Evasione e ricorso inammissibile: la Cassazione fa il punto
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di evasione e ricorso inammissibile, fornendo chiari principi sulla valutazione dei motivi di appello. La Suprema Corte ha confermato la condanna per un soggetto che aveva violato gli arresti domiciliari, dichiarando il suo ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e condannandolo al pagamento delle spese e di una sanzione.
Il caso: condanna per evasione e appello in Cassazione
I fatti traggono origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, aveva proposto ricorso per Cassazione contro tale decisione, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna.
La difesa del ricorrente si incentrava sulla presunta carenza di prove riguardo agli elementi costitutivi del reato. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già dettagliatamente motivato la propria decisione, basandosi su elementi concreti come le modalità di controllo effettuate dalle forze dell’ordine e il perfetto funzionamento del citofono dell’abitazione, a dimostrazione della volontaria assenza del soggetto.
Evasione e ricorso inammissibile: i motivi della decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha ritenuto inammissibile. La valutazione dei giudici di legittimità si è concentrata non sul merito della vicenda, ma sulla struttura e sulla fondatezza dei motivi di ricorso presentati.
La motivazione logica e coerente del giudice di merito
Un punto centrale della decisione è il riconoscimento della validità della motivazione della Corte d’Appello. La Cassazione ha evidenziato come il giudice del gravame avesse offerto una spiegazione “logica, coerente e puntuale” riguardo alla sussistenza di tutti gli elementi del reato di evasione. La sentenza impugnata aveva analizzato in modo approfondito le prove, come il funzionamento del citofono, elemento che smentiva eventuali giustificazioni dell’imputato circa l’impossibilità di rispondere al controllo.
La manifesta infondatezza del motivo di ricorso
Di conseguenza, il motivo dedotto dal ricorrente è stato qualificato come “manifestamente infondato”. Questo significa che la critica mossa alla sentenza di secondo grado non presentava alcun profilo di legittimità valido, ma si limitava a riproporre una diversa valutazione dei fatti, attività che non è consentita in sede di Cassazione. Il ricorso non evidenziava vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, ma si risolveva in una censura di merito inammissibile.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione completa e priva di vizi, ogni ulteriore discussione sul fatto era preclusa. Il ricorso, pertanto, non superava il vaglio di ammissibilità, in quanto le censure sollevate erano palesemente prive di fondamento giuridico.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con una duplice condanna per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati e dilatori. Questa decisione riafferma la necessità che i ricorsi per Cassazione siano basati su vizi specifici e non su un generico dissenso rispetto alla valutazione dei fatti operata dai giudici di merito.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come nel caso di specie, i motivi presentati sono manifestamente infondati, cioè appaiono palesemente privi di fondamento giuridico e si limitano a contestare l’analisi dei fatti già compiuta in modo logico e coerente dal giudice precedente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché la prova del funzionamento del citofono è stata rilevante?
La prova del perfetto funzionamento del citofono è stata un elemento chiave nella motivazione della sentenza di condanna, poiché ha dimostrato che l’imputato non ha risposto ai controlli delle forze dell’ordine non per un guasto tecnico, ma per sua assenza volontaria, integrando così pienamente l’elemento costitutivo del reato di evasione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24449 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24449 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata.
Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla integrazione di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato (cfr. pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata sulle modalità del controllo ed il perfetto funzionamento del citofono).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il C nggliere estensore GLYPH Così deciso il 7 giugno 2024
Il Preside