Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24474 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24474 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ALESSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione della condotta contestata come furto tentato, dal momento che sarebbe provato che l’imputato sia stato monitorato durante la condotta in corso di esecuzione dalle forze dell’ordine e che l’intervento di queste abbia impedito la consumazione del delitto di furto.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e de correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez, 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. Ed invero, come si legge in sentenza, gli elementi riportati dall’operante di P.G. portano a ritenere provato che provato che la sottrazione di gasolio da parte dell’imputato fosse già avvenuta prima dell’intervento delle forze dell’ordine e che, dunque, si è realizzata per brevissimo tempo la piena, autonoma ed effettiva disponibilità del gasolio.
Alle pagg. 2-3 della sentenza, infatti, si ricorda come il COGNOME avesse eluso l’originario controllo e solo in un momento successivo al compiuto furto era stato tratto in arresto dai colleghi dei primi operanti.
La sentenza impugnata s’inserisce, pertanto, nel solco del richiamato costante orientamento di legittimità per cui, ai fini della configurabilità del delitto di fu consumato, non è richiesto dalla legge né l’amotio o abductio de loco ad locum né la protrazione del tempo della detenzione. In altri termini, per ritenere realizzato l’impossessamento sono del tutto irrilevanti sia il criterio temporale (concernente la durata del possesso da parte del ladro), sia quello spaziale (con riferimento al luogo al quale si estende la sfera di dominio del derubato), come pure è irrilevante che la res furtiva sia uscita dalla sfera del possesso e della sorveglianza del derunat o che vi sia la possibilità di intervento più o meno immediato della forza pubblica.
Ciò che importa, infatti, è che della cosa il soggetto agente si sia impossessato, sia pure per brevissimo tempo ed anche senza aver mal lasciato il luogo dell’avvenuta sottrazione, non rilevando, peraltro, il mancato conseguimento delfine di profitto (così ex multis Sez. 4, n. 13505 del 04/03/2020, Rv. 279134 – 01; Sez. 4, n. 21757 del 30/03/2004, Rv. 229167 – 01).
I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto degli elementi di fatto e di diritto sulla base dei quali è stata accertata la responsabilità per il delitto consumato. In particolare, la Corte territoriale ha operato un corretto governo del principio affermato da questa Corte in un caso analogo, laddove si è ritenuto che «integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato di 85 litri di gasolio, sottratti con un tubo dal serbatoio di una scuola materna, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.» (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 – 01).
Il reato di furto si consuma, infatti, quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell’agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la “res furtiva” rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto. (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 – 01 in una fattispecie relativa ad agente che, subito dopo essersi impossessato di un telefono cellulare, strappandolo dalle mani della persona offesa, veniva inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria, che, in modo casuale ed estemporaneo, aveva osservato a distanza la perpetrazione del delitto).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024