Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14973 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 14973 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MIRA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/10/2023 del TRIBUNALE di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020,
il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATI -0
Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Venezia respingeva l’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale del 14 agosto 2023, che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di modifica della misura cautelare in carcere, ritenendola meramente ripropositiva di identica richiesta già respinta il 6 luglio 2023.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 273 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: s deduceva che sarebbe stata nulla la notifica del decreto di citazione a giudizio perché non
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recapitata al difensore, che sarebbero decaduti i termini di custodia cautelare; si deduceva, inoltre, che era stata omessa la motivazione in ordine alla richiesta della concessione di arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
CONSIDERATO IIN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto, da un lato, reitera l doglianze contenute nell’appello e, dall’altro, risulta generico in quanto non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.
Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stesso considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell’11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, COGNOME, Rv. 206507).
Si ribadisce, inoltre, che, secondo l’orientamento della Corte di cassazione, che il collegio condivide, per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codic:e di rito comporta la inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il “punto” che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, COGNOME, Rv. 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, COGNOME, Rv. 241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251528). Peraltro, in materia, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l’ appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822).
1.2. Nel caso in esame, con riguardo al dedotto difetto di notifica del decreto che dispone il giudizio, il tribunale osservava che la notifica era stata legittimamente effettuata ai sensi dell’art. 424, comma 2, cod. proc. pen. e che, dunque, non si rinveniva alcuna nullità.
Con riguardo alla decorrenza dei termini di fase il ricorso si prospetta, invece, del tutto generico in quanto non indica le ragioni a sostegno della invocata scadenza, né si · confronta con gli argomenti spesi dal tribunale, che ha rilevato come le scadenze maturate erano già state rilevate, e che, per le contestazioni residue, il termine non era affatt scaduto (pag. 3 della ordinanza impugnata).
Infine le doglianze rivolte nei confronti della proporzionalità della misura, come correttamente rilevato dal Tribunale si configurano come meramente ripropositive di quella già avanzate il 6 luglio 2023, valutate e respinte dal Tribunale, senza l’allegazione di elementi nuovi idonei a giustificare la rinnovazione della richiesta.
2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al · versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 -ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto · penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito da comma 1 -bis del citato articolo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 8 marzo 2024.