Estinzione del Reato per Morte: La Cassazione Annulla la Condanna
L’estinzione del reato è un istituto giuridico cruciale nel diritto penale, che determina la fine della pretesa punitiva dello Stato. Una delle cause più definitive è la morte dell’imputato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come questo principio operi nella pratica, prevalendo su ogni altra questione giuridica, anche complessa, sollevata nel processo.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di danneggiamento aggravato, previsto dall’art. 635, comma 2, del codice penale. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver danneggiato un lavandino all’interno di un istituto penitenziario. La condanna, emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello, sembrava aver definito la responsabilità penale del soggetto per quel fatto, commesso nell’ottobre del 2016.
Il Ricorso in Cassazione: la Tesi del “Bis in Idem”
La difesa, non arrendendosi alle decisioni dei giudici di merito, ha proposto ricorso per Cassazione. Il motivo del ricorso era di grande interesse giuridico e si fondava sulla presunta violazione del principio del ne bis in idem (non due volte per la stessa cosa), sancito dall’art. 649 del codice di procedura penale.
Secondo l’avvocato, l’imputato aveva già subito una sanzione per lo stesso identico fatto: una sanzione disciplinare interna al carcere, consistente nell’esclusione dalle attività in comune per dieci giorni. La tesi difensiva sosteneva che tale sanzione, pur qualificata come ‘disciplinare’, avesse in realtà una natura ‘penale’ secondo i criteri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Se così fosse stato, il processo penale per il medesimo fatto sarebbe stato illegittimo, poiché nessuno può essere processato due volte per la stessa condotta.
La Decisione della Cassazione e l’Estinzione del Reato
La Corte Suprema, tuttavia, non è entrata nel merito di questa affascinante questione giuridica. Prima di analizzare la fondatezza del motivo di ricorso, i giudici hanno rilevato un fatto preliminare e assorbente: il decesso dell’imputato. Come documentato da un certificato di morte prodotto in atti dalla difesa, l’imputato era deceduto nel maggio del 2025, durante il periodo intercorso tra la sentenza d’appello e l’udienza in Cassazione.
Questo evento ha cambiato radicalmente le sorti del processo. La morte del reo, infatti, è una delle cause di estinzione del reato previste dalla legge. Tale causa opera automaticamente e deve essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è stata lineare e ineccepibile. Il decesso dell’imputato costituisce una causa estintiva del reato che ha priorità logico-giuridica su qualsiasi altra questione, sia essa di rito o di merito. Non aveva più senso, per l’ordinamento, interrogarsi sulla colpevolezza dell’imputato o sulla correttezza delle sanzioni inflitte, poiché la pretesa punitiva dello Stato si era estinta con la sua morte. La Corte, pertanto, non ha potuto fare altro che prendere atto di questa circostanza e applicare la conseguenza di legge: l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La condanna è stata così cancellata, come se non fosse mai stata pronunciata.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio cardine del nostro sistema penale, riassumibile nel brocardo latino mors omnia solvit (la morte dissolve ogni cosa). La responsabilità penale è strettamente personale e non può sopravvivere alla persona del suo autore. Di conseguenza, il processo deve arrestarsi immediatamente. Sebbene il caso presentasse uno spunto di riflessione interessante sul rapporto tra sanzioni disciplinari e penali alla luce della giurisprudenza europea, la morte dell’imputato ha reso superfluo ogni approfondimento, dimostrando come eventi fattuali possano avere un impatto dirimente sull’esito di un giudizio, a prescindere dalla complessità delle questioni legali sollevate.
Cosa succede a un processo penale se l’imputato muore?
Il processo si estingue. La morte dell’imputato è una causa di estinzione del reato che deve essere dichiarata in qualsiasi fase del procedimento, comportando l’annullamento di eventuali sentenze di condanna non ancora definitive.
Perché la Corte di Cassazione non ha esaminato il motivo del ricorso basato sul principio del ‘bis in idem’?
La Corte non ha esaminato il merito del ricorso perché la morte dell’imputato è una questione preliminare e ‘assorbente’. Significa che ha la precedenza su ogni altra valutazione e impone l’immediata declaratoria di estinzione del reato, rendendo superfluo l’esame degli altri motivi.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di danneggiamento aggravato, ai sensi dell’art. 635, comma 2, del codice penale, per aver rotto un lavandino all’interno della Casa Circondariale in cui era detenuto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37156 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 7 Num. 37156 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME nato a Modica il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME RAGIONE_SOCIALE;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 30 giugno 2023 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME COGNOME in relazione al reato di danneggiamento aggravato (art. 635, comma 2, cod. pen.) di un lavandino posto all’interno della Casa Circondariale ‘Ucciardone’ di Palermo, reato commesso in data 7 ottobre 2016.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.in relazione all’art. 649 cod. proc. pen. per non avere la Corte dichiarato il bis in idem e, conseguentemente, per non avere emesso sentenza ai sensi dell’art. 529 cod. proc. pen. avendo l’imputato già subito condanna disciplinare (esclusione dalle attività in comune per 10 giorni) per il medesimo fatto; secondo la difesa del ricorrente la sanzione disciplinare irrogata dovrebbe ritenersi di natura penale ai sensi dell’art. 6 CEDU e dell’art. 4, protocollo 7, CEDU e della giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
Rilevato, in via preliminare ed assorbente, che COGNOME risulta deceduto in data 23 maggio 2025 come da certificato di morte rilasciato dal Comune di Ispica in data 7 giugno 2025 e prodotto in atti dal difensore;
che , pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchØ il reato Ł estinto per morte dell’imputato.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchØ il reato Ł estinto per morte dell’imputato. Così Ł deciso, 23/09/2025