Inammissibilità del Ricorso: Quando un Appello Mal Fatto Blocca le Novità Legislative
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: le gravi conseguenze derivanti dalla inammissibilità del ricorso. Il caso, partito da una condanna per furto aggravato, diventa un’importante lezione su come un’impugnazione formulata in modo generico possa precludere all’imputato la possibilità di beneficiare di normative più favorevoli sopravvenute, come la recente riforma che ha esteso la procedibilità a querela per alcuni reati.
Il Caso: Dal Furto Aggravato al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato. La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto un’attenuante specifica (quella del risarcimento del danno, ex art. 62 n. 6 c.p.), riducendo la pena ma confermando la condanna.
L’imputato decideva di proporre ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo: il vizio di motivazione della Corte di Appello per non aver concesso anche le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
L’Inammissibilità del Ricorso e le Sue Conseguenze
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il motivo di ricorso ‘generico e manifestamente infondato’. Secondo i giudici, l’appello non si confrontava realmente con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di Appello, infatti, aveva spiegato in modo logico e congruo perché non concedere le attenuanti generiche: i numerosi precedenti penali dell’imputato. Di fronte a una motivazione chiara, il ricorso si limitava a riproporre una diversa valutazione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.
Questa declaratoria di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità, ma un macigno che chiude definitivamente la porta a qualsiasi ulteriore discussione.
La Questione della Procedibilità a Querela Sopravvenuta
Nel corso del giudizio di cassazione, la difesa aveva depositato una memoria per sollevare una questione di grande rilevanza: l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia), che aveva reso il reato di furto aggravato procedibile a querela della persona offesa. Poiché nel fascicolo non risultava tale querela, la difesa chiedeva di dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale.
Le motivazioni della Suprema Corte: il Principio del ‘Giudicato Sostanziale’
La Corte di Cassazione ha respinto questa argomentazione, basandosi su un principio consolidato, espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza ‘Salatino’ (n. 40150/2018). Il principio è il seguente: quando un ricorso è inammissibile, si forma un ‘giudicato sostanziale’. La decisione impugnata diventa, a tutti gli effetti, definitiva e non più soggetta a modifiche, salvo casi eccezionali.
La sopravvenienza di una nuova condizione di procedibilità, come la necessità della querela, non costituisce un’ipotesi di abolitio criminis (l’abrogazione del reato). È una modifica procedurale che non può intaccare una decisione già cristallizzata a causa dell’inidoneità dell’impugnazione. In altre parole, l’inammissibilità del ricorso crea una barriera invalicabile per le novità normative di natura processuale. La Corte ha quindi concluso che non poteva esaminare la questione della mancanza di querela.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza ribadisce un messaggio fondamentale per la pratica legale: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima perizia e specificità. Un ricorso generico o manifestamente infondato non solo viene rigettato, ma produce effetti irreversibili:
1. Cristallizzazione della condanna: La sentenza diventa definitiva, precludendo ogni riesame.
2. Inapplicabilità di norme favorevoli sopravvenute: Come nel caso di specie, l’imputato non può beneficiare di modifiche legislative procedurali più vantaggiose.
3. Condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria: Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della sua ‘colpa’ nel proporre un’impugnazione palesemente inammissibile.
Questa decisione sottolinea come la fase dell’impugnazione sia un momento delicato in cui la precisione tecnica dell’avvocato difensore è decisiva per le sorti del proprio assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il suo unico motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto generico e manifestamente infondato, in quanto non si confrontava specificamente con la logica motivazione della sentenza impugnata, basata sui numerosi precedenti penali dell’imputato.
L’inammissibilità del ricorso ha impedito l’applicazione di una legge più favorevole?
Sì. La dichiarata inammissibilità ha impedito alla Corte di valutare l’applicazione della nuova norma (D.Lgs. 150/2022) che rendeva il reato procedibile a querela. Secondo la Corte, l’inammissibilità forma un ‘giudicato sostanziale’ che non può essere scalfito da sopravvenute modifiche delle condizioni di procedibilità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se ravvisata una colpa nella proposizione dell’impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24830 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24830 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a UDINE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firen che, in parziale riforma della prima decisione, ha riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62, c 1, n. 6, cod. pen. con giudizio di equivalenza, rideterminando in mitius le pene, e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato per il delitto di fu aggravato;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che ha denunciato il vizio di motivazione in ordine mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è generico e manifestamente infondato, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale – a fronte del risarcimento del danno da parte dell’imputato ha riconosciuto la circostanza di cui all 62, comma 1, n. 6, cod. pen., negando la sussistenza di ulteriori profili meritevoli di favor apprezzamento al fine della concessione delle circostanze di cui all’art. 62 -bis cod. pen., indicando anzi in maniera congrua e logica, e dunque qui non sindacabile, l’elemento (i numerosi precedenti penali dell’imputato) che ha valorizzato in senso contrario (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/20 COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), a fortiori in ragione del diverso apprezzamento di fatto che il ricorso pure propone (Sez. 2, n. 4628 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
rilevato che l’inammissibilità del ricorso non consente di avere riguardo a quanto dedotto d difensore dell’imputato con memoria in data 27 febbraio 2024 (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277850 – 01), con la quale è stato prospettato il difetto di procedibilità in alla fattispecie delittuosa in imputazione a seguito della novella posta dal d.lgs. n. 150 del e ciò in quanto deve farsi applicazione dei princìpi posti dalle Sezioni Unite a seguito dell’en in vigore del d.lgs. n. 36 del 10 aprile 2018, secondo cui la sopravvenienza della procedibili querela non è idonea ad operare come un’ipotesi di abolitio criminis, capace di prevalere sulla inammissibilità del ricorso e, dunque, sul giudicato c.d. sostanziale già formatosi (propri ragione dell’inammissibilità; cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., s 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024