Inammissibilità Ricorso Cassazione: Quando i Motivi Riguardano il Fatto
L’ordinanza n. 24425/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale. Quando un ricorso si concentra sulla ricostruzione dei fatti anziché sulla violazione di legge, la sua sorte è segnata: l’inammissibilità del ricorso in Cassazione. Questo caso, riguardante reati di resistenza e lesioni personali, illustra perfettamente perché la Suprema Corte non è un ‘terzo grado’ di merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali commesse ai danni degli stessi. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere un annullamento della decisione.
I Motivi del Ricorso e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Il ricorrente ha basato la sua difesa su censure che, secondo la Suprema Corte, esulavano dai confini del giudizio di legittimità. I motivi del ricorso vertevano su:
1. Ricostruzione dei fatti e valutazione delle prove: L’imputato contestava il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato gli eventi e valutato il materiale probatorio. Questo tipo di censura è tipico dei giudizi di primo e secondo grado, ma non è ammesso in Cassazione.
2. Accertamento del dolo: Veniva messa in discussione la motivazione della Corte d’Appello riguardo all’intenzionalità (dolo) nella condotta di resistenza, strettamente collegata alle lesioni provocate ai pubblici ufficiali.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Il ricorso lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione della Corte territoriale insufficiente.
4. Questione sulla recidiva: È stato sollevato un motivo relativo alla recidiva che, però, non era stato precedentemente dedotto nel giudizio di appello.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in Cassazione con una motivazione netta e lineare. Gli Ermellini hanno chiarito che il ricorso introduceva censure non consentite, poiché miravano a una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività di esclusiva competenza del giudice di merito. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua, adeguata, esente da vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza.
Anche riguardo al dolo, la Corte ha giudicato la motivazione della Corte d’Appello adeguata. Le doglianze sulle attenuanti generiche sono state considerate inammissibili per la loro genericità (aspecificità), a fronte di una motivazione accurata da parte del giudice precedente. Infine, il motivo sulla recidiva è stato dichiarato inammissibile perché non sollevato nel precedente grado di giudizio.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, due conseguenze dirette per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare i ricorsi per Cassazione in modo tecnicamente corretto, concentrandosi esclusivamente su questioni di diritto (violazioni di legge o vizi di motivazione manifestamente illogici) e non tentando di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate non riguardavano violazioni di legge, ma tentavano di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Qual è la differenza tra giudizio di merito e giudizio di legittimità?
Il giudizio di merito (primo grado e appello) si occupa di ricostruire e valutare i fatti del caso. Il giudizio di legittimità (Cassazione) si limita a controllare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme di legge e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la persona che ha presentato un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24425 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24425 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza;
ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in relazione all’accertamento del dolo per la resistenza opposta dall’imputato, per la stretta correlazione con il reato di lesioni personali in danno degli stessi pubblici ufficiali;
ritenuto che anche il residuo motivo in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche è ugualmente inammissibile per aspecificità delle doglianze rispetto ad una motivazione accurata delle ragioni a sostegno della decisione di rigetto del correlativo motivo di appello, mentre il motivo sulla recidiva non risulta essere stato dedotto in appello con conseguente inammissibilità;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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