Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26774 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26774 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PONTEDERA il 26/03/1962
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio
di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con riferimento all’accertata responsabilità dell’imputato per il delitto di
cui all’art. 640 cod. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti
giuridici dal giudice di merito (cfr. pg
. 8 della sentenza, ove si evidenziano i precedenti ostativi e l’inerzia difensionale nell’indicare eventuali elementi
positivamente valorizzabili);
rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta
vizio di motivazione con riferimento all’applicazione della recidiva non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente
dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 17 giugno 2025.