Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24600 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GRUMO APPULA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG COGNOME
Il Proc. AVV_NOTAIO. conclude per l’inammissibilita del ricorso.
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udito il difensore avvocato NOME COGNOME del foro di BARI in difesa di COGNOME NOME, che chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 dicembre 2023 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME (DATA_NASCITA. DATA_NASCITA) avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari ha applicato, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere.
Il ricorrente, detto COGNOME, è stato ritenuto gravemente indiziato di aver preso parte ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo 1), operante in prevalenza in Palo del Colle, quale costola di un più vasto sodalizio, radicato in Bitonto, noto come RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Partecipazione dimostrata, innanzitutto, dal concorso nella consumazione delle condotte di cessione e detenzione di sostanza stupefacente di vario tipo (rispettivamente, capi 21 e 87).
A suo carico sono state inoltre valorizzare le dichiarazioni – ritenute credibili e convergenti – dei collaboratori COGNOME NOME e COGNOME COGNOME.
Il primo aveva riconosciuto in foto i due cugini, che indicava come i fratelli NOME (noi li chiamiamo a Palo i fratelli.., non lo so se sono fratelli, o cugini, zii) inserendoli nel gruppo diretto da COGNOME NOME, inteso u Mnunnn; il secondo, pur riconoscendo solo uno dei due, li collocava sempre nell’attività facente capo al COGNOME, identificandoli nel soprannome (ci sono anche due cugini a nome NOME COGNOME i COGNOME).
Dichiarazioni riscontrate non solo dai controlli sul territorio, ma anche dall’analisi di alcune conversazioni riguardanti questioni associative (dimostrative dello stabile inserimento del ricorrente e dell’omonimo cugino), oltre che, come anticipato, dal concorso nei preCOGNOME reati – fine.
Inoltre, egli era già stato raggiunto da altro titolo cautelare, sempre per reati in materia di stupefacenti, commessi in concorso con taluni degli indagati del presente procedimento (NOME e l’omonimo cugino, cl. DATA_NASCITA), e sempre in Palo del Colle.
Avverso tale ordinanza, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. pen., ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza od erronea applicazione della legge e vizio della motivazione, con riguardo al reato di cui al capo 21.
La prima conversazione intercettata (prog. 775) è stata erroneamente interpretata, in quanto riferita al ricorrente e non, piuttosto, al suo omonimo cugino (cl. DATA_NASCITA), nei confronti del quale, infatti, il Tribunale, valorizzando l stesso dialogo, ha riconosciuto la gravità indiziaria per una delle cessioni di cui al
capo 59. Il generico riferimento al cugino non consente comunque di individuare univocamente colui che, in ipotesi, aveva gestito l’operazione illecita.
Si osserva inoltre che dal tenore complessivo del dialogo non è possibile né determinare quantità e qualità della sostanza, né ritenere provata la precedente cessione, né quale sia stato l’effettivo contributo del ricorrente.
La seconda conversazione intercettata (prog. 1532), relativa alla cessione del 2 novembre 2019, non contiene inequivoci riferimenti al concorso del ricorrente, sia in punto di identificazione, sia in punto di effettivo contributo: l’omonimo cugino NOME COGNOME NOME (DATA_NASCITA. DATA_NASCITA) che, contattato da un acquirente, si rivolge ad un tale NOME n.m.i. che si trovava con lui.
Ma, poiché il ricorrente non fu intercettato se non in quest’ultimo dialogo, non è stato possibile procedere al riconoscimento vocale (come ammette finanche la polizia giudiziaria); né appare possibile rinviare, come fatto dal Tribunale, al contenuto di una conversazione tra terzi soggetti (prog. 501), in cui si allude alla collaborazione dei COGNOME, senza indicare il carattere individualizzante di tale riferimento.
Inoltre, anche confermando la identificazione si osserva che il dialogo non fornisce prova di un contributo causalmente rilevante, essendosi il ricorrente limitato a chiedere al cugino NOME COGNOME NOME (cl. DATA_NASCITA) se vi fossero quelli grandi.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta inosservanza od erronea applicazione della legge e vizio della motivazione con riguardo al reato di cui al capo 87.
Anche in questo caso si contesta l’identificazione fatta dal tribunale dei COGNOME (cui fanno riferimento terzi soggetti nel prog. 332) nell’odierno ricorrente e nel suo omonimo cugino; in ogni caso, il breve stralcio della conversazione, nel suo sviluppo, non appare idoneo a sostenere la valutazione in punto di gravità indiziaria: al COGNOME che chiedeva dell’erba (e l’erba voi l’avete?) NOME replicava facendo riferimento ad una cifra e poi, come vi fosse una pausa, al fatto che i COGNOME avevano il telefono dedicato allo spaccio (dieci, stamattina lo teneva i COGNOME il telefono).
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta inosservanza od erronea applicazione della legge e vizio della motivazione con riguardo al reato di cui al capo 1.
L’ordinanza impugnata non si è confrontata con la memoria difensiva depositata dinanzi al riesame, in cui si evidenziava l’assoluta mancanza di contatti con gli altri associati, non essendo il ricorrente mai stato intercettato.
Il Tribunale ha invece, rinviato, puramente e semplicemente, all’ordinanza genetica, senza nemmeno valutare la genericità delle accuse provenienti dai collaboratori.
NOME NOME si riferì a due cugini di nome NOME, non indicandoli come associati; inoltre, riconobbe in foto solo l’omonimo del ricorrente.
L’altro collaboratore fece esclusivamente riferimento ai fratelli NOME (non ai COGNOME), indicandoli come coloro che vendevano stupefacente sul palo del Colle.
Viene quindi censurato il carattere generico delle chiamate in reità, tali da non consentire di raggiungere la soglia della gravità indiziaria in relazione allo specifico ruolo oggetto della provvisoria incolpazione.
Richiesta e disposta la trattazione orale, all’odierna udienza le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, sia perché manifestamente infondato, sia perché volto a sottoporre al sindacato di legittimità la rivalutazione di elementi fattuali di esclusiva pertinenza dei giudici di merito, a fronte di un percorso motivazionale, come quello del provvedimento impugnato, che risulta esente da macroscopiche illogicità o incongruenze.
1.1. Giova premettere al riguardo che, secondo il costante orientamento di questa Corte, allorquando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884 – 01; conformi, Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv. 252178 – 01; Sez. 5, n. 46124/2008, Rv. 241997).
Questo perché il controllo di legittimità che la Corte è chiamata ad effettuare consiste nella verifica della sussistenza delle ragioni giustificative della scelta cautelare nonché dell’assenza nella motivazione di evidenti illogicità ed incongruenze, secondo un consolidato orientamento espresso dalle Sezioni unite (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01), e successivamente ribadito dalle Sezioni semplici (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400 – 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698 – 01).
Il vizio di motivazione di un’ordinanza, per poter essere rilevato, deve quindi assumere i connotati indicati nell’art. 606 lett. e) -, e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato, così dovendosi delimitare l’ambito di applicazione dell’art. 606, lett. c, cod. proc. pen. ai soli vizi diversi (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391 – 01).
Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi ol coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull’attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova.
Il controllo della Corte, quindi, non può estendersi a quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 – 01).
1.2. Nello scrutinio dei motivi di ricorso non si può prescindere, inoltre, dalla distinzione tra l’accertamento della responsabilità e quello, rilevante in questa sede, della gravità indiziaria.
Invero, la valutazione affidata al giudice in tema di misure cautelari personali, vincolata al rispetto dei requisiti di gravità indiziaria di cui all’art. cod. proc. pen., non coincide con quella finalizzata all’accertamento della responsabilità sulla base delle emergenze probatorie in sede dibattimentale, essendo la prima caratterizzata da esigenze interinali (cautelari, appunto) che postulano la seria probabilità, ma non necessariamente la certezza della commissione del reato da parte della persona sottoposta ad indagini; e la seconda, invece, legata alla necessità che la colpevolezza dell’imputato venga affermata “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Con un consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questo collegio intende dare continuità, si è da tempo sostenuto come il termine “indizi”, adoperato dall’art. 273, comma 1, cod. proc. ten., abbia una valenza completamente diversa da quella che il medesimo termine assume nell’art. 192, secondo comma. Infatti, mentre in tale ultima norma la scelta lessicale operata dal legislatore trova la sua evidente ragion d’essere nell’esigenza di distinguere tra prove ed indizi (e soprattutto onde stabilire le condizioni in cui questi ultimi possono, considerati nel loro complesso, assurgere a dignità di “prove” e giustificare, quindi, le affermazioni di colpevolezza), l’uso del termine indizi, nell’art. 273, primo comma, non é in alcun modo riconducibile ad un’analoga distinzione, ma unicamente alla diversa natura del giudizio (di probabilità e non di certezza) che é richiesto ai fini dell’applicazione di una misura cautelare e rispetto al quale doveva, quindi, parlarsi non di “prove”, ma sempre comunque
di “indizi”, non essendovi altrimenti congruenza fra detta natura probabilistica del giudizio stesso ed i fondamenti ai quali quest’ultimo doveva essere ancorato (Sez. 6, n. 4825 del 12/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203600; in senso conforme, ex multis Sez. 3, n. 742 del 23/02/1998, Dersziova, Rv. 210514, e Sez. 6, n. 2547 del 05/07/1999, COGNOME, Rv. 214930).
Va quindi ribadito che la pronuncia cautelare è fondata su indizi di reità, e tende all’accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza, non della responsabilità (Sez. Un., 21.04.1995, Costantino, rv. 202002).
Questo essendo il perimetro dello scrutinio di legittimità, si deve osservare che il ricorrente invoca, nella sostanza, una inammissibile considerazione alternativa degli elementi di prova – in maniera prevalente, intercettazioni – ed una diversa valutazione, senza confrontarsi con l’iter logicogiuridico seguito nel provvedimento impugnato.
2.1. Il primo motivo è in fatto e reiterativo di analoghe doglianze su cui la corte territoriale ha adeguatamente risposto, con motivazione esente da vizi rilevabili in questa sede, e non oggetto di specifica censura.
Dal tenore complessivo del provvedimento impugnato emerge infatti come l’indicazione del ricorrente – e non dell’omonimo cugino – come uno dei conversanti del prog. 775 (p. 18) è frutto di un mero errore materiale, come desumibile sia dalle considerazioni spese in punto di identificazione (p. 9), sia dal contenuto stesso del dialogo, in cui il riferimento al cugino è inteso come all’odierno ricorrente.
I giudici della cautela hanno intanto evidenziato che nel dialogo in esame (prog. 775) NOME COGNOME NOME (DATA_NASCITA. DATA_NASCITA) veniva contattato da una acquirente, che chiedeva dello stupefacente, segnalando di essere in debito di 10 euro, per una pregressa cessione; a tal fine usava una espressione (devo prendere una mano) il cui significato è stato univocamente decodificato nel corso delle investigazioni (p. 7 ordinanza del Tribunale).
Nasceva quindi una discussione sulla esistenza di un maggior credito vantato dai pusher (sono 20, con questa sono 30), che l’acquirente sosteneva frutto di una incomprensione causata dal marocchino (ovvero NOME COGNOME, anch’egli coinvolto nelle cessioni).
NOME COGNOME NOME (DATA_NASCITA. DATA_NASCITA), invece, si diceva sicuro della consistenza del debito, in quanto riferitogli non dal marocchino (che era estraneo rispetto a quel fatto) ma dal cugino che si era occupato della transazione (no no non c’entra niente quello, mio cugino stava, stava là).
L’identificazione del cugino nell’odierno ricorrente è fondata su una serie di elementi, tra loro convergenti, puntualmente illustrati dal Tribunale (pp. 7 – 17)
ed oggetto di una censura del tutto aspecifica, che si risolve in una mera negazione. Oltre, infatti, all’accertato grado di parentela, le indagini hanno restituito la stretta (e ripetuta) collaborazione tra i due omonimi cugini nel traffico degli stupefacenti: in tal senso sono state valorizzate le dichiarazioni dei collaboratori COGNOME (che faceva espresso riferimento anche al soprannome i COGNOME) e COGNOME, ma anche una serie di ulteriori dialoghi contenenti sia riferimenti ai COGNOME (ad es., quelli relativi al capo 87; cfr., anche pp. 199 e ss. ordinanza genetica), sia alla specifica posizione ora del ricorrente (talvolta indicato come il pelato: prog. 501; cfr., anche prog. 733, al pelato digli che io sono andato già… sono andato là, al fatto, a meri meri) ora dell’omonimo cugino, distinto dagli acquirenti solo per l’anno di nascita (prog. 1402, del 93 chi sei tu o lui?).
Dai controlli sul territorio era pure emerso il costante contatto di entrambi i cugini con altri esponenti dell’associazione dedita al narcotraffico.
Il coinvolgimento nei traffici dei due cugini, insieme ad NOME COGNOME, era inoltre stato accertato in altro procedimento, in cui costoro sono stati attinti da analogo provvedimento restrittivo.
Il (contestato) perfezionamento della cessione – che peraltro non richiede l’effettiva consegna dello stupefacente – ‘è stato ragionevolmente desunto non solo dalla replicazione degli appuntamenti senza che siano stati registrati dialoghi da cui, invece, si desumeva l’inaffidabilità del gruppo o dei singoli pusher (che risponderebbero, ad ogni modo, della condotta di detenzione); ma anche, a ben vedere, dall’esistenza stessa del credito, vantato proprio in ragione dell’avvenuta cessione.
Il Tribunale (p. 18) ha anche messo in evidenza un ulteriore dato, ovvero che pochi giorni prima del fatto vi era stato l’arresto di COGNOME NOME e la contestazione di cui all’art. 75 d.P.R. n. 309/1990 a carico di un acquirente servito dall’omonimo cugino; e ciò a riprova non solo dello stabile inserimento nei traffici, ma anche del tipo di sostanza trattata in quel frangente.
Anche con riguardo all’ulteriore episodio (prog. 1532) il Tribunale ha interpretato i dialoghi – di tenore analogo a quelli già esaminati per le altre contestazioni -con argomentazioni logiche, ed in linea con le evidenze disponibili, e quindi in termini che in questa sede non possono essere censurati.
La doglianza del ricorrente, secondo il quale non si è proceduto al riconoscimento della sua voce, è ancora una volta aspecifica, poiché non si confronta con le ragioni della decisione impugnata, in punto di identificazione; inoltre, in questo ulteriore dialogo NOME COGNOME NOME (DATA_NASCITA. DATA_NASCITA) si rivolge alla persona a lui vicina – che quindi stava spacciando con lui – chiamandolo appunto per nome (qua i grossi non ce li abbiamo NOME?).
In quel contesto, poi, accertata la disponibilità del narcotico nella quantità richiesta (mi serve un 10), NOME (cl. DATA_NASCITA) dava appuntamento al suo interlocutore per la consegna in un luogo spesso usato come punto d’incontro utile (dammi 10 minuti, 10 minuti un quarto d’ora al Jakaranda).
Né il ricorrente vanta un interesse, sul piano cautelare, a vedere riconosciuta l’ipotesi della detenzione piuttosto che della cessione, da cui non deriverebbe alcuna concreta utilità (Sez. 6 -, sentenza n. 46387 del 24/10/2023, Rv. 285481 – 01).
2.2. Anche il secondo motivo, riguardante il capo 87, è reiterativo di analoghe doglianze su cui il giudice territoriale ha adeguatamente risposto, con motivazione esente da vizi rilevabili in questa sede.
Il ricorrente, oltre a contestare genericamente la riferibilità del soprannome COGNOME (di cui si è già detto) lamenta che il Tribunale ha ritenuto la gravità indiziaria sulla scorta del mero riferimento ad un telefono (p. 15 ricorso), contenuto nell’unico dialogo analizzato.
In realtà il Tribunale ha analizzato compiutamente la lunga conversazione intercettata in ambientale (prog. 332), osservando come, in alcuni passaggi, sia particolarmente ricca ed esplicita, tanto in relazione alle sostanze trattate (la bianca, l’erba, la coca) quanto in relazione alle quantità (mi ha dato 50/55 grammi a pezzi) ed all’esistenza di telefoni dedicati allo spaccio – per come emerso anche nel più ampio contesto investigativo (questa mattina aveva il telefono? Vi ha dato il telefono?).
La valutazione del tenore complessivo del dialogo ha quindi indotto il Tribunale, in termini logici ed in assenza di vizi denunciabili in questa sede, a ritenere che i COGNOME avevano, in quel frangente, la disponibilità del telefono “dedicato” alla vendita dell’erba.
Dal passaggio immediatamente successivo in cui i conversanti facevano riferimento al rischio di perdere l’erba, oltre che dal tenore complessivo del dialogo, è stato ragionevolmente argomentato come il possesso del telefono “dedicato” fosse inevitabilmente collegato alla detenzione del narcotico (nella specie, di tipo leggero).
Il ricorrente, infine, non si confronta con il pacifico indirizzo di legittimit secondo cui interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice del merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; in senso conforme, Sez. 2, sentenza n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 – 01).
Né si lamenta il travisamento della prova: se da un lato, infatti, è possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione dei dialoghi diversa da quella proposta dal giudice di merito, dall’altro occorre ricordare che ciò è possibile allorquando il contenuto è stato indicato in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, sentenza n. 6722 del 21/11/2017, Rv. 272558 – 01; conforme, Sez. 5, sentenza n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516 – 01).
2.3. Non supera il vaglio di ammissibilità nemmeno il terzo motivo, riguardante la condotta associativa di cui al capo 1.
Il ricorrente lamenta l’omessa motivazione del Tribunale, che nel rinviare alle considerazioni contenute nell’ordinanza genetica, non avrebbe in alcun modo valutato le argomentazioni contenute nella memora depositata nel corso dell’udienza di riesame.
Quanto alla struttura della motivazione dell’ordinanza del Tribunale va sottolineata la piena legittimità del richiamo dell’ordinanza genetica, tale da saldare in un unico corpo le valutazioni di merito.
La Corte di cassazione afferma infatti non è affetta da vizio di motivazione l’ordinanza del tribunale del riesame che conferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, ferma restando la necessità che le eventuali carenze di motivazione dell’uno risultino sanate dalle argomentazioni utilizzate dall’altro (Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085).
Ben possono trovare risposta in tale richiamo anche eventuali censure formulate con memoria difensiva, allorché le stesse non tengano compiutamente conto della motivazione dell’ordinanza genetica e risultino dunque del tutto inidonee a incidere sull’impianto della complessiva motivazione.
In tali casi il discorso giustificativo della decisione deve essere dunque sindacato in sede di legittimità tenendo conto della convergenza dei due provvedimenti.
Ciò posto, il ricorrente assume, più in particolare, che la mancata identificazione, il mancato riconoscimento vocale, e l’assenza di contatti, siano circostanze incompatibili con il profilo associativo di cui alla provvisoria incolpazione.
Quanto al difetto di specificità del motivo, in ordine alla comparazione vocale ed al profilo identificativo, si è già detto in relazione alle singole condotte di detenzione e cessione.
Anche la censurata assenza di contatti (telefonici) non pone certo il ricorrente al di fuori della comunanza delittuosa descritto al capo 1: NOME (DATA_NASCITA), infatti, è stato ripetutamente controllato non solo con
l’omonimo cugino (a riprova della stretta collaborazione), ma anche con autorevoli esponenti del sodalizio (tra cui COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME: cfr., pp. 1197 e 1998 ordinanza genetica).
Anche l’arresto, in altro procedimento, per reati in materia di stupefacenti, in concorso con l’omonimo cugino ed NOME COGNOME (anch’egli ritenuto partecipe del sodalizio) contribuisce a delinearne il circuito relazionale.
Osserva al riguardo il Collegio come dall’esame congiunto dei due provvedimenti (in particolare, pp. 1996 e ss. ordinanza genetica, cui rinvia il Tribunale) si evince che la partecipazione del ricorrente al sodalizio è stata argomentata principalmente in forza della consumazione dei reati scopo, e di una serie di ulteriori dialoghi, a tratti particolarmente espliciti, in cui, discutendo d questioni associative, i sodali facevano ripetuto riferimento ai COGNOME, cioè ai due omonimi cugini, e talvolta specificamente al pelato, ovvero all’odierno ricorrente.
Più in particolare, i COGNOME venivano indicati come coloro che, in un determinato frangente, avevano la disponibilità del telefono dedicato all’erba (progg. 332 e 333), ovvero di strumenti (c.d. citofoni) ritenuti patrimonio comune degli associati – che infatti ad un certo punto si interrogavano chi ne avesse la concreta disponibilità.
I COGNOME venivano notiziati delle forniture di stupefacente di tipo marijuana, indicato allusivamente come meri meri (progg. 733 e 734), ed anzi gli altri sodali ne riconoscevano il particolare attivismo nella vendita di quel tipo di sostanza (prog. 197, glielo dico, l’erba dalla ai COGNOME; prog. 483, ai COGNOME 30 grammi), sottolineandone le capacità (prog. 502, i COGNOME lo stanno facendo bene bene… stanno lavorando forte; prog. 509, solo i COGNOME la steccano), ed infine l’impegno quotidiano, con dei veri e propri orari di lavoro (prog. 1758).
I due omonimi cugini rendicontavano periodicamente il loro operato (prog. 640, la chiusura te l’ha data dopo capodanno), ed erano retribuiti direttamente da esponenti apicali del gruppo come COGNOME NOMENOME per il confezionamento dell’erba (progg. 501, 503, 505, 600 euro gli danno per farla, 600 euro per fare l’erba; cfr., anche prog. 641).
D’altra parte, nel maggio 2020 nella disponibilità dell’odierno ricorrente furono rinvenute (oltre al materiale balistico per cui fu deferito all’a.g.) delle buste di plastica e cellophane, una spillatrice, dei nastri adesivi ed un coltello materiale, ritenuto essere del materiale per il confezionamento.
A fronte di dialoghi dalla chiara valenza dimostrativa, richiamati dal Tribunale ed analizzati con un percorso motivazionale esente da illogicità o incongruenze, il ricorrente non ha opposto alcun elemento concreto di critica, sia
sul piano della interpretazione, sia della attitudine a provare, in termini di gravità indiziaria, la condotta del partecipe.
Sebbene non sia integrata la condotta partecipativa dalla mera disponibilità manifestata nei confronti del singolo associato, anche se di livello apicale, essendo indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di attività funzionalmente diretta a favore dell’associazione (Cass., Sez. VI, 17 aprile 2012, n. 27605), il Tribunale ha chiaramente delineato non solo gli elementi probatori da cui desumere l’esistenza dell’associazione dedita al narcotraffico (non oggetto di contestazione), ma anche quelli comprovanti l’intraneità del ricorrente.
Nella specie l’inserimento nella più ampia organizzazione è valutabile, in termini di gravità indiziaria, sia sulla scorta degli stabili rapporti con altri sodal sia dallo specifico compito loro assegnato nella piazza di Palo del Colle, sia dalla percezione di un profitto predeterminato (indicativo della stabilità del vincolo), sia dall’utilizzo di strumenti in uso al gruppo, come i c.d. citofoni, ovvero i telefoni dedicati con cui si gestivano i contatti con gli acquirenti.
Né miglior sorte può essere assegnata alle argomentazioni spese in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori, che ben si innestano in un contesto indiziario già coerente.
Con specifico riferimento ai limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo, si è escluso il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, COGNOME, Rv. 280058 – 01; Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, COGNOME, Rv. 264577 – 01).
Ciò posto il COGNOME, infatti, oltre a riconoscere i due cugini nell’album fotografico, li ha inseriti nel gruppo facente capo al COGNOME, inteso u Mnunn, specificando che li conosceva come i fratelli NOME e che si occupavano, in Paolo del Colle, sia di droghe pesanti che di droghe leggere (come emerso, del resto, dall’insieme dei dialoghi).
A sua volta il NOME, sebbene riconobbe in foto solo l’omonimo cugino del ricorrente, ha precisato che entrambi – indicati come dué cugini a nome NOME COGNOME i COGNOME erano adCOGNOME alla piazza di spaccio di Palo del Colle, per conto del RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questo collegio, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni
legali che presiedono all’apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l’emissione e il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
Né, per quanto detto finora, può prospettarsi un vizio di omessa motivazione dell’ordinanza impugnata, quanto ai gravi indizi per il capo 1, sia perché effettivamente la memoria depositata dinanzi al Tribunale del riesame si incentra sulle obiezioni sollevate per i reati c.d. scopo (p. 9), sia perché le argomentazioni complessivamente spese nella memoria trovano adeguata risposta nell’analisi congiunta dei due provvedimenti di merito.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
Poiché da questa decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis di tale disposizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2024
Il onsi liere estensore
Il Pres dente