Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13971 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13971 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso straordinario proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, con NOMEzione delle spese come da nota allegata;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso, con NOMEzione delle spese come da nota allegata.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. n. 30982/2023 del 07/06/2023 della Corte di cassazione. Con questa decisione, la
Sesta Sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal medesimo COGNOME avverso la sentenza emessa il 19 settembre 2022 dalla Corte di appello di Milano, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il delitto di calunnia.
Deduce il ricorrente che la sentenza di legittimità, per quanto attiene alla valutazione del secondo motivo di ricorso, si fonda su un errore di percezione, essendosi equivocato sul contenuto dell’atto di impugnazione. Lungi dal sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, il suddetto secondo motivo sarebbe stato in effetti diretto ad evidenziare come la convinzione della colpevolezza degli accusati derivasse da materiale documentale.
È stata in limine trasmessa memoria difensiva, sottoscritta soltanto dalla parte personalmente.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile alle impugnazioni proposte sino al 15 gennaio 2024, in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso straordinario è inammissibile.
Per pacifica giurisprudenza, che il Collegio condivide appieno e ribadisce, l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità suscettibile di tutela ai dell’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e tale da incidere sul processo formativo della volontà, viziato dalla inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. È opportuno precisare che, qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì – se del caso – di giudizio (Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022, COGNOME, Rv. 283667; Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, COGNOME, Rv. 282384; Sez. 3, n. 10417 del 25/02/2020, COGNOME, Rv. 279065; Sez. 1, n. 50489 del 17/10/2019, Corradini, Rv. 277453).
Tanto premesso, appare evidente l’insussistenza, nel caso di specie, di qualsivoglia errore di percezione o di fatto, nei termini intesi dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice. Il ricorso straordinario di NOME COGNOME, a fronte della apparente ampiezza di argomenti e del richiamo all’errore percettivo, postula in effetti che la Corte di cassazione sia incorsa in vizi – peraltro del tut insussistenti in concreto – di natura evidentemente ed esclusivamente valutativa
e si limita a invocare in questa sede, per l’ennesima volta, una rilettur piattaforma probatoria, in maniera affatto incongrua rispetto al perim valutativo del giudice di legittimità e ancora di più al carattere straordin rimedio processuale esperito.
La motivazione della sentenza n. 30982/2023, infatti, ritiene che, so l’abito del vizio di motivazione e del travisamento della prova, il secondo m del ricorso fosse diretto, a fronte di una motivazione della pronuncia impug priva di vizi logico-giuridici, a una nuova ponderazione delle emergen processuali (tracciatura e autenticità delle missive, attendibilità della offesa, fatti precedenti alle condotte oggetto di contestazione). Nonostan evidente natura valutativa di tali conclusioni (peraltro ineccepibili), nel straordinario, reiterando le argomentazioni in punto di merito disattese nel giu ordinario, si insiste ancora per una diversa ricostruzione della vicenda, per q attiene alla sussistenza del dolo di calunnia.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condann pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una so in favore della Cassa delle ammende, da NOMErsi equitativamente, valuta profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 1 nella misura indicata in dispositivo.
Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spes assistenza e rappresentanza sostenute dalle parti civili costituite nel p grado di giudizio, NOMEte come in dispositivo, in relazione all’attività svo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende, nonché alle spese sostenute da COGNOME NOME NOME NOME in compless euro tremilaseicentottantasei,00 oltre accessori di legge e da COGNOME NOME NOME in complessivi euro tremilaseicentottantasei,00 oltre accessori di legg
Così deciso il 21 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presid nte