Inammissibilità del ricorso in Cassazione: quando i fatti non possono essere ridiscussi
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, sottolineando il principio della inammissibilità del ricorso quando questo si fonda su censure di mero fatto. Spesso si crede, erroneamente, che ogni grado di giudizio permetta di ridiscutere l’intera vicenda, ma la Suprema Corte ha un ruolo ben preciso: garantire la corretta applicazione della legge, non ricostruire i fatti. Analizziamo una decisione che illustra perfettamente questa distinzione fondamentale.
I fatti del caso
Un cittadino veniva condannato nei primi due gradi di giudizio per due reati: resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e violazione di un provvedimento del Questore che gli vietava l’accesso a una determinata area urbana (ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. n. 14/2017). Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Primo motivo: Sosteneva l’impossibilità materiale di rispettare il divieto imposto dal Questore, asserendo che la via oggetto del divieto fosse un percorso obbligato. Questa argomentazione, tuttavia, non era supportata da alcuna prova.
2. Secondo motivo: Proponeva una ricostruzione dei fatti relativi al reato di resistenza a pubblico ufficiale completamente diversa da quella accertata dai giudici di merito, tentando di offrire una propria versione dell’accaduto.
La decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo delle argomentazioni dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale, spiegando perché tali motivi non possono nemmeno essere presi in considerazione in quella sede. La Corte ha stabilito che entrambi i motivi erano ‘declinati in fatto’, ovvero miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e della ricostruzione storica degli eventi, un compito che spetta esclusivamente ai tribunali di primo grado e alla Corte d’Appello (i cosiddetti ‘giudici di merito’).
L’analisi delle doglianze del ricorrente
Per comprendere meglio la decisione, è utile analizzare perché ciascun motivo è stato ritenuto inammissibile.
Il primo motivo: l’irrilevanza dei presupposti di fatto non provati
La Corte ha ritenuto il primo motivo palesemente infondato e irrilevante. L’impossibilità di percorrere altre vie, oltre a non essere provata, era ininfluente, dato che i militari avevano accertato la presenza del ricorrente proprio nell’area vietata e per le ragioni che il provvedimento mirava a prevenire. In sostanza, il tentativo di giustificare la violazione basandosi su una circostanza di fatto non dimostrata è stato respinto.
Il secondo motivo: il divieto di una nuova ricostruzione fattuale
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché si basava su una ‘differente ricostruzione della vicenda’. La Corte d’Appello aveva già valutato adeguatamente le prove e motivato la sua decisione. Chiedere alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito è un’operazione non consentita dalla legge. Il ruolo della Cassazione è verificare che la legge sia stata applicata correttamente ai fatti come accertati nei gradi precedenti, non di accertare fatti diversi.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta separazione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) analizzano le prove (testimonianze, documenti, perizie) e ricostruiscono come si sono svolti i fatti. La Corte di Cassazione, invece, non può riesaminare le prove, ma solo verificare che la sentenza impugnata non contenga errori di diritto (violazione di legge) o vizi logici macroscopici nella motivazione. Poiché il ricorrente chiedeva proprio una nuova valutazione dei fatti, il suo ricorso è stato ritenuto estraneo ai compiti della Suprema Corte e, pertanto, inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci a un ricorso per Cassazione: non è una terza istanza di giudizio sui fatti. I motivi devono concentrarsi esclusivamente su questioni di diritto o su vizi logici evidenti della motivazione della sentenza precedente. Tentare di convincere la Cassazione della propria versione dei fatti è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con l’addebito di tremila euro alla Cassa delle ammende.
È possibile presentare in Cassazione una propria versione dei fatti diversa da quella stabilita nei gradi precedenti?
No, la Corte di Cassazione non riesamina i fatti. L’ordinanza chiarisce che il ricorso è inammissibile se si fonda su una differente ricostruzione della vicenda, poiché tale valutazione spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo grado e appello).
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ‘declinati in fatto’, cioè chiedevano alla Corte di rivalutare le prove e la ricostruzione degli eventi, un compito che non le compete. La Cassazione si occupa solo della corretta applicazione della legge e del controllo logico della motivazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15197 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15197 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si censura, in genere, la responsabili in ordine al reato di cui all’art. 13-bis d.l. n. 14 del 2017 ed il delitto contestato ex art. 337 cod. pen., sono declinati in fatto nella parte in cui, il primo poggia su presupposti in f impossibilità di poter percorrere la via oggetto del divieto del questore) privi di alcun con comunque irrilevanti avendo i militari verificato che il ricorrente si fosse qui intr (proprio per i motivi che il provvedimento era deputato ad evitare), il secondo si fonda su differente ricostruzione della vicenda adeguatamente apprezzata nella competente sede di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/02/2024.