Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Sentenza d’Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità ricorso per manifesta infondatezza. Questo principio procedurale è cruciale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Suprema Corte venga investita di questioni già esaminate e correttamente decise nei gradi di merito. Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo la condanna in Appello, ha presentato un ricorso basato su argomenti ritenuti meramente ripetitivi e privi di un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata.
I Fatti del Processo
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Trieste, la quale aveva confermato una valutazione negativa nei suoi confronti. Nello specifico, i giudici di secondo grado avevano negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche e avevano applicato la recidiva. Tale decisione era stata motivata sulla base di elementi precisi: la reiterazione delle violazioni, un giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, il suo comportamento al cospetto degli agenti e i suoi numerosi e recenti precedenti penali.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una carenza di motivazione da parte della Corte territoriale. Tuttavia, i motivi del ricorso non introducevano nuovi profili di criticità, ma si limitavano a riproporre le stesse questioni già affrontate e risolte.
La Valutazione sull’inammissibilità ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità ricorso in quanto manifestamente infondato. I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e puntuale sia sul diniego delle attenuanti generiche sia sull’applicazione della recidiva. Il ricorso, al contrario, non si confrontava efficacemente con tali argomentazioni, limitandosi a una sterile riproposizione della medesima prospettiva difensiva già presentata in appello.
Questo vizio, ovvero la mancanza di un confronto critico e specifico con le ragioni della decisione impugnata, rende il ricorso non meritevole di un esame nel merito, configurando una tipica ipotesi di inammissibilità.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha sottolineato che il ricorso è manifestamente infondato quando i motivi proposti non sono altro che una ripetizione delle stesse questioni già adeguatamente esaminate dal giudice di merito. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato le ragioni del suo convincimento, basandosi su elementi concreti e specifici. La difesa, invece di contestare puntualmente tali ragioni, ha semplicemente ripresentato le proprie tesi. La Suprema Corte, in conformità con il proprio ruolo di giudice di legittimità, non può riesaminare il merito dei fatti, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Poiché la motivazione era presente, logica e completa, e il ricorso non evidenziava vizi specifici, è stata dichiarata l’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta dell’inammissibilità ricorso è la condanna del ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria non ha solo una funzione punitiva, ma anche dissuasiva, mirando a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate che appesantiscono inutilmente il lavoro della Corte di Cassazione. La decisione ribadisce quindi un principio fondamentale: un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione che si intende impugnare, e non una mera riproposizione di difese già respinte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime questioni già affrontate e motivate in modo puntuale dalla Corte d’Appello, senza un effettivo confronto critico con le valutazioni del giudice di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Su quali elementi si era basata la Corte d’Appello per la sua decisione?
La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione sulla base della reiterazione delle violazioni, del giudizio negativo sulla personalità del soggetto, del suo comportamento al cospetto degli agenti e dei suoi plurimi e recenti precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24440 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24440 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello di Trieste ha congruamente motivato sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche e sia l’applicazione della recidiva, in considerazione della reiterazio delle violazioni, del giudizio negativo sulla personalità per il suo comportamento al cospett degli agenti, e per li plurimi precedenti penali anche recenti.
Ne consegue che la denuncia di carenza di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito inammissibile.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 giugno 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presi COGNOME e