Gioco d’azzardo: La Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione sul reato di gioco d’azzardo e sui criteri di ammissibilità dei ricorsi presentati contro le sentenze di condanna. La pronuncia sottolinea come non sia possibile, in sede di legittimità, rimettere in discussione valutazioni di fatto già adeguatamente motivate dai giudici di merito.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Tre individui venivano condannati dalla Corte di Appello per aver praticato un gioco d’azzardo. La difesa sosteneva che l’attività ludica, simile al poker, non integrasse gli estremi del reato contestato. Avverso tale decisione, gli imputati proponevano ricorso per cassazione, basandolo su due motivi principali:
1. Contraddittorietà della motivazione: I ricorrenti lamentavano una presunta illogicità nella sentenza impugnata, la quale avrebbe erroneamente configurato il reato di gioco d’azzardo.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si contestava l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la Corte d’Appello non avesse fornito una motivazione adeguata a supporto di tale diniego.
La Configurazione del Reato di Gioco d’azzardo
Il primo motivo di ricorso si concentrava sulla natura del gioco praticato. Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello non avrebbe dimostrato in modo convincente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, ovvero l’alea (il rischio legato alla sorte) e il fine di lucro. La difesa mirava a una rilettura dei fatti, contestando la valutazione probatoria effettuata nei precedenti gradi di giudizio.
La Questione delle Circostanze Attenuanti
Con il secondo motivo, i ricorrenti si dolevano del fatto che i giudici di merito avessero negato le circostanze attenuanti generiche senza un’adeguata giustificazione. Tale beneficio, se concesso, avrebbe potuto comportare una riduzione della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i motivi di ricorso inammissibili, confermando integralmente la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno fornito una chiara spiegazione del perché le doglianze dei ricorrenti non potessero trovare accoglimento in sede di legittimità.
Le Motivazioni: la Valutazione di Merito non è Sindacabile
La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito. Non è possibile riesaminare i fatti e le prove già vagliati dai giudici dei primi due gradi, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o del tutto assente.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva congruamente motivato la sussistenza del reato di gioco d’azzardo. Aveva infatti accertato che:
* Il gioco praticato era basato sull’alea, come spiegato da un testimone.
* Era presente il fine di lucro, come confermato dagli stessi imputati.
Questa valutazione, basata su elementi concreti, è stata ritenuta logica e sufficiente, precludendo ogni ulteriore discussione in Cassazione.
Anche riguardo al secondo motivo, la Corte ha specificato che la concessione delle attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito. In questo caso, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato la mancanza di qualsiasi elemento positivo che potesse giustificare la concessione del beneficio, allineandosi alla giurisprudenza maggioritaria. L’esclusione delle attenuanti era quindi motivata e non sindacabile.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
In conclusione, la Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. I motivi presentati non denunciavano vizi di legittimità, ma tentavano di ottenere una nuova valutazione del merito della causa, operazione non consentita in sede di Cassazione. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, in quanto la Corte ha ritenuto che vi fossero profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Quando un gioco è considerato ‘gioco d’azzardo’ secondo la sentenza?
Un gioco integra il reato di gioco d’azzardo quando sussistono due elementi fondamentali: il fine di lucro e l’alea, ovvero il fatto che l’esito dipenda in modo prevalente dalla fortuna e non dall’abilità del giocatore. Nel caso esaminato, questi elementi sono stati ritenuti provati.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non contestavano vizi di legittimità della sentenza (come una violazione di legge o una motivazione mancante/illogica), ma miravano a una nuova valutazione dei fatti già accertati dalla Corte d’Appello, cosa che non è permessa nel giudizio di Cassazione.
Quali sono i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
La concessione delle attenuanti generiche richiede la presenza di elementi positivi che possano giustificarla. Come chiarito dalla Corte, non è sufficiente l’assenza di elementi negativi. Il giudice di merito deve individuare specifici aspetti favorevoli riguardanti il fatto o la personalità dell’imputato, e la sua decisione è discrezionale e sindacabile in Cassazione solo se priva di motivazione o manifestamente illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24632 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24632 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ROSIGNANO MARITTIMO il DATA_NASCITA
NOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a COLLESALVETTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con unico ricorso, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME hanno impugnato la depositata in data 16 gennaio 2023 dalla Corte di appello, di Firl i n p ze con la quale gli stessi erano stati P; Lt condannati alla pena ritenuta di giustizia essendo statitesponsa ili dei reati di cui in epigraf
che avverso tale sentenza i prevenuti hanno formulato ricorso per cassazione con il quale censura contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte di essa in cui si afferma l configurazione del reato di gioco d’azzardo;
che con il secondo motivo di ricorso si lamenta la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuan generiche la cui esclusione sarebbe priva di motivazione.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto atteso che la Corte di appello, ha congruame motivato circa la ritenuta sussistenza della responsabilità per i reati loro contestati sulla bas partecipanti stavano praticando un gioco simile al poker – cosi come spiegato dal teste COGNOME basato sull’alea e che tra gli stessi ci fosse il fine di lucro, cosi come confermato dagli imputat che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, valutazione di merito qui non altrimenti sindacabile, ha evidenziato la mancanza di qualsiasi ele positivo che possa giustificare la concessione del richiesto beneficio conformemente alia giurispr maggioritaria (Corte di cassazione, Sez. I pen., n. 39566 del 16 febbraio 2017);
tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ri pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e del € 3000 ciascuno in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma