Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi non Superano il Vaglio
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione e la strategia processuale nei ricorsi penali. La Suprema Corte ha dichiarato l’ inammissibilità del ricorso cassazione presentato da un imputato condannato per truffa, non entrando nel merito delle questioni sollevate. Questa decisione non è un’eccezione, ma la conferma di un orientamento rigoroso che esige precisione e coerenza nell’articolazione dei motivi di impugnazione. Analizziamo perché il ricorso è stato respinto e quali insegnamenti se ne possono trarre.
Il Caso in Analisi: Dalla Condanna per Truffa al Ricorso
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di truffa. Non soddisfatto della decisione della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per cercare di ottenere l’annullamento della sentenza.
Tuttavia, come vedremo, nessuno dei motivi ha superato il filtro preliminare di ammissibilità, portando a una pronuncia che ha chiuso definitivamente la vicenda processuale a suo sfavore, con l’aggiunta di una condanna al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Suprema Corte
Il ricorso si basava su tre argomentazioni principali, ognuna delle quali è stata giudicata inammissibile dalla Corte per ragioni diverse, ma tutte riconducibili a carenze di natura procedurale.
1. Primo Motivo: Genericità e Ripetitività: L’imputato contestava la sua responsabilità penale, la valutazione delle prove e il diniego di rinnovare l’istruttoria. La Corte ha liquidato questo motivo come privo di specificità e meramente riproduttivo di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. In pratica, il ricorso non dialogava con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limitava a ripetere le stesse doglianze, un approccio che la Cassazione sanziona con l’inammissibilità.
2. Secondo Motivo: Una Questione Nuova: Il ricorrente chiedeva una diversa qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che si trattasse di insolvenza fraudolenta anziché di truffa. La Corte ha rilevato che questa specifica censura non era mai stata sollevata nel giudizio di appello. Ciò costituisce una rottura della catena devolutiva, un principio fondamentale secondo cui in Cassazione non si possono introdurre questioni nuove, che non siano state preventivamente sottoposte al giudice del gravame.
3. Terzo Motivo: Ancora Genericità e Infondatezza: Infine, si lamentava la mancata esclusione della recidiva, il diniego delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche in questo caso, la Corte ha definito il motivo generico e manifestamente infondato, poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta, basata sulla proclività a delinquere dell’imputato e sulla gravità del fatto.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi procedurali cardine. In primo luogo, un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo, i motivi devono essere specifici e criticare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le medesime difese.
In secondo luogo, il principio devolutivo impedisce alle parti di ‘nascondere’ argomenti per poi presentarli per la prima volta in Cassazione. Ogni questione deve seguire il suo corso naturale attraverso i gradi di giudizio. La violazione di questa regola, come nel caso della richiesta di diversa qualificazione del reato, porta inevitabilmente all’inammissibilità.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un messaggio chiaro: l’accesso alla Corte di Cassazione è subordinato al rispetto di requisiti di forma e di sostanza molto stringenti. Un ricorso efficace non può essere una semplice ripetizione delle difese precedenti, ma deve essere un’analisi critica e mirata dei vizi di legittimità della decisione appellata. Per i difensori, ciò significa costruire una strategia di impugnazione coerente fin dal primo grado, assicurandosi che tutte le questioni rilevanti siano sollevate tempestivamente. Per l’imputato, questa decisione rappresenta la conferma definitiva della condanna, con l’ulteriore onere delle spese processuali e di una sanzione, a dimostrazione che un ricorso infondato può avere conseguenze economiche negative.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando non si confronta specificamente con le ragioni della decisione impugnata, ma si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dal giudice del grado precedente senza evidenziare vizi logici o giuridici specifici della motivazione.
Cosa significa “interruzione della catena devolutiva” in un processo penale?
Significa introdurre per la prima volta in sede di legittimità (Cassazione) una questione o un motivo di doglianza che non era stato sottoposto all’esame del giudice d’appello. Il principio devolutivo impone che l’oggetto del giudizio superiore sia limitato ai punti della decisione che sono stati specificamente impugnati nel grado inferiore.
È possibile ottenere l’esclusione della recidiva e le attenuanti generiche con un ricorso generico?
No. Come stabilito nella decisione, se il motivo di ricorso che lamenta la mancata esclusione della recidiva o il diniego delle attenuanti è generico e la Corte d’Appello ha già fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per le sue decisioni (basata, ad esempio, sulla gravità dei fatti e sui precedenti penali), il ricorso su tale punto sarà dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30899 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30899 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PULSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di truffa contestato, al diniego della richiesta di rinnovazione istruttoria e alla valutazione della prova posta a fondamento della pronuncia di condanna, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 sulla non necessità della rinnovazione alla luce delle risultanze probatorie, da cui è chiaramente emersa la responsabilità dell’imputato e sull’irrilevanza della mancanza di diligenza da parte della p.o., secondo la consolidata giurisprudenza puntualmente richiamata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato contestato in luogo di quello di insolvenza fraudolenta, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello;
osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata e al diniego delle circostanze attenuanti generiche e della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è generico e, comunque, è manifestamente infondato avendo la Corte confermato la ritenuta recidiva ed escluso l’applicazione delle predette attenuanti nonché della causa di esclusione della punibilità invocata, con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 6-8 sulle circostanze, modalità e sulla consistenza dei fatti alla luce dei precedenti penali
dell’imputato, che denotano una maggiore proclività a delinquere, sull’assenza di elementi concreti positivamente apprezzabili, sulla gravità della condotta e l’entità del finanziamento ottenuto, che ne escludono la particolare tenuità);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente