Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26513 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26513 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Bari il giorno DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso l’ordinanza nrg. 422/2023 in data 29 gennaio 2024 del Tribunale di Bari in funzione di giudice del riesame
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalla difesa dell’indagato la trattazione orale a sensi RAGIONE_SOCIALE artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’indagato, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 29 gennaio 2024, a seguito di giudizio di appello del Pubblico Ministero ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale di Bari in riforma dell’ordinanza in data 5 aprile 2023 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli art 81, 110 e 644, comma 5, nn. 3 e 4, 416-bis.1 cod. pen. (capo 34 della rubrica RAGIONE_SOCIALE imputazioni) e di cui agli artt. 110, 81, 629, 416-bis.1 cod. pen. (capo 35).
In estrema sintesi, si contesta all’indagato di avere concorso con altri (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) in fatti di usura ai danni dell’imprenditore NOME COGNOME che si trovava in stato di bisogno nonché di avere, sempre in concorso con i predetti (oltre che con NOME COGNOME), con reiterate minacce ed anche avvalendosi della propria fama criminale derivante dall’appartenenza al RAGIONE_SOCIALE del quale era uno dei maggiori referenti, costretto l’NOME a corrispondere il capitale allo stesso prestato maggiorato RAGIONE_SOCIALE interessi usurari.
I fatti sono contestati come consumati nell’arco temporale dal luglio 2014 al marzo 2016.
Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori dell’indagato, deducendo con un unico articolato motivo la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 310, 274, lett. c), 275, com 3 e 125 cod. proc. pen.
Osserva la difesa del ricorrente che l’ordinanza impugnata appare illogica e carente nella parte in cui ha riconosciuto l’operatività della presunzione relativa d sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il Tribunale, nell’ordinanza impugnata non avrebbe fornito una adeguata e convincente motivazione per superare il dato del decorso del tempo limitandosi a fare richiamo alla presunzione dettata dalla norma citata e desumendo l’esistenza di un concreto ed attuale rischio di recidiva dal coinvolgimento dello COGNOME nella commissione di delitti di natura associativa emergente dai precedenti penali e carichi pendenti a carico del ricorrente, il tutto senza tenere conto che l’ultim reato in contestazione risale al marzo del 2016 mentre la richiesta di applicazione di misura cautelare e stata avanzata dal Pubblico Ministero solo nel 2023.
Il Tribunale non si sarebbe quindi confrontato con i prevalenti principi giurisprudenziali in materia adottando, quindi, una pronuncia caratterizzata da carenza ed illogicità che non ha tenuto in debito conto i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo di recidiva richiesti dalla legge, oltre che di adeguatezz dalla misura applicata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre doverosamente premettere che il ricorso verte esclusivamente sulle esigenze cautelari e non mette in discussione la gravità indiziaria.
In ordine alle esigenze cautelari il Tribunale, nel ribaltare la decisione del Giudice per le indagini preliminari che aveva respinto la richiesta del Pubblico Ministero di avviamento del trattamento cautelare confermando la gravità indiziaria ma ritenendo che difettassero i presupposti della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione RAGIONE_SOCIALE condotte criminose, così testualmente si è espresso, evidenziando, peraltro, di aver tenuto conto dell’amplissimo lasso di tempo decorso dai fatti: «… risulta che COGNOME NOMENOME dopo le condotte di usura ed estorsione oggetto dell’imputazione provvisoria, ha commesso ulteriori reati, anche di natura mafiosa. Dal certificato del casellario giudiziale l’indagat risulta condannato più di recente per delitto di oltraggio a pubblico ufficial commesso a Bologna il 22/7/2022, a riprova della sua attuale e perdurante pericolosità sociale».
Inoltre, sempre il Tribunale ha sottolineato come l’odierno ricorrente risulta gravato da carichi pendenti per i reati di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, e 8 cod. pen. commessi nel 2007 e nel 2017 (con contestazioni nelle quali si segnala la permanenza attuale) oltre che per estorsione aggravata ex art. 416bis.1 permanente fino al dicembre 2016 e per violazioni della legge sugli stupefacenti (artt. 73, 74 e 80 D.P.R. n. 309/90, 416-bis.1 cod. pen.).
Infine, sempre il Tribunale ha rappresentato che oltre alle numerose sentenze divenute definitive per reati anche gravi, vi sono dunque precedenti e carichi pendenti per fatti commessi dall’odierno ricorrente successivamente a quelli per i quali si procede, fra i quali è stata evidenziata la più recente condanna a seguito di rito abbreviato alla pena di 16 anni di reclusione per il reato d partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso pluriaggravata, per il reato di estorsione commessa con metodo mafioso e, ancora, per il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravata anch’essa ex art. 416-bis.1 cod. pen.
Trattasi – osserva in conclusione il Tribunale – di carico pendente per il quale lo COGNOME risulta peraltro attinto e tuttora sottoposto a misura cautelare custodiale, che certamente caratterizza in termini di attualità le esigenze cautelari nascenti dalla ritenuta gravità indiziaria per i reati aggravati dal metodo mafioso per cui si procede, pur commessi in epoca alquanto lontana. Da tutto ciò ne deriva, sempre secondo il Tribunale, che la gravità dei reati in contestazione, unitamente alla pluralità dei fatti, anche della stessa specie, da parte di un soggetto risultat componente di un RAGIONE_SOCIALE ancora in attività, risultano dimostrativi della piena ed ancora attuale intraneità dell’odierno ricorrente alle dinamiche delinquenziali in oggetto.
Osserva l’odierno Collegio che nessun vizio di motivazione è rinvenibile nell’ordinanza impugnata che si presenta caratterizzata da congruità e logicità di contenuto.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione alcun potere di revisione RAGIONE_SOCIALE elementi materiali e fattuali RAGIONE_SOCIALE vicende indagate, né alcun potere di riconsiderazione RAGIONE_SOCIALE caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e RAGIONE_SOCIALE misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perci circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il tes di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità RAGIONE_SOCIALE argomentazioni rispetto al fi giustificativo del provvedimento.
Nel caso in esame, come detto, il Tribunale ha motivato la sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari in ragione della gravità dei fatti, aggravati anche dall’art. 416bis.1 cod. pen. e non ha ritenuto superata in punto di adeguatezza la presunzione relativa di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
In punto di diritto e con riferimento alla problematica legata al lasso temporale intercorso tra il tempo del commesso delitto e quello in cui è stata fatta la valutazione dalla permanenza della attualità e concretezza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari deve solo essere ricordato che il Tribunale ha fatto corretto uso del principio enunciato da questa Corte di legittimità e condiviso anche dall’odierno Collegio secondo il quale «La presunzione relativa di sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275,
comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un’attenuazione del giudizio di pericolosità)» (ex ceteris: Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766).
Quanto detto porta a ritenere la manifesta infondatezza del ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Così deciso il 25 giugno 2024.