Inammissibilità del Ricorso: Perché i Motivi Generici Portano alla Condanna alle Spese
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione riafferma un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando un’impugnazione è formulata in modo vago e generico, la conseguenza è drastica: l’inammissibilità del ricorso. Questo non solo preclude un esame nel merito della questione, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso per cassazione proposto da un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990, in materia di sostanze stupefacenti. L’imputato lamentava, con un unico motivo, un vizio di motivazione e una violazione di legge riguardo all’affermazione della sua responsabilità a titolo di concorso di persona nel reato. Tuttavia, la formulazione del ricorso è stata giudicata dalla Suprema Corte come eccessivamente generica.
L’Inammissibilità del Ricorso per Genericità dei Motivi
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso basandosi su una chiara violazione delle norme procedurali. Il ricorrente, infatti, si era limitato a invocare l’annullamento della sentenza impugnata senza articolare specifiche ragioni a sostegno della sua tesi. Mancava un’analisi critica dell’apparato motivazionale della sentenza d’appello e non veniva individuato alcun profilo di censura concreto. Questo approccio si scontra direttamente con quanto richiesto dall’art. 581, lettera d), del codice di procedura penale, che impone l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è netta: un ricorso non può limitarsi a affermazioni apodittiche o a una generica richiesta di annullamento. È necessario che l’atto di impugnazione contenga una critica strutturata e argomentata del decisum del giudice precedente, evidenziando in modo puntuale dove e perché la motivazione sarebbe viziata o la legge sarebbe stata violata. La genericità dei motivi addotti, come nel caso di specie, è una causa di inammissibilità esplicitamente prevista dall’art. 591, lettera c), del codice di procedura penale. La Corte ha sottolineato che tale requisito non è un mero formalismo, ma una condizione essenziale per consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere l’oggetto della doglianza e per garantire il corretto svolgimento del processo.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Versamento alla Cassa delle Ammende
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Richiamando l’art. 616 del codice di procedura penale e la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000), la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, non ravvisando elementi che potessero giustificare una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: i ricorsi devono essere redatti con diligenza e precisione, poiché un’impugnazione superficiale non solo è inutile ai fini della difesa, ma si traduce in un ulteriore onere economico per l’imputato.
Cosa si intende per ‘motivi generici’ in un ricorso?
Per motivi generici si intendono quelle ragioni di appello che si limitano a chiedere l’annullamento della sentenza senza specificare in modo chiaro e puntuale le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, e senza criticare in modo argomentato la decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
La principale conseguenza è che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, equitativamente fissata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente il sistema giudiziario.
Perché il codice di procedura penale richiede la specificità dei motivi?
L’articolo 581 del codice di procedura penale richiede la specificità per garantire che il giudice dell’impugnazione possa comprendere esattamente quali parti della sentenza precedente sono contestate e su quali basi legali o fattuali. Ciò assicura un processo ordinato e focalizzato sui punti controversi, evitando ricorsi esplorativi o dilatori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26669 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26669 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, quale è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990 lame genericamente, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di le ordine all’affermazione della responsabilità a titolo di concorso di persona.
Considerato che l’art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l’indicazione spec ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sentenza senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza indivi analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura al motivazionale a fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’ad 581 lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’ad 591, proc. pen. quale causa di inammissibilità.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzio rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilit declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore d Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen Così deciso in Roma il 1° marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente