Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Appello è una Copia del Precedente
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla tecnica di redazione dei ricorsi, sottolineando le conseguenze della mera riproposizione di argomenti già vagliati. Il caso riguarda una condanna per furto aggravato e la successiva dichiarazione di inammissibilità ricorso da parte della Suprema Corte, proprio perché le censure sollevate erano una copia di quelle già respinte in appello. Analizziamo la vicenda e le ragioni di questa drastica decisione.
I Fatti del Caso: Condanna per Furto Aggravato
Un individuo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di furto, aggravato dall’uso della violenza sulle cose e da altre circostanze. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del novembre 2023, confermava la condanna, respingendo le argomentazioni difensive. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre specifici motivi di contestazione.
Il Ricorso in Cassazione e i Motivi di Impugnazione
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso basandosi su tre punti principali:
1. Inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee: Si sosteneva che le dichiarazioni rese spontaneamente dall’imputato non potessero essere utilizzate nel processo.
2. Errata valutazione delle circostanze: Si contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), il riconoscimento dell’aggravante della violenza sulle cose (art. 625 n. 2 c.p.) e il diniego dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) e delle attenuanti generiche.
3. Vizio di motivazione: Implicitamente, si lamentava che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente il rigetto delle richieste difensive.
La Decisione della Corte: L’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24689 del 2024, ha tagliato corto, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un gradino prima, rilevando un vizio procedurale fondamentale che impedisce la discussione della vicenda.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha analizzato distintamente i motivi del ricorso, giungendo a conclusioni nette.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alle dichiarazioni spontanee, i giudici lo hanno ritenuto manifestamente infondato. La ragione è semplice: la Corte d’Appello aveva già accolto questa eccezione e, di fatto, non aveva utilizzato tali dichiarazioni per fondare la sua decisione. Pertanto, la doglianza era priva di oggetto.
Il cuore della decisione, però, risiede nell’analisi del secondo e terzo motivo. La Cassazione li ha dichiarati inammissibili perché erano meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale. In altre parole, l’avvocato non ha formulato una critica specifica e puntuale contro la motivazione della sentenza d’appello, ma si è limitato a ripresentare gli stessi argomenti già esposti e respinti nel precedente grado di giudizio. La Corte sottolinea che un ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione, ma deve individuare e contestare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici presenti nel ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Mancando questa specificità, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico e non Ripetitivo
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o riproporre le medesime difese. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. La conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso è severa: non solo la condanna diventa definitiva, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende. La lezione è chiara: per avere successo in Cassazione, è indispensabile un’analisi critica e mirata della sentenza di secondo grado, non una sua sterile contestazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e puntuale alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Cosa ha deciso la Corte riguardo all’uso delle dichiarazioni spontanee dell’imputato?
La Corte ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato, poiché la Corte d’Appello aveva già accolto la relativa eccezione e non aveva utilizzato tali dichiarazioni per fondare la sua decisione di condanna.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24689 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24689 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERICOLO NOME NOME a LUCERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625 n.2 e 61 n.5;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l’inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato, è manifestamente infondato considerato che la Corte territoriale ha già accolto la relativa eccezione e le dichiarazioni non sono state utilizzate (si veda pag. 7);
Ritenuto che il secondo e il terzo motivo, che contestano l’esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. e delle attenuanti generiche, sono inammissibili in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito e non scandite da specifica critica alle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si veda pag. 8 sul 131 – bis cod. pen, pag.9 sia sull’art. 625 n.2 cod. pen., sia sull’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. sia sulla mancata concessione delle attenuanti generiche);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/06/2024