Gestione Illecita di Rifiuti: la Cassazione e i Limiti del Ricorso
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i severi requisiti di ammissibilità per i ricorsi, in un caso riguardante la gestione illecita di rifiuti. Questa pronuncia offre spunti importanti sui limiti del giudizio di legittimità e sulle conseguenze di un’impugnazione basata su motivi generici, specialmente quando l’imputato ha precedenti penali.
I Fatti del Caso: Condanna per Attività non Autorizzata
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato previsto dall’art. 256 del Testo Unico Ambientale. L’imputato era stato ritenuto colpevole di aver svolto un’attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti senza la necessaria autorizzazione. La condanna, inizialmente pronunciata dal Tribunale, era stata confermata dalla Corte d’Appello, che aveva basato la propria decisione sugli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso in Cassazione, articolando due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente contestava la sentenza d’appello su due fronti:
1. Violazione delle norme sulla valutazione della prova: La difesa sosteneva che la conferma del giudizio di colpevolezza fosse viziata, in quanto basata su un percorso argomentativo generico e privo di una critica puntuale alle prove.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava il fatto che la Corte d’Appello avesse negato il beneficio delle attenuanti, senza una motivazione adeguata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando entrambi i motivi manifestamente infondati.
Per quanto riguarda la presunta violazione delle norme sulla prova, i giudici hanno osservato che il ricorso era palesemente generico. La difesa, infatti, non aveva mosso critiche concrete e specifiche al ragionamento della Corte d’Appello, la quale aveva invece analizzato dettagliatamente gli accertamenti della Polizia Municipale che provavano la gestione illecita di rifiuti. Un ricorso che si limita a una contestazione astratta, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, non può trovare accoglimento in sede di legittimità.
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato respinto. La Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse, in modo non irragionevole, motivato il diniego sulla base dei precedenti penali a carico dell’imputato. Tali precedenti sono stati considerati un indicatore affidabile della sua ‘negativa personalità’, giustificando così una maggiore severità nel trattamento sanzionatorio. La Corte ha ribadito che la valutazione del merito, come quella sulla personalità dell’imputato, non può essere rivalutata in Cassazione se sorretta da una motivazione logica e coerente.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Conseguenze Pratiche
La decisione sottolinea un principio cardine del processo penale: il giudizio di Cassazione è un controllo di legittimità, non un terzo grado di merito. Le censure devono essere specifiche e mirare a vizi di legge, non a una diversa interpretazione dei fatti. La genericità dei motivi e la presenza di precedenti penali si sono rivelati ostacoli insormontabili per il ricorrente.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso palesemente infondato.
Perché il motivo di ricorso sulla colpevolezza è stato respinto?
È stato respinto perché considerato ‘manifestamente infondato’, in quanto palesemente generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, che si basava sugli accertamenti della Polizia Municipale.
Su quale base la Corte ha giustificato il diniego delle attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche in maniera non irragionevole, basandosi sui precedenti penali a carico dell’imputato, considerati rivelatori della sua negativa personalità.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La declaratoria di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32380 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32380 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Marsala il 6 febbraio 2023, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi 5 di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, comma 1, del d. Igs. n. 152 del 2006; fatto accertato in Marsal 1’11 agosto 2021.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio colpevolezza dell’imputato, sotto il profilo della violazione dell’art. 192 cod. proc. p manifestamente infondato, in quanto palesemente generico e privo di critiche concrete al percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale sono stati invece richiamati e analizzati gli accertamenti della Polizia Municipale di Marsala, da cui è emerso che l’imputat esercitava senza autorizzazione un’attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è anch’esso manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, i precedenti penali a carico dell’imputat rivelatori della sua negativa personalità (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).
Rilevato che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2025.