Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15154 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15154 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/11/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D. L.
137/2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 7/11/2023, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 4/10/2023 avente ad oggetto la somma di trentamila euro rinvenuta nella disponibilità di NOME COGNOME.
L’indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 648 cod. pen. nonché la carenza di motivazione in punto di fumus commissi delicti. Evidenzia in proposito che il provvedimento impugnato ha fatto malgoverno dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità i relazione ai reati che si collocano nella fase di circolazione di beni provento di delitto, tra i quali la ricettazione (reato per cui si procede nel caso di specie atteso che l’apposizione del vincolo reale presuppone che sia identificata almeno
la tipologia del reato presupposto; che ciò non è avvenuto nel caso di specie, atteso che l’individuazione dell’estorsione quale reato a monte della condotta di ricettazione si fonda su elementi privi di valore indiziario ed è del tutto generica atteso che il provvedimento impugnato fa indistintamente ed alternativamente riferimento a non meglio individuate estorsioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va, innanzitutto, premesso che nella nozione di “violazione di legge”, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non la contraddittorietà o l’illogicità manifesta della stessa, la quale può denunciarsi nel giudizio d legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all lett. e) dell’art. 606 stesso codice (Sezioni Unite, n. 5876 del 28/01/2004, COGNOME; si vedano anche, nello stesso senso, Sezioni Unite, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino e Sezioni Unite, n. 5 del 26/2/1991, COGNOME; seguite da Sezione 6, n. 7472, del 21/1/2009, COGNOME, Rv. 242916 – 01; Sezione 5, n. 35532 del 25/6/2010, COGNOME, Rv. 248129 – 01; Sezione 1, n. 6821 del 31/1/2012, COGNOME, Rv. 252430 – 01; Sezione 3, n. 4919 del 14/7/2016, COGNOME, Rv. 269296 – 01; Sezione 2, n. 5807 del 18/1/2017, COGNOME, Rv. 269119 – 01; più recentemente, Sezione 6, n. 4857 del 14/11/2018, COGNOME, n. m.). In altri termini, in tema di impugnabilità in sede di legittimità di provvedimenti cautelari di natura reale sussistono ben precisi limiti, risultando ammessa la sindacabilità oltre che per violazione di legge (“errores in procedendo” ed “errores in judicando”), per vizi motivazionali assoluti, tali, cioè, da rendere l’apparat argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile la vicenda contestata e l’itinerario logico seguito dal giudice (Sezione 2, n. 18951 del 14/3/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sezione 2, n. 5807/2017 cit.; Sezione 3, n. 4919/2016 cit.; Sezione 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dunque, non può essere proposto sotto le spoglie della violazione di legge, sostanziale o processuale, il travisamento dei presupposti necessari all’adozione del provvedimento di sequestro, quale forma di manifestazione del vizio di motivazione.
1.1 Tutto ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile, perché aspecifico è l’unico motivo cui è affidato. Invero, il ricorso si confronta so apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato, che ha
individuato il reato presupposto nell’attività estorsiva svolta dal RAGIONE_SOCIALE (ai cui componenti il COGNOME è legato quantomeno da rapporti di frequentazione), dato questo desunto dalla circostanza per cui il denaro era contenuto in una busta di carta che recava il nome di una gioielleria, dalle modalità di occultamento (all’interno degli slip) e dalla fuga alla vista degli agenti operanti. Tale motivazione, ad avviso del Collegio, non può ritenersi meramente apparente, posto che contiene tutti i requisiti per rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato (Sezioni Unite, n. 5876 del 28/1/2004, COGNOME, Rv. 226710 – 01).
Peraltro, il motivo è reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale. Orbene, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, COGNOME, Rv. 268385 – 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 – 01).
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 7 febbraio 2024.