricorrenti a ottenere una pronuncia dalla Corte di Cassazione.
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali?
No. La Corte ha stabilito che i ricorrenti non dovessero pagare le spese processuali né versare alcuna somma alla Cassa delle ammende, poiché la causa dell’inammissibilità (la sopravvenuta carenza di interesse) non era a loro imputabile.
Cosa significa che la carenza di interesse non è ‘imputabile’ al ricorrente?
Significa che la ragione per cui il ricorso è diventato inutile non dipende da una scelta, un errore o una negligenza del ricorrente, ma da un evento esterno, come in questo caso la correzione del provvedimento da parte dello stesso giudice che lo aveva emesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32390 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32390 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ALESSANDRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ALESSANDRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORTONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite il loro comune difensore di fiducia e procuratore speciale, il 4 febbraio 2025, hanno rinunciato al ricorso cassazione proposto nel loro interesse il 3 febbraio 2025 avverso la sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 21 gennaio 2025 dal G.U.P. del Tribunale di Alessandria, con cui era stata loro applicata la pena di anni 1 di reclusione ciascuno, in ordine a vari episodi del re di cui all’art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, commessi in Alessandria nel 2019, 2020, 2021, 2022
Considerato che la rinuncia è stata motivata in ragione del fatto che il G.U.P. ha emesso provvedimento di correzione materiale rispetto al tema devoluto, ossia la mancata concessione della cd. sospensione condizionale breve di cui all’art. 163, comma 4, cod. pen.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, essendo venuto meno l’interess a impugnare dei ricorrenti. Trattandosi di carenza di interesse non imputabile ai ricorrenti sopravvenuta rispetto alla proposizione dei ricorsi, alla declaratoria di inammissibilità consegue alcuna condanna alle spese, avendo questa Corte precisato al riguardo (cfr. Sez. 4, n. 45618 11/11/2021, Rv. 282549 e Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Rv. 281785) che, in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.