Furto in abitazione: La Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta i ricorsi basati su motivi generici e infondati, specialmente in casi di furto in abitazione supportati da prove solide. Quando gli elementi a carico dell’imputato sono inequivocabili, un ricorso che non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme la vicenda processuale e le ragioni che hanno portato a questa decisione.
I fatti del processo e le condanne
Un individuo è stato condannato in primo grado e in appello per il reato di furto in abitazione. Le prove raccolte a suo carico si sono rivelate decisive per affermarne la responsabilità. In particolare, l’imputato era stato visto e riconosciuto da un agente di polizia mentre, con la refurtiva e gli arnesi da scasso, caricava i beni rubati su un’autovettura. Un dettaglio cruciale è stato il ritrovamento, all’interno del veicolo, di due documenti d’identità appartenenti proprio all’imputato, creando un collegamento diretto e inconfutabile tra lui e il reato.
Nonostante la testimonianza della moglie a suo favore, i giudici di merito l’hanno ritenuta inattendibile, confermando la solidità del quadro accusatorio. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la sua condanna.
Il ricorso per Cassazione e la sua manifesta infondatezza
Il ricorso presentato alla Suprema Corte è stato giudicato manifestamente infondato e totalmente aspecifico. Questo significa che le argomentazioni della difesa non erano in grado di scalfire la logicità e la coerenza della motivazione della Corte d’Appello. Il ricorrente, infatti, non è riuscito a confrontarsi adeguatamente né con la decisione finale (decisum) né con il percorso argomentativo che l’aveva sostenuta, rendendo il suo tentativo di impugnazione del tutto sterile.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la valutazione dei giudici di merito. Le motivazioni si concentrano su due aspetti principali: la sussistenza delle prove e la corretta applicazione delle circostanze del reato.
La valutazione delle prove e l’aggravante
I giudici hanno sottolineato come gli elementi probatori conducessero a un’unica e inevitabile conclusione: la colpevolezza dell’imputato. Inoltre, è stata confermata la sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 61, n. 5, del codice penale. Il furto, infatti, era avvenuto di notte e nel giorno di Ferragosto, approfittando del fatto che i proprietari di casa fossero in vacanza e che l’intero condominio fosse temporaneamente disabitato. Queste circostanze di tempo, secondo la Corte, hanno oggettivamente ostacolato la difesa pubblica e privata, giustificando un aumento di pena.
Il diniego delle attenuanti generiche
La difesa aveva richiesto l’applicazione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), ma la Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito di negarle. La motivazione si basa sull’assenza di elementi favorevoli all’imputato e sulla valutazione della sua capacità a delinquere e della gravità del fatto, secondo i criteri dell’art. 133 c.p. Tali valutazioni, essendo ponderate e basate sul merito della vicenda, non sono sindacabili in sede di legittimità.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. In assenza di vizi procedurali o di motivazioni illogiche, le valutazioni di merito, se ben argomentate, rimangono insindacabili.
Quando un ricorso in Cassazione per furto in abitazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso viene considerato inammissibile quando è manifestamente infondato e aspecifico, cioè quando non contesta in modo adeguato la decisione precedente e le prove a carico sono schiaccianti, come il riconoscimento da parte delle forze dell’ordine e il ritrovamento di documenti personali sul veicolo usato per il reato.
Quali circostanze possono aggravare la pena per un furto in abitazione?
La pena può essere aggravata se il furto avviene in circostanze di tempo che ostacolano la difesa pubblica o privata. Nel caso specifico, aver commesso il reato di notte e durante il periodo di Ferragosto, mentre i proprietari erano in vacanza, è stata considerata una circostanza aggravante ai sensi dell’art. 61, n. 5, c.p.
Perché possono essere negate le attenuanti generiche in un caso di furto?
Le attenuanti generiche possono essere negate quando, come in questo caso, mancano elementi favorevoli da valorizzare e quando il giudice, valutando la gravità del fatto e la capacità a delinquere dell’imputato secondo i criteri dell’art. 133 c.p., ritiene non giustificata una riduzione di pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18532 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
a
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di COGNOME – cui ha fatto seguito il deposito di memoria scritta avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte territoriale ha confermato l pronuncia del primo giudice di penale responsabilità in relazione al reato di furto in abitazio di cui all’imputazione, è manifestamente infondato, oltre che totalmente aspecifico, e va pertanto dichiarato inammissibile.
Il ricorso non si confronta adeguatamente con il decisum né con il percorso motivazionale svolto: la Corte territoriale ha congruamente spiegato le ragioni per cui giunta a confermare la sussistenza della responsabilità dell’imputato, sottolineando che costui era stato visto e riconosciuto da almeno uno degli agenti di polizia con la refurtiva e gli arn da scasso, mentre caricava i beni in una macchina utilizzata proprio dallo stesso, a bordo della quale vi erano ben due documenti d’identità del medesimo. La Corte di merito ha motivatamente argomentato nel senso che tali elementi di prova conducono verso l’unica conclusione possibile, non smentita dalla inattendibile deposizione resa dalla moglie del prevenuto. La Corte territoriale, inoltre, ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui all’ar n. 5, c.p., in quanto il furto era avvenuto in orario notturno e nel giorno di Ferragosto, men i proprietari dei beni rubati erano in vacanza e l’appartamento della persona offesa era temporaneamente disabitato, così come il relativo condominio, in ciò profittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. Le attenuanti generich ex art. 62-bis c.p. sono state motivatamente negate per l’assenza di elementi favorevoli allo scopo valorizzabili e la pena è stata determinata secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p., luce della gravità del fatto e della capacità a delinquere dimostrata dall’imputato. Trattando di ponderate valutazioni di merito, le stesse sono insindacabili in Cassazione.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024
iere estensore
Il Presidente