Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Dice ‘No’ a una Nuova Valutazione dei Fatti
L’ordinanza n. 14560 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso possa essere dichiarato inammissibile. Il caso in esame, relativo a un appello contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano, evidenzia due principi fondamentali del nostro sistema processuale: il divieto per la Cassazione di rivalutare le prove e la discrezionalità del giudice di merito nel concedere le attenuanti generiche. Comprendere l’argomento dell’inammissibilità del ricorso è cruciale per chiunque si avvicini al mondo della giustizia penale.
I Fatti del Processo
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Milano, ha presentato ricorso per cassazione basandosi su due motivi principali. In primo luogo, ha contestato la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna, proponendo di fatto una lettura alternativa delle risultanze processuali. In secondo luogo, ha criticato la decisione dei giudici d’appello di non riconoscergli le circostanze attenuanti generiche, sostenendo che non fossero stati considerati tutti gli elementi a suo favore.
L’Inammissibilità del Ricorso per la Rilettura dei Fatti
Il primo motivo del ricorso è stato rapidamente respinto dalla Suprema Corte. I giudici hanno ribadito un principio cardine: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo compito è quello di verificare che i giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Non è consentito, quindi, chiedere alla Cassazione di ‘sovrapporre’ la propria valutazione delle prove a quella già compiuta. L’imputato non può semplicemente proporre un ‘ragionamento alternativo’ sperando che la Corte lo accolga. Questo principio, consolidato da tempo (come ricorda la sentenza delle Sezioni Unite n. 12 del 2000), garantisce la funzione della Cassazione come giudice di legittimità e non di merito.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Motivazione del Giudice
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che il giudice di merito, nel decidere se concedere o negare le attenuanti, non ha l’obbligo di analizzare e confutare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso nel processo.
È sufficiente che il giudice indichi gli elementi che ha ritenuto decisivi per la sua scelta, spiegando perché, nel bilanciamento complessivo, ha ritenuto di negare il beneficio. Se la motivazione è logicamente valida e si basa su elementi concreti (come l’assenza di aspetti positivi rilevanti), la decisione non è censurabile in sede di legittimità. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata, rendendo la doglianza del ricorrente infondata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso sulla base di queste considerazioni. Il primo motivo chiedeva un’operazione non consentita in sede di legittimità, ovvero una nuova valutazione del materiale probatorio. Il secondo motivo era manifestamente infondato perché la decisione sulle attenuanti generiche era stata motivata in modo logico e sufficiente dal giudice di merito, in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza.
Di conseguenza, la Corte non solo ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza è un monito chiaro: il ricorso per cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti gravi di motivazione) e non può essere utilizzato come un pretesto per ottenere una terza valutazione dei fatti. Chi intende presentare ricorso deve concentrarsi sui profili strettamente giuridici della sentenza impugnata. Tentare di rimettere in discussione l’attendibilità di un testimone o il valore di una prova, già vagliati dai giudici di merito, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove di un processo?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti, ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione senza vizi logici. Non può quindi sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella già compiuta.
Quando un giudice nega le circostanze attenuanti generiche, deve giustificare la sua decisione su ogni singolo elemento?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la sua decisione, o all’assenza di elementi positivi. Non è tenuto a prendere in considerazione e confutare ogni singolo dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, non esamina il merito della questione. Inoltre, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14560 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14560 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO‘ difensore di COGNOME NOME, il quale, nel contestare la valutazione di inammissibilità del ricorso, di cui ha illustrato ulteriormente i motivi, ha chiesto che gli atti siano rirnessi al President della Corte per l’assegnazione dello stesso ricorso a una sezione ordinaria; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio d motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, prospettando un diverso giudizio di rilevanza delle fonti probatorie, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre: Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti Turidici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, à manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffici che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenza d elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazion (si veda, in proposito, la pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.