Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24645 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24645 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 5 febbraio 2024 la Corte di Appello di Messina confermava la condanna di COGNOME NOME alla pena di mesi sei di arresto per il reato di cui all’art. 73 d.lgs. 159/2011 pronunciata dal Tribunale dì Barcellona Pozzo di Gotto in data 17 febbraio 2023.
L’imputato tramite il difensore proponeva ricorso, articolato in tre motivi.
2.1 Con il primo motivo, lamenta l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, art. 73 d.lgs. 150/2011 ex art. 606 co.1 lett. b) cod.proc. pen., ovvero la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto alla mancanza di dolo, ex art. 606 co,1 lett e) cod. proc.pen.
Secondo il ricorrente, infatti, la Corte d’Appello sarebbe pervenuta alla declaratoria di condanna nonostante dalle prove agli atti non emerga con certezza che il conducente dell’autovettura Land Rover Discovery al momento del sinistro fosse proprio il COGNOME, cui era stata ritirata, in epoca precedente, la patente di guida, in esecuzione del decreto della Prefettura di Messina n. 0090033.
Da un lato, la Corte non avrebbe dato il giusto rilievo alla non conclusività delle dichiarazioni dei testi oculari sul punto, e, dall’altro, non avrebbe dato il giusto, contrario peso alle dichiarazioni del teste della difesa, COGNOME NOME.
Circa il difetto dell’elemento soggettivo, rileva il ricorrente come l’imputato non avrebbe agito con l’intento di perpetrare attività illecite, ovvero sottrarsi ai controlli.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione per non avere la Corte territoriale motivato in punto alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
2.3 Con il terzo motivo lamenta ancora l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione circa la non concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario.
Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.
3.1 La Corte territoriale, infatti, ha esaurientemente motivato in ordine alla ritenuta identificazione dell’imputato come il conducente dell’autoveicolo, in ragione delle dichiarazioni dei testimoni oculari esaminati, tutte convergenti nell’indicare il guidatore come un soggetto con la barba e indossante un indumento rosso.
Correlativamente, ha funditus esamiNOME le dichiarazioni del teste della difesa nonché padre dell’imputato, dando ragione della non decisività – in senso favorevole all’imputato – delle medesime.
Del pari, privo di fondamento è l’ulteriore motivo di doglianza, circa il preteso difetto dell’elemento soggettivo : l’imputato è stato condanNOME per essersi posto alla guida, pur essendo privo della patente di guida, perché ritiratagli, come accertato in esito ai due gradi del giudizio di merito; qualunque considerazione circa la volontà di sottrarsi ai controlli ovvero di perpetrare attività illecite è d tutto irrilevante ai fini dell’integrazione del reato contestato e correttamente non è stata valutata nell’impugNOME provvedimento.
3.2 Analogamente, la Corte di Appello ha esaurientemente motivato circa la ragione per cui non sono state concesse al COGNOME le attenuanti generiche.
3.3 Infine, ha analogamente motivato, in ragione delle risultanze del Casellario Giudiziale, la mancata concessione dei benefici di cui agli artt. 163-164 e 175 cod.pen.
Le doglianze del ricorrente, si appalesano, dunque manifestamente infondate, poiché in contrasto con il tenore della impugnata sentenza; ciò che il ricorrente sollecita è una rivalutazione da parte del giudice di legittimità del compendio probatorio già vagliato, senza aporie logiche né contraddizioni, nei precedenti gradi di giudizio di merito.
Come già ampiamente statuito da questa Corte esula dai suoi poteri una “rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, COGNOME; Sez.Un. n. 6402 del 2.7.1997, COGNOME, rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, COGNOME, rv. 203428).
Non può quindi ravvisarsi nella sentenza impugnata ne una errata applicazione delle norme invocate, ne’ una mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) c.p.p.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.