Inammissibilità del Ricorso: Quando i Motivi d’Appello sono Troppo Generici
L’ordinamento giuridico italiano prevede diversi gradi di giudizio per garantire il diritto alla difesa, ma l’accesso a tali strumenti è subordinato a regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze della presentazione di un appello con motivi vaghi, dichiarando l’inammissibilità del ricorso e confermando la condanna di due individui. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere perché la specificità e la pertinenza delle argomentazioni legali siano cruciali in un processo.
I Fatti del Caso: Cessione di Droga e Fuga in Ciclomotore
La vicenda ha origine da un episodio di spaccio di sostanze stupefacenti. Due giovani, dopo essere stati visti cedere della droga, si sono dati alla fuga a bordo di un ciclomotore per sottrarsi al controllo degli agenti di polizia. La loro condotta durante la fuga è stata al centro del dibattito processuale. In seguito, la Corte d’Appello di Catania aveva confermato la loro responsabilità penale, rigettando le argomentazioni difensive.
La Tesi Difensiva e la Decisione di Secondo Grado
Gli imputati hanno presentato ricorso in Cassazione basandosi principalmente su due argomenti:
1. La resistenza opposta agli agenti sarebbe stata meramente ‘passiva’, una semplice fuga senza elementi di violenza o minaccia.
2. Il passeggero del ciclomotore sarebbe stato estraneo alla decisione di fuggire e alle modalità della stessa.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva già smontato questa tesi, evidenziando come la fuga non fosse stata una semplice elusione del controllo, ma avesse assunto modalità ‘concretamente intimidatorie’. La ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito era puntuale e dettagliata, dimostrando la piena condivisione dell’azione illecita da parte di entrambi gli imputati.
Le ragioni del rigetto in Appello
La Corte d’Appello aveva motivato congruamente anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il concorso di uno degli imputati nella cessione dello stupefacente, basandosi sul ritrovamento di un residuo di droga in suo possesso e sulle dichiarazioni rese dall’acquirente. Tutti elementi che, secondo i giudici, componevano un quadro probatorio coerente e solido.
L’inammissibilità del ricorso in Cassazione
La Suprema Corte, nell’esaminare il caso, ha rilevato un vizio fondamentale negli atti presentati dalla difesa: la genericità. I motivi del ricorso non si confrontavano specificamente con la dettagliata ricostruzione e le argomentazioni logico-giuridiche della sentenza d’appello. In pratica, la difesa si è limitata a riproporre le proprie tesi senza attaccare in modo pertinente e puntuale le fondamenta della decisione impugnata. Questo atteggiamento processuale conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi dedotti ‘affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti’. I giudici hanno sottolineato come fosse evidente l’infondatezza della critica alla motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva già escluso, con adeguate argomentazioni, la tesi della resistenza passiva. La Suprema Corte ha quindi confermato che l’analisi dei fatti svolta nel merito era completa e logica.
Inoltre, anche i motivi residui, relativi al diniego delle attenuanti generiche e alla partecipazione alla cessione di droga, sono stati giudicati inammissibili perché la valutazione della Corte d’Appello era stata coerente e ben motivata.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso
La decisione della Cassazione è netta: dichiara i ricorsi inammissibili. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, tale declaratoria comporta due conseguenze significative per i ricorrenti. In primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, ritenuta equa e fissata in 3.000 euro, in favore della cassa delle ammende. Questo caso ribadisce un principio fondamentale: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie ragioni, ma deve essere un’analisi critica e specifica dei vizi di legittimità della sentenza impugnata, pena la sua inammissibilità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, ovvero non si confrontano in modo specifico e puntuale con la ricostruzione dei fatti e le argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata.
Cosa significa che una condotta di resistenza non è ‘meramente passiva’?
Significa che la condotta, pur non concretizzandosi in violenza fisica diretta, assume modalità concretamente intimidatorie che vanno oltre la semplice volontà di sottrarsi al controllo, come ad esempio una fuga pericolosa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 c.p.p., la parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15058 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BIANCAVILLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i motivi dedotto dai due ricorrenti sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti yoperata dal giudice di merito, in merito all’accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Catania, che, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità concretamente intimidatorie della condotta tenuta dai due imputati durante la loro fuga a bordo del ciclomotore per sottrarsi al controllo degli agenti di polizia dopo essere stati visti cedere della sostanza stupefacente, così da escludere, con adeguate argomentazioni, la tesi difensiva della mera resistenza passiva o dell’estraneità del passeggero alla fuga ed alla condivisione delle sue modalità;
ritenuto parimenti inammissibili i motivi residui sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul concorso di COGNOME alla cessione, tenuto conto del rinvenimento del residuo quantitativo di droga in suo possesso e delle dichiarazioni rese dall’acquirente, circostanze coerentemente valutate nella motivazione della sentenza di appello;
rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Consi ere estensore
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Il Presidente