Inammissibilità Ricorso Cassazione: La Credibilità del Teste non si Ridiscute
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione quando questo si limita a riproporre questioni di fatto, come la valutazione della credibilità di un testimone, già adeguatamente analizzate nei gradi di merito. La Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare le prove, ma il custode della corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. La condanna si fondava in maniera determinante sulle dichiarazioni accusatorie rese da un altro individuo, che aveva indicato l’imputato come suo fornitore. Ritenendo tale testimonianza inattendibile in quanto proveniente da un soggetto interessato, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione nella sentenza d’appello.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una constatazione netta: la doglianza del ricorrente non introduceva nuovi elementi di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, si trattava di una mera riproposizione delle stesse censure già esaminate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. Il giudice di secondo grado, infatti, aveva già delineato il quadro probatorio a carico dell’imputato, giudicando le dichiarazioni del teste come pienamente attendibili, in quanto analitiche, dettagliate e prive di elementi di contraddizione o di natura sfavorevole all’accusato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha evidenziato che il ricorso era “riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate”. Questo significa che il ricorrente chiedeva, in sostanza, una nuova e diversa valutazione delle prove, un’attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte di Appello aveva adempiuto al suo dovere, spiegando in modo logico e coerente perché le dichiarazioni del testimone erano state ritenute credibili. La testimonianza era stata dettagliata, indicando con precisione luogo e orario dell’incontro finalizzato alla cessione della sostanza stupefacente.
La Cassazione, quindi, non entra nel merito della scelta del giudice d’appello, ma si limita a verificare che tale scelta sia supportata da una motivazione congrua e non manifestamente illogica. Poiché nel caso di specie la motivazione esisteva ed era completa, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile. A questa declaratoria, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, equitativamente fissata in 3.000 euro, alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione pratica: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per contestare l’esito del processo basandosi sulle stesse argomentazioni fattuali. Per avere successo, un ricorso deve evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici manifesti nel ragionamento del giudice di merito. Tentare di ottenere dalla Suprema Corte una rivalutazione della credibilità di un testimone, quando questa è già stata motivata in modo adeguato, porta non solo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, ma anche a significative conseguenze economiche per il ricorrente.
Quando un ricorso in Cassazione basato sulla inattendibilità di un testimone è inammissibile?
È inammissibile quando le argomentazioni proposte sono una mera ripetizione di quelle già state adeguatamente esaminate e respinte con motivazione logica e completa dalla Corte d’Appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘riproduttivo di censure’?
Significa che l’appellante si limita a riproporre le stesse critiche di fatto che erano già state presentate e motivatamente respinte nel precedente grado di giudizio, senza sollevare nuove questioni sulla corretta applicazione della legge o vizi logici della sentenza.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26651 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26651 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Milano lo ha condannato per il rea all’art. 73 comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo con unico motivo di ricorso, vizio motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità, fondata sulle dichiarazioni r teste inattendibile, in quanto interessato.
Considerato che la doglianza è inammissibile, perché riproduttiva di censur adeguatamente vagliate dalla Corte di appello, posto che il giudice di merito ha deline totale continuità con il giudice di primo grado – il quadro probatorio a carico dell’imputa sulle dichiarazioni accusatorie di NOME, il quale ha reso sommarie informazioni ex art. 351 cod. proc. pen., pienamente attendibili, in quanto analitiche, d e prive di elementi sfavorevoli all’imputato, dando precisa indicazione del luogo e de dell’incontro finalizzato alla cessione di stupefacente, indicandolo come il suo fornitore
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbi il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme Così deciso in Roma il 1° marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente