Estinzione oltraggio pubblico ufficiale: lettera di scuse e risarcimento minimo non sono sufficienti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti per l’applicazione della causa di estinzione oltraggio pubblico ufficiale prevista dall’art. 341-bis del Codice Penale. La Suprema Corte ha stabilito che una lettera di scuse generica e un’offerta di risarcimento di importo esiguo non sono, di per sé, sufficienti a estinguere il reato, confermando l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutare l’adeguatezza della riparazione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di una persona per il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 341-bis c.p. In sede di appello, la difesa aveva chiesto che il reato fosse dichiarato estinto, sostenendo che l’imputata avesse provveduto a una forma di riparazione. Nello specifico, era stata inviata una lettera di scuse e proposta una somma a titolo di risarcimento, di importo minimo, destinata unicamente all’Arma dei Carabinieri.
La Corte d’Appello aveva respinto tale richiesta, ritenendo l’atto riparatorio non adeguato. Contro questa decisione, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’omessa declaratoria di estinzione del reato.
La Decisione della Corte e l’Estinzione Oltraggio Pubblico Ufficiale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto il motivo del ricorso una semplice riproposizione di una censura già correttamente esaminata e respinta dalla Corte d’Appello. Inoltre, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
La Corte ha sottolineato che la decisione del giudice di merito di escludere la causa di estinzione era basata su una motivazione logica e priva di vizi. Di conseguenza, ha confermato la condanna e ha aggiunto il pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione del terzo comma dell’art. 341-bis c.p. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’applicazione della causa di estinzione oltraggio pubblico ufficiale non è un automatismo conseguente a un qualsiasi atto di riparazione. Al contrario, è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice.
Il giudice di merito ha il compito di valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, se la riparazione offerta sia effettivamente adeguata. Nel caso specifico, sono stati considerati insufficienti:
1. Una lettera di scuse generica: non è stata ritenuta espressione di un reale e sincero pentimento.
2. Un risarcimento di importo minimale: l’esiguità della somma offerta è stata interpretata come un tentativo formale e non sostanziale di riparare al danno causato.
La motivazione della Corte d’Appello è stata considerata del tutto logica e immune da vizi sindacabili in sede di legittimità. Viene così confermato che per estinguere il reato di oltraggio non basta un gesto superficiale, ma è necessaria una riparazione che il giudice, nella sua discrezionalità, ritenga congrua e sincera.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso in materia di estinzione oltraggio pubblico ufficiale. La decisione chiarisce che chi commette tale reato non può sperare di cavarsela con un gesto puramente formale. La riparazione deve essere seria, concreta e proporzionata alla gravità del fatto.
In pratica, per poter beneficiare della causa di estinzione, l’imputato deve dimostrare un pentimento genuino e offrire un risarcimento che sia ritenuto congruo dal giudice. La valutazione di quest’ultimo è insindacabile in Cassazione se, come nel caso di specie, è supportata da una motivazione logica e coerente. La declaratoria di inammissibilità con condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria serve inoltre da monito contro la proposizione di ricorsi pretestuosi e meramente dilatori.
Una semplice lettera di scuse è sufficiente per estinguere il reato di oltraggio a pubblico ufficiale?
No. Secondo la Corte, una lettera di scuse definita “generica”, specialmente se accompagnata da un’offerta di risarcimento di importo minimale, non è di per sé sufficiente. La valutazione sulla sincerità e adeguatezza della riparazione spetta al giudice.
L’applicazione della causa di estinzione del reato di oltraggio è un atto automatico a seguito di un’offerta di risarcimento?
No, non è automatica. L’applicazione della causa di estinzione prevista dall’art. 341-bis, comma 3, del codice penale è rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che deve considerare tutte le circostanze specifiche del caso concreto.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene giudicato inammissibile e infondato?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24448 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24448 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 5950/24 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 341-bis cod. pen., con il quale si censura l’omessa declaratoria di estinzione del reato ai sensi del comma 3 del predetto reato, è inammissibile in quanto riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, comunque, manifestamente infondato;
Considerato, invero, che, la Corte d’appello ha ritenuto di escludere l’applicazione della causa di estinzione del reato dal momento che la ricorrente si era limitata ad una generica lettera di scuse e ad una proposta di risarcimento per una somma diretta soltanto all’RAGIONE_SOCIALE, di importo minimale, e che tale motivazione risulta logica ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, essendo l’applicazione della causa di estinzione del reato di cui all’art. 341-bis, comma 3, cod. pen. rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito alla luce di tutte le circostanze del caso concreto (cfr. Sez. 6, n. 36760 del 12/09/2022, P.G. c. Lunghi, non mass.);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024.