Inammissibilità del Ricorso: Quando Ripetere le Stesse Ragioni non Basta
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sul concetto di inammissibilità del ricorso, specialmente quando questo si fonda su motivi già valutati nei gradi di giudizio precedenti. Proporre un ricorso per Cassazione richiede argomentazioni specifiche e critiche puntuali alla sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già respinte, senza un confronto diretto con la motivazione del giudice d’appello, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni giuridiche di tale esito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che, a seguito di un precedente annullamento con rinvio da parte della stessa Corte di Cassazione, doveva rideterminare la pena inflitta a un imputato. In particolare, il compito della Corte d’Appello era quello di riqualificare uno dei capi di imputazione (relativo a reati in materia di stupefacenti) in una fattispecie meno grave, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.
Eseguita la riqualificazione, la Corte d’Appello ha proceduto a un nuovo calcolo della pena complessiva, riducendo l’aumento applicato per quel singolo reato in continuazione con gli altri. La pena finale è stata così fissata in 7 anni e 10 mesi di reclusione. Contro questa nuova sentenza, l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una carenza di motivazione proprio in merito alla misura dell’aumento di pena applicato per il reato riqualificato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già presentate e rigettate in appello. È necessario che il ricorrente si confronti specificamente con le ragioni esposte nella sentenza che intende impugnare, evidenziandone le presunte lacune o gli errori logico-giuridici.
Inammissibilità del Ricorso: le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno osservato che l’unico motivo di ricorso era ‘meramente riproduttivo’ di censure già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale. Quest’ultima, infatti, aveva chiaramente spiegato il proprio percorso logico-giuridico per la rideterminazione della pena. Era partita dalla pena base di 11 anni, stabilita per il reato più grave, e aveva ricalcolato l’aumento per il reato in questione, portandolo da 6 a 3 mesi, proprio in virtù della sua riqualificazione in un’ipotesi meno grave.
Secondo la Cassazione, di fronte a questa chiara motivazione, il ricorrente non ha articolato ‘alcuno specifico confronto’, limitandosi a riproporre le sue lamentele in modo generico. Questa condotta processuale non è consentita in sede di legittimità, dove il controllo della Corte è limitato alla corretta applicazione della legge e alla logicità della motivazione, e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. L’assenza di una critica specifica e pertinente rende il motivo di ricorso inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione; è indispensabile articolare motivi di ricorso che attacchino specificamente la struttura argomentativa della sentenza impugnata. La genericità e la ripetitività delle censure sono destinate a scontrarsi con una pronuncia di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di una difesa tecnica precisa e puntuale in ogni fase del procedimento penale.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo sollevato era una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale, senza che il ricorrente articolasse uno specifico confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Qual era il compito della Corte d’Appello nella sentenza oggetto del ricorso?
La Corte d’Appello, a seguito di un annullamento con rinvio, doveva riqualificare uno dei reati contestati in una fattispecie meno grave (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) e, di conseguenza, rideterminare l’aumento di pena per quel reato specifico nel calcolo della sanzione complessiva.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30122 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30122 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 14/04/2022, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 10/04/2019, previa riqualificazione dei fatti contestati all’imputato al capo U) ai sensi dell’art 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha rideterminato la pena allo stesso inflitt confermando nel resto (in Volla, NA, il 01/01, 2017). In particolare, il Giudice del rinvio, rideterminando l’aumento per la continuazione, è pervenuto alla pena finale di anni 7 e mesi 10 di reclusione.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (carenza di motivazione in relazione alla misura dell’aumento di pena per il reato di cui al capo U) non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4 e 5), con il supporto di adeguati argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto. specie, la Corte territoriale ha illustrato come, partendo dalla pena bas per il più grave reato di cui al capo T), determinata dal primo Giudice in anni 11 di reclusione, e tenendo conto che l’aumento in continuazione per i restanti reati era stato determinato in mesi 6 per ciascuno di essi, rideterminato l’aumento per il capo U) in mesi 3, in ragione della intervenuta riqualificazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024