Estorsione Tentata: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
Con l’ordinanza n. 15229/2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui confini del reato di estorsione tentata, delineando con chiarezza i criteri di ammissibilità di un ricorso presentato dinanzi alla massima corte. La decisione sottolinea come un’impugnazione basata su motivi palesemente privi di fondamento non possa trovare accoglimento, confermando la validità della qualificazione giuridica operata dal giudice di merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. I giudici di secondo grado, in riforma della decisione precedente, avevano riqualificato la condotta dell’imputato nel delitto di estorsione tentata, ai sensi dell’articolo 629 del codice penale. L’imputato, ritenendo errata tale applicazione della legge penale, proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione degli articoli 393 e 629 c.p.
La Decisione della Corte: Ricorso per Estorsione Tentata Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto l’unico motivo di ricorso “manifestamente infondato”. Questo giudizio si basa sul fatto che le argomentazioni presentate dal ricorrente non introducevano validi elementi di diritto per contestare la decisione della Corte d’Appello, la quale aveva già fornito una motivazione logica e coerente con gli indirizzi giurisprudenziali consolidati.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Cassazione è sintetica ma perentoria. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente riqualificato il fatto come estorsione tentata. Questa valutazione era stata compiuta in piena conformità con principi ermeneutici stabili e riconosciuti, come dimostrato dai richiami a precedenti sentenze (Cass. n. 6818/2013 e n. 51949/2018).
In sostanza, la Corte Suprema ha stabilito che il ricorso non sollevava una vera e propria questione di diritto, ma mirava a una rivalutazione del merito della vicenda, compito che esula dalle competenze della Corte di Cassazione. L’infondatezza manifesta del motivo ha quindi condotto a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Quando un’impugnazione si rivela palesemente infondata, non solo viene respinta, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il proponente. La decisione consolida inoltre l’orientamento giurisprudenziale in materia di estorsione tentata, confermando che la corretta qualificazione del reato da parte dei giudici di merito, se ben motivata e allineata ai precedenti, difficilmente può essere messa in discussione in sede di legittimità.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato è stato ritenuto “manifestamente infondato”, ovvero palesemente privo di fondamento giuridico, in quanto la decisione impugnata era in linea con indirizzi giurisprudenziali consolidati.
Qual era il reato per cui si procedeva?
La Corte d’Appello aveva riqualificato il fatto come estorsione tentata. La Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, ha di fatto cristallizzato questa qualificazione giuridica.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15229 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15229 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 393 e 629 cod. pen., è manifestamente infondato ( si vedano le argomentazioni del giudice di appello che, a pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in esito all’appello del RG., ha riqualificato il fatto in termini di estorsione tentata, in conformità con indirizzi ermeneutici consolidati : Sez. 2, n. 6818 del 31/01/2013, Rv. 254501; Sez. 6, n. 51949 del 20/09/2018, Rv. 274508);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024
Il consigliere estensore
Il presidente