Impugnazione Tardiva: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità del Ricorso
Nel mondo della giustizia, il tempo è un fattore cruciale. I termini processuali non sono semplici indicazioni, ma veri e propri pilastri che garantiscono la certezza del diritto e il corretto svolgimento dei procedimenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con forza questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso a causa di una impugnazione tardiva. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere le gravi conseguenze del mancato rispetto delle scadenze legali.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un’ordinanza della Corte di Appello di Torino, che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso a una persona. Tale provvedimento era stato depositato in cancelleria il 26 ottobre 2023 e, nella stessa data, notificato sia all’imputata che al suo difensore.
Contro questa decisione, il difensore proponeva ricorso per Cassazione. Tuttavia, il ricorso veniva presentato solo il 4 dicembre 2023, ben oltre il termine previsto dalla legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, investita della questione, non ha avuto dubbi nel dichiarare il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle ragioni sollevate dal ricorrente contro la revoca del beneficio, ma si è fermata a una valutazione preliminare, di carattere puramente procedurale: il mancato rispetto dei termini per l’impugnazione.
Le Motivazioni: L’Importanza della Tempistica nell’Impugnazione
La motivazione della Corte è cristallina e si fonda su un principio cardine della procedura penale. L’articolo 585, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale stabilisce che il termine per proporre impugnazione avverso i provvedimenti emessi a seguito di procedimento camerale è di quindici giorni.
Nel caso di specie, il termine iniziava a decorrere dalla data di notifica dell’ordinanza, avvenuta il 26 ottobre 2023. Di conseguenza, la scadenza ultima per presentare il ricorso era fissata a quindici giorni da quella data. Il ricorso, depositato il 4 dicembre 2023, è stato quindi considerato una impugnazione tardiva, in quanto presentato ben dopo lo spirare del termine perentorio.
La tardività dell’impugnazione è un vizio insanabile che impedisce al giudice di esaminare le ragioni del ricorso, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Monito per i Ricorrenti
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, richiamando un principio affermato dalla Corte Costituzionale, ha disposto la condanna al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ulteriore sanzione è motivata dalla ‘colpa’ connessa alla presentazione di un ricorso palesemente irregolare, come quello tardivo.
Questa ordinanza serve da monito: nel processo penale, la forma e i tempi sono sostanza. Il rispetto scrupoloso dei termini di impugnazione è un requisito essenziale per poter far valere le proprie ragioni davanti a un giudice. Un errore su questo punto, come dimostra il caso in esame, può precludere ogni possibilità di difesa e comportare significative conseguenze economiche.
Qual è il termine per impugnare un’ordinanza emessa in un procedimento camerale penale?
Secondo l’art. 585, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, il termine per l’impugnazione è di quindici giorni.
Cosa succede se un ricorso viene presentato dopo la scadenza del termine?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che il giudice non esamina il merito della questione, ma si limita a constatare che l’impugnazione è tardiva e quindi irricevibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18492 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18492 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ASTI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
I dato avviso alle parti; ;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Torino ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza della stessa Corte di appello in data 11 dicembre 2017, irrevocabile il 27 febbraio 2021, deducendo vizio di motivazione ed avversando la sussistenza dei presupposti per detta revoca;
ritenuto che il profilo di doglianza è inammissibile poiché l’impugnazione è tardiva;
ricordato, invero, che il termine per impugnare i provvedimenti emessi all’esito di procedimento camerale è pari a quindici giorni, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. e visto che l’ordinanza di revoca, depositata il 26 ottobre 2023, a scioglimento della riserva del 24 ottobre 2023, come da attestazione della Cancelleria in calce al provvedimento impugnato è stata in pari data notificata sia all’interessato che al difensore, il quale ha proposto ricorso il dicembre 2023, ossia dopo lo spirare del termine per impugnare, previsto a pena di decadenza;
ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 28 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente