Inammissibilità del Ricorso: Quando l’Appello Non Supera l’Esame della Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non tutte le istanze vengono esaminate nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso, delineandone i presupposti e le pesanti conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio i confini del diritto di impugnazione.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello che ne aveva confermato la colpevolezza. L’imputato lamentava due aspetti principali: in primo luogo, contestava la decisione di colpevolezza basata sul suo comportamento quale custode di un bene che sarebbe stato sottratto; in secondo luogo, criticava la decisione dei giudici di non concedergli il beneficio della sospensione condizionale della pena.
L’Inammissibilità del Ricorso per Genericità dei Motivi
Il primo e fondamentale motivo per cui la Cassazione ha respinto il gravame riguarda la sua natura. La Corte ha definito il motivo di ricorso come “generico”, poiché si limitava a riproporre le stesse identiche “doglianze” già presentate e discusse nel giudizio di appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte illogicità o violazioni di legge. Ripetere semplicemente le argomentazioni precedenti, senza confrontarsi con la risposta già fornita dalla Corte territoriale, rende l’atto inefficace e, di conseguenza, inammissibile.
La Mancata Concessione della Sospensione Condizionale della Pena
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato infondato. L’imputato contestava la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di Cassazione ha però confermato che la decisione della Corte d’Appello era stata “adeguatamente motivata”. I giudici di merito avevano infatti basato la loro scelta su elementi concreti e rilevanti: i precedenti penali dell’imputato, il fatto che avesse già usufruito in passato di tale beneficio, la gravità del reato commesso e la sua generale pericolosità sociale. La valutazione del giudice di merito, se logicamente argomentata come in questo caso, non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ribadisce il proprio ruolo di giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge e il controllo sulla logicità della motivazione delle sentenze. Avendo riscontrato che i motivi di ricorso erano generici e che la decisione impugnata era completa e logica, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione comporta conseguenze procedurali ed economiche precise, stabilite dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, la Corte lo ha condannato a versare una somma di 3.000 euro alla “cassa delle ammende”. Questa sanzione pecuniaria ha una funzione deterrente: scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza avere reali possibilità di accoglimento. La decisione, quindi, non solo chiude il caso per l’imputato, ma lancia un messaggio chiaro sull’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e ben fondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era generico, limitandosi a riprodurre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza criticare specificamente la logica della sentenza impugnata.
Per quale motivo non è stata concessa la sospensione condizionale della pena?
La sospensione condizionale della pena non è stata concessa perché la decisione era adeguatamente motivata sulla base dei precedenti penali dell’imputato, delle sospensioni già ottenute in passato, della gravità del fatto e della sua pericolosità sociale.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15032 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15032 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo è generico perché riproduce le stesse doglianze dedotte nei motivi di appello, pur adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale, inammissibili in sede di legittimità, avuto riguardo alla completezza e logicità della decisione confermativa della colpevolezza del ricorrente, per la coerente rilevanza attribuita al comportamento del custode quale prova della sottrazione del bene affidato alla sua custodia;
ritenuto che la esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena è stata motivata in modo adeguato per la valorizzazione dei precedenti penali, oltre che per il riferimento alle precedenti sospensioni già concesse, in linea con quanto evidenziato sulla gravità del fatto e sulla pericolosità dell’imputato;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 22 marzo 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente