Fungibilità Pena: Quando Non Si Applica ai Reati Permanenti
L’istituto della fungibilità pena rappresenta un cardine di equità nel nostro sistema giuridico, permettendo di non ‘perdere’ il tempo trascorso in custodia cautelare per un’accusa poi rivelatasi infondata. Tuttavia, la sua applicazione presenta delle complessità, specialmente quando si interseca con la natura dei cosiddetti reati permanenti. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 24528 del 2024, fa luce su un aspetto cruciale, stabilendo un chiaro limite a questo principio.
Il Caso in Esame
La vicenda giudiziaria ha origine dalla richiesta di un condannato a nove anni di reclusione per un reato associativo. L’uomo chiedeva di poter detrarre da questa pena un periodo di 283 giorni di custodia cautelare che aveva scontato nell’ambito di un altro procedimento, dal quale era stato successivamente assolto. Il periodo di detenzione in questione andava dall’ottobre 2013 al luglio 2014.
Inizialmente, la Corte d’Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva accolto la richiesta, riconoscendo la fungibilità del periodo di detenzione. Contro questa decisione, il Procuratore Generale ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo un’errata applicazione della legge.
La Decisione della Corte e la non Applicabilità della Fungibilità Pena
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore Generale, annullando l’ordinanza e rinviando il caso alla Corte d’Appello per un nuovo esame. Il cuore della decisione risiede nella specifica natura del reato per cui l’uomo era stato condannato: un reato associativo, qualificato come reato permanente.
La Suprema Corte ha sottolineato che, secondo le sentenze di merito, la condotta criminosa si era protratta dall’anno 2006 fino al gennaio 2014. Questo significa che il reato era ancora in corso quando l’interessato si trovava in custodia cautelare (iniziata a ottobre 2013). Il principio di diritto richiamato dalla Corte è netto e si basa su un precedente consolidato.
Le Motivazioni: Il Principio per il Reato Permanente
Le motivazioni della Cassazione si fondano su un principio giuridico consolidato, secondo cui l’istituto della fungibilità pena non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza della condotta criminosa è cessata dopo l’espiazione della custodia cautelare ingiustamente sofferta. In altre parole, non si può ‘compensare’ un periodo di detenzione con una pena per un reato che era ancora in atto durante una parte di quella stessa detenzione.
La logica è che la detenzione, anche se formalmente legata a un altro procedimento, di fatto ha interrotto (o si è sovrapposta a) una condotta criminale che era ancora in corso di esecuzione. Il fatto che il reato associativo si sia consumato fino a gennaio 2014, mentre la detenzione cautelare era iniziata nell’ottobre 2013, crea una sovrapposizione temporale che impedisce l’applicazione del beneficio della fungibilità. Il giudice dell’esecuzione, pertanto, avrebbe dovuto considerare questa dinamica temporale nel valutare il rapporto tra la pena da espiare e la detenzione subita.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce un importante limite all’applicazione della fungibilità della pena. In pratica, per i reati permanenti (come l’associazione a delinquere, il sequestro di persona, etc.), è necessario un’attenta valutazione delle finestre temporali. Se la condotta illecita si conclude prima dell’inizio della custodia cautelare ‘ingiusta’, la fungibilità può operare. Se, invece, la condotta criminale prosegue anche dopo l’inizio del periodo di detenzione cautelare, come nel caso di specie, il beneficio non può essere concesso. La decisione impone ai giudici dell’esecuzione un’analisi più rigorosa del nesso cronologico tra il reato permanente e la detenzione da scomputare, al fine di evitare applicazioni errate della legge.
La custodia cautelare sofferta in un procedimento da cui si è stati assolti può essere sempre detratta da un’altra pena?
No, non sempre. L’istituto della fungibilità della pena ha delle eccezioni. La sentenza in esame chiarisce che per i reati permanenti, se la condotta criminale è cessata dopo l’inizio del periodo di detenzione cautelare ingiustamente sofferto, questo beneficio non è applicabile.
Qual è la regola specifica per la fungibilità della pena in caso di ‘reato permanente’?
Per un reato permanente, la fungibilità della pena espiata senza titolo non si applica quando la permanenza del reato è cessata dopo l’inizio della detenzione ingiusta. La sovrapposizione temporale tra la condotta criminosa ancora in atto e il periodo di detenzione impedisce di scomputare la pena.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza della Corte d’Appello che aveva concesso la fungibilità. Ha rinviato il caso allo stesso giudice per un nuovo esame, che dovrà attenersi al principio di diritto secondo cui la fungibilità non è applicabile nelle circostanze descritte.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24528 Anno 2024
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Penale Sent. Sez. 1 Num. 24528 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a CAPUA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ricorre avverso l’ordinanza del 4 ottobre 2023 che, quale giudice dell’esecuzione, agli effetti della esecuzione della pena di anni 9 di reclusione, inflitta con sentenza della Corte di appello di Napoli il 17.6.2021, ha accolto l’istanza con la quale COGNOME NOME aveva chiesto il riconoscimento della fungibilità della custodia cautelare dal 7 ottobre 2013 al 17 luglio 2014 (per un totale di 283 giorni) nell’ambito del procedimento individuato con R.G.N.R. n. 50890/2013, nel quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli il 17 luglio 2014 aveva poi emesso nei suoi confronti sentenza di assoluzione.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen. e 657, comma 4, cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che la situazione di restrizione di COGNOME in stato di custodia cautelare si era conclusa nel luglio 2014, prima della cessazione della permanenza del reato associativo.
Pertanto, non sarebbe stato possibile riconoscere la fungibilità della relativa pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dalla sentenza di primo grado confermata da quella di appello si evince che il reato associativo, per il quale il ricorrente ha subito la condanna definitiva, è un reato permanente consumato dall’anno 2006 al mese di gennaio 2014, pertanto è stato realizzato in parte dopo l’inizio il 7.10.2013 della custodia cautelare suddetta e in parte prima della sua cessazione il 17 luglio 2014, sicché il giudice dell’esecuzione deve rivalutare il rapporto tra le pene inflitte e lo stato di detta custodia cautelare agli effetti della fungibilità.
Il giudice dell’esecuzione, in particolare, deve correttamente applicare al caso di specie il principio di diritto secondo il quale l’istituto della fungibilità delle pe espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti, quando la permanenza sia cessata dopo l’espiazione senza titolo (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, COGNOME Perna, Rv. 272102).
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l’ordinanza impugnata affinché il giudice svolga tale accertamento.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 15/02/2024