Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Sono Troppo Generici
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigoroso rispetto delle regole procedurali. Un esempio lampante è l’importanza della specificità dei motivi quando si presenta un ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto cruciale su questo tema, chiarendo le conseguenze della genericità di un’impugnazione e confermando il principio della inammissibilità ricorso cassazione in tali casi.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza emessa da una Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, contestandone le conclusioni. Tuttavia, l’atto di impugnazione presentato si è scontrato con un ostacolo di natura prettamente procedurale, che ne ha impedito l’esame nel merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel vivo della questione, ovvero non ha valutato se le ragioni dell’imputato fossero fondate o meno. Si è fermata a un gradino prima, rilevando un vizio insanabile nell’atto stesso: la manifesta infondatezza e genericità del motivo di ricorso.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità e l’inammissibilità ricorso cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su un principio cardine del diritto processuale penale: il principio di specificità dei motivi di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era stato formulato in modo generico, senza un’effettiva critica alle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, l’appellante non aveva creato una correlazione diretta tra le ragioni esposte dalla corte territoriale e i motivi specifici per cui riteneva quella decisione errata.
La Cassazione ha ribadito che un ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già respinte nel grado precedente o a formulare critiche astratte. Deve, al contrario, ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, smontandone punto per punto il ragionamento logico-giuridico. Se l’atto di impugnazione ignora le affermazioni del provvedimento che contesta, cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità.
A supporto di questa tesi, la Corte ha richiamato un precedente consolidato (Cass. pen., Sez. 4, n. 34270/2007), secondo cui è inammissibile il ricorso quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione. Di conseguenza, è stata dichiarata l’inammissibilità ricorso cassazione.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze negative dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma significativa, pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione, specialmente in sede di legittimità, richiede massima precisione e rigore tecnico. Non è sufficiente avere ragione nel merito; è indispensabile saper articolare le proprie censure in modo specifico e pertinente, confrontandosi criticamente con la decisione che si intende contestare. In caso contrario, il rischio è che il ricorso si areni prima ancora di essere esaminato, con conseguente spreco di tempo e risorse economiche.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era manifestamente infondato e generico, privo di una specifica correlazione con le ragioni argomentate nella sentenza della Corte d’Appello che si intendeva impugnare.
Cosa si intende per ‘genericità dei motivi’ in un ricorso?
Per genericità dei motivi si intende la formulazione di censure vaghe, astratte, che non si confrontano direttamente con il ragionamento giuridico della decisione impugnata, ignorandone le affermazioni e le motivazioni specifiche.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15195 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15195 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce la mancanza di motivazione risulta manifestamente infondato in considerazione della completa risposta fornita dalla Corte d appello in ordine a tutte le censure svolte in sede di gravame e generico in quanto privo effettiva censura; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manc indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quell poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024.