Inammissibilità Ricorso per Cassazione: La Genericità Costa Cara
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono presentate nelle sedi opportune. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione fondamentale: la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile per l’accesso al giudizio di legittimità. L’ordinanza in esame dichiara l’inammissibilità del ricorso per cassazione presentato da un imputato, condannandolo a pesanti conseguenze economiche a causa della genericità delle sue doglianze. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni di questa drastica decisione.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di furto aggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale. In primo grado, il Tribunale di Verona aveva inflitto all’imputato una pena di otto mesi di reclusione e 200,00 euro di multa.
La decisione era stata successivamente confermata in toto dalla Corte di Appello di Venezia. Non ritenendosi soddisfatto, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di tentare l’ultima via possibile, proponendo ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Il Ricorso in Cassazione e la Genericità del Motivo
L’imputato ha basato il suo ricorso su un unico motivo: la presunta mancanza di motivazione della sentenza d’appello riguardo alle cause di non punibilità previste dall’art. 129 del codice di procedura penale. In altre parole, il ricorrente lamentava che i giudici di secondo grado non avessero spiegato a sufficienza perché non sussistessero le condizioni per un proscioglimento immediato.
Tuttavia, questo motivo è stato giudicato dalla Suprema Corte come manifestamente inammissibile. La critica mossa dal ricorrente è stata ritenuta “del tutto generica ed aspecifica”, incapace di centrare il bersaglio e di confrontarsi concretamente con le argomentazioni espresse nella sentenza impugnata. Non basta lamentare un vizio di motivazione; è necessario indicare con precisione dove risiede l’errore logico o giuridico del giudice precedente.
Le Motivazioni: la Specificità come Requisito per l’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità, ha ribadito principi consolidati della procedura penale. Il Collegio ha sottolineato come la motivazione resa dai giudici di merito fosse, in realtà, del tutto adeguata, logica e priva di vizi giuridici nel giustificare sia la responsabilità penale dell’imputato sia la congruità della pena inflitta.
Il fulcro della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma sancisce l’inammissibilità dell’appello (e per estensione del ricorso) quando i motivi non sono specifici. Un motivo è specifico quando individua chiaramente i punti della decisione impugnata che si contestano e le ragioni di fatto e di diritto che supportano la critica. Nel caso di specie, il ricorso si è limitato a una doglianza astratta, senza puntualizzare quali parti della motivazione fossero carenti e perché. In sostanza, non ha instaurato un vero dialogo critico con la sentenza d’appello, rendendo impossibile per la Corte di Cassazione svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità.
Le Conclusioni
Le conseguenze dell’inammissibilità sono state severe. La Corte non solo ha respinto il ricorso, ma ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia evidenzia un messaggio cruciale per chiunque intraprenda la via del ricorso per cassazione: la superficialità e la genericità non sono ammesse. È indispensabile un’analisi approfondita della sentenza che si intende impugnare e la formulazione di critiche precise, pertinenti e giuridicamente fondate. In caso contrario, il tentativo di ottenere giustizia si trasforma in un’ulteriore condanna, questa volta di natura economica.
Per quale motivo un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici e non specifici, ovvero non individuano con precisione le parti della sentenza impugnata che si contestano e non si confrontano adeguatamente con le argomentazioni dei giudici precedenti, come stabilito dall’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Come stabilito nell’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione riesamina i fatti di un caso?
No, l’ordinanza chiarisce che il giudizio della Corte di Cassazione è una sede di legittimità e non di merito. La Corte non riesamina i fatti, ma si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione da parte dei giudici dei gradi inferiori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24863 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24863 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 26 gennaio 2023 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Verona del 16 settembre 2021 con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 6 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alle ragioni di insussistenza delle cause non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e la congruità della pena inflittagli.
Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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