Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14927 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14927 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOICATTARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso per Iiinammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole di tentato furto in luogo di privata dimora, e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Ricorre per cassazione l’imputato, con il ministero del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO
COGNOME, che svolge tre motivi.
2.1. Vizi della motivazione correlati alla violazione delle norme che disciplinano i criteri formazione della prova in punto di riconoscimento della circostanza aggravante dell’utilizzo del mezzo fraudolento, di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., giacchè l’imputato si sarebbe limitato a approfittare di una finestra aperta, attraverso la quale si introduceva nell’immobile della persona offesa, senza attuare alcun espediente o accorgimento espressivo di astuzia o scaltrezza, citando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite’ COGNOME‘.
2.2. Analoghi vizi sono denunciati con riguardo alla recidiva facoltativa immotivatamente ritenuta dalla Corte di appello in spregio agli approdi della giurisprudenza di legittimità sul punt
2.3. Allo stesso modo, ci si duole del giudizio di bilanciamento delle circostanze, avendo la Corte territoriale omesso di riconoscere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti, senza valorizzare gli indici positivi indicati dalla Difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1.Non colgono nel segno le osservazioni difensive che mirano all’esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2 seconda parte cod. pen..
1.1.Secondo le linee interpretative tracciate dalla giurisprudenza, nella sua composizione più autorevole, la ratio della aggravante in esame risiede nella maggiore capacità criminale manifestata dall’agente che agisce superando con la frode la custodia apprestata dall’avente diritto sui suoi beni. Essa è finalizzata a sanzionare un maggior disvalore riconnesso al fatt che le cose altrui vengano aggredite con misure di raffinata efficacia che rendono più grave la condotta e mostrano, altresì, maggiore intensità del dolo, più pervicace risoluzion criminosa e maggiore pericolosità sociale (Sez. U, n. 40354 del 18/7/2013, COGNOME, Rv. 255974). Si è precisato, in tale arresto, che, nel reato di furto, l’aggravante dell’uso mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezz idonea a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità.
1.2. Il requisito della scaltrezza è stato ravvisato tutte le volte che l’attività prepar al reato sia tale da risultare, appunto, idonea ad eludere il controllo e la sorveglianza su res da parte del possessore, per la presenza di stratagemma diretto ad aggirare, annullare, gli ostacoli che si frappongono tra l’agente e la cosa (Sez. 4, n. 8094 del 29/01/2014, Rv. 259288), come nel caso di escogitazione che sorprenda o soverchi, con l’insidia, la contraria
volontà del detentore (Sez. 7, Ord. n. 8757 del 07/11/2014 (dep. 2015 ) Rv. 262669; Sez. 4 n. 10041 del 06/12/2018-(dep. 12019t, Rv. 275271), violando le difese apprestate dalla vittima, o eluda, sovrasti o elimini la normale vigilanza e custodia delle cose ( Sez. 4 n. 8128 del 31/01/2019 , Rv. 275215).
1.3, Il Collegio ribadisce, dunque, che la “ratio” dell’aggravante risiede nell’esigenza di tutelare la fiducia del detentore nell’inviolabilità dei passaggi non naturali, restando integr frode da un artificio con cui si sorprende l’altrui buona fede, e che l’artificio, a sua qualunque espediente o accorgimento atto ad ottenere effetti estranei all’ordine naturale o all’aspetto immediato delle cose (Sez. 5 n. 5055 del 23/09/2019, dep. 2020, in motivazione).
1.4.Nel caso di specieentrambe siffatte caratteristiche sono pienamente rinvenibili, giacch l’introduzione in una abitazione privata, non attraverso il passaggio naturale costituito portone di ingresso, ma accedendovi da una finestra – che ha tutt’altra finalità che quella consentire l’accesso al bene – è idonea a sorprendere la buona fede del possessore, potendo ravvisarsi l’insidiosità della condotta nel sorprendere il detentore della res e nell’aggirarne la volontà, in relazione alla fiducia che questi legittimamente ripone nella inviolabilità dei pass non naturali ( Sez. 4, n. 26432 del 08/05/2007, Rv. 236802 ), neppure assumendo rilievo, a tal fine, né l’altezza dell’apertura dal suolo, né la circostanza che questa sia chiusa o ap (Sez. 2, n. 1225 del 29/10/1992, Rv. 19301, conf. Sez. 5, n. 47592 del 28/10/2019, Rv. 277153). E’ indubitabile che il ricorrente abbia escogitato uno stratagemma – per quanto non originale – al fine di introdursi nell’abitazione servendosi di una via di accesso diver quella naturale, in tal modo, sorprendendo il detentore e beneficiando della assenza di qualsiasi presidio, vigilanza o chiusura, non apprestati proprio in considerazione de diversa naturale destinazione del varco.
La Corte di appello di Bari si è, dunque, correttamente determinata.
Sono manifestamente infondati gli altri due motivi, che omettono il confronto con le ragi della decisione, esplicitate chiaramente nella sentenza impugnata.
2.1. In particolare, a pg. 5 è rinvenibile la motivazione in merito alla ritenuta sussistenza recidiva contestata, che ha fatto leva sulla allarmante personalità del ricorrente, gravato numerosi precedenti, anche specifici, per gravi delitti contro il patrimonio, e non solo, consum fino a tempi recenti e per un lunghissimo arco temporale, a delineare una “notevole irruenza criminale” che giustifica l’applicazione della aggravante, in coerenza con il principio di d peraltro espressamente richiamato nella sentenza impugnata, affermato dalle Sezioni Unite ‘Calibè’ ( Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010 Cc. -(-dep. 05/10/2010 GLYPH 247838). La Corte di appello ha verificato in concreto che la reiterazione dell’illecito fosse sintomo effet riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, esaminando, in base ai criteri cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le p condanne, quale fattore criminogeno influente sulla commissione del reato “sub iudice”.
2.2. Analogamente, con riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze, il ricorso igno gli argomenti espressi dalla Corte di appello che, a pg. 6, ha segnalato l’intrinseca gravità d
condotta furtiva, per le modalità attuative, e il contegno altamente negativo tenuto dall’imput in sede di perquisizione domiciliari anche confrontandosi con la deduzione difensiva incentrata sulla rinuncia ai motivi di appello, scelta che ha ritenuto ininfluente. In tema di atte generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacab in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, d elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269)
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).
Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spes processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì 22 gennaio 2024
Il Consigliere estensore