Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32727 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32727 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo l’improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela o, comunque, l’intervenuta prescrizione.
Ciò in quanto, tenuto conto della pena base irrogata (mesi 6 di reclusione ed euro 180 di multa) emerge con tutta evidenza che il giudice monocratico di Locri aveva escluso le circostanze aggravanti di cui agli artt. 625 comma 1 nn. 2 e 7 cod. pen.
Per il ricorrente l’esclusione dell’aggravante non solo comporta il difetto di procedibilità (in seguito all’entrata in vigore della Riforma Cartabia) ma in ogni caso comporta che sin dal 1.4.2025 era anche decorso il termine massimo di prescrizione.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria.
Come ricorda la sentenza impugnata a pag. 6 “come già ritenuto dal giudice di primo grado, inoltre, le modalità del caso di specie permettono di considerare ricorrenti anche le circostanze aggravanti contestate ai sensi dell’art. 625 co. 1 n. 2 e 7”.
Del resto, entrambe le sentenze di merito danno conto ampiamente delle modalità dell’allaccio abusivo alla rete elettrica, modalità che evidenziano il contestato mezzo fraudolento rispetto a cose destinate ad un pubblico servizio.
Del resto, uno dei motivi di appello era stato volto proprio a contestare la ritenuta sussistenza delle aggravanti.
Si trattava, dunque, per pacifica giurisprudenza, di un reato perseguibile d’ufficio e per il quale, trattandosi di furto pluriaggravato, non risulta maturato il ter mine massimo di prescrizione.
Tra le circostanze aggravanti contestate e ritenute dai giudici del merito, infatti, vi è quella che il fatto è stato commesso su cose (l’energia elettrica) destinate a pubblico esercizio o a pubblica utilità. E costituisce ius receptum che il reato di furto di energia elettrica deve ritenersi tuttora procedibile d’ufficio, pur a front delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 al regime di procedibilità dei delitti di furto in quanto la procedibilità a querela disposta dalla novella legislativa è esclusa, tra l’altro, qualora ricorra taluna delle circostanze ex articolo 625, numeri
7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, nonché 7bis. (cfr. ex multis Sez. 7, ord. n. 45367 del 21/11/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 7, ord. n. 24492 del 12/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4 n. 669 del 21/12/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 4 n. 46859 del 26/10/2023; COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543; Sez. 4 n. 9452 dell’8/2/2023, COGNOME, non mass.).
Il riferimento del giudice di primo grado alla pena base per il furto semplice, è frutto con tutta evidenza di un errore a favore dell’imputato, non emendabile in assenza di impugnazione sul punto da parte della Pubblica Accusa.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/09/2025