Errore di Fatto nel Processo Penale: I Limiti del Ricorso Straordinario
Il concetto di errore di fatto rappresenta uno strumento processuale tanto specifico quanto delicato, la cui applicazione è rigorosamente circoscritta. Con l’ordinanza n. 26347/2024, la Corte di Cassazione torna a delineare con precisione i confini di questo istituto, chiarendo la netta distinzione tra un mero errore percettivo, emendabile tramite ricorso straordinario, e un errore di valutazione, che invece attiene al merito del giudizio e non può essere contestato con tale mezzo. Questa pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere i limiti dell’impugnazione contro le decisioni della stessa Suprema Corte.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da una condanna per concorso esterno in associazione di stampo mafioso, confermata in tutti i gradi di giudizio, inclusa la Corte di Cassazione. L’imputato, ritenendo che la Suprema Corte fosse incorsa in un errore nella valutazione degli atti processuali, ha proposto un ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis del codice di procedura penale. In particolare, sosteneva che la Corte avesse commesso un errore di fatto nel confermare la ricostruzione temporale della condotta illecita, protrattasi, secondo i giudici di merito, fino al 2006.
La Decisione della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. La Corte ha ribadito che il ricorso straordinario per errore di fatto non può essere utilizzato per rimettere in discussione l’attività valutativa del giudice di legittimità. Accogliere una simile prospettiva significherebbe trasformare uno strumento eccezionale in un ulteriore grado di giudizio, snaturandone la funzione.
Le Motivazioni: la Distinzione tra Errore di Fatto e di Giudizio
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione tra errore materiale, errore di fatto ed errore di giudizio. La Corte, richiamando consolidata giurisprudenza, ha precisato che:
* L’errore materiale è una divergenza tra la volontà del giudice, correttamente formatasi, e la sua rappresentazione grafica (es. un errore di battitura).
* L’errore di fatto, rilevante ai fini dell’art. 625-bis c.p.p., è una svista puramente percettiva sugli atti interni al giudizio di legittimità. Si verifica quando il giudice percepisce il contenuto di un atto in modo difforme dalla sua realtà oggettiva (es. leggere “Tizio” anziché “Caio”).
* L’errore di giudizio, invece, si ha quando la causa dell’errore non è una fuorviata percezione, ma un’errata valutazione o interpretazione degli atti processuali o delle norme giuridiche. Questo tipo di errore, anche se porta a un travisamento del fatto, non è censurabile con il ricorso straordinario.
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che la valutazione sulla durata della condotta illecita non costituiva una svista percettiva, ma un’operazione logico-valutativa basata sul ragionamento del giudice d’appello. Di conseguenza, contestare tale valutazione equivale a contestare il giudizio stesso, operazione preclusa in sede di ricorso straordinario.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce con fermezza la natura eccezionale del ricorso straordinario per errore di fatto. Questo strumento non offre una terza istanza di legittimità né consente di censurare il ragionamento giuridico della Cassazione. La sua funzione è limitata a correggere “sviste” o “equivoci” che non implicano alcuna attività valutativa. Per gli avvocati e gli operatori del diritto, questa pronuncia è un monito a utilizzare tale rimedio solo in presenza di un errore palese e oggettivamente riscontrabile dagli atti, evitando di riproporre censure sul merito della valutazione giuridica, che devono essere sollevate, nelle forme e nei limiti previsti, solo tramite i mezzi di impugnazione ordinari.
Cos’è un “errore di fatto” che giustifica un ricorso straordinario in Cassazione?
Secondo la Corte, un errore di fatto è una svista o un equivoco puramente percettivo che riguarda gli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Non deve implicare alcuna attività di valutazione o interpretazione.
Un errore di valutazione del giudice può essere considerato un errore di fatto?
No. La Corte chiarisce che gli errori di valutazione e di giudizio, anche se dovuti a una non corretta interpretazione degli atti processuali, non sono configurabili come errori di fatto. Essi attengono al merito della decisione e non possono essere contestati tramite ricorso straordinario.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26347 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
I
Rilevato che NOME COGNOME ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Prima sezione penale della Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricors ordinario proposto dall’imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che – in seguito a giudizio di rinvio – riteneva l’imputato responsabile concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrent denunzia l’errore percettivo nel quale sarebbe incorsa la Corte di Cassazione in ordine alla valutazione degli atti processuali con conseguente applicazione di una pena illegittima, è manifestamente infondato, atteso che il giudice di legittimit confermando la ricostruzione fattuale operata dal giudice di appello – il qual accertava che la condotta del COGNOME si fosse protratta fino al 2006 (ciò in base ragionamento che la stessa Corte di merito operava nel rigettare l’eccezione di prescrizione) – non poteva incorrere in errori percettivi;
d’altra parte – è il caso di rammentare – l’errore materiale e l’errore di fatto, in dall’art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avvers provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo – che è quello che si è ritenuto far valere nel c di specie col ricorso in scrutinio – in una svista o in un equivoco incidenti sugli interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all’area dell’errore di fatt sono, quindi, inoppugnabili – gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una no corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli err di diritto conseguenti all’inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanzi e processuali (cfr. per tutte, Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018 Rv. 273193 – 01) questa Corte ha, altresì, precisato nella motivazione della pronuncia Sez. U, Sentenza n. 16103, del 27/03/2002, Rv. 221283 – 01 che: 1) – qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e l decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) – sono estranei all’ambito di applicazione dell’istitut errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero supposta esistenza delle norme stesse o l’attribuzione ad esse di una inesatta portat anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli error percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere
anche se risoltisi in travisamento del fatto – soltanto nelle forme e nei limiti de impugnazioni ordinarie (conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, COGNOME, non massimata);
Letta la memoria difensiva con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso, i cu rilievi nulla aggiungono ai fini di una diversa valutazione di quanto esposto in ricors Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso/il 13 giugno 2024 Il consi liere estensore
Il Presidente