Erronea Qualificazione del Fatto: i Rigidi Limiti al Ricorso dopo il Patteggiamento
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come patteggiamento, rappresenta una delle vie principali per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono molto limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui confini del ricorso basato sulla presunta erronea qualificazione del fatto, confermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro la Sentenza di Patteggiamento
Due imputati, dopo aver concordato la pena con il Pubblico Ministero ed aver ottenuto la ratifica da parte del Giudice per le Indagini Preliminari, decidevano di presentare ricorso per cassazione. Il motivo comune a entrambi era la contestazione della qualificazione giuridica del fatto così come cristallizzata nella sentenza di patteggiamento. Essi sostenevano, in sostanza, che il reato per cui erano stati condannati avrebbe dovuto essere inquadrato in una fattispecie meno grave o differente.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità per Genericità
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda sull’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che disciplina specificamente i motivi di ricorso avverso le sentenze di patteggiamento. Secondo i giudici supremi, il gravame proposto dai ricorrenti era ‘totalmente generico’ e, pertanto, non superava il vaglio di ammissibilità previsto dalla legge e dalla giurisprudenza.
Le Motivazioni: L’Erronea Qualificazione del Fatto e l’Errore Manifesto
Il cuore della pronuncia risiede nella rigorosa interpretazione dei limiti al ricorso per erronea qualificazione del fatto. La Corte ha ribadito che la possibilità di contestare in Cassazione la qualificazione giuridica data al reato in una sentenza di patteggiamento è circoscritta a ipotesi eccezionali. Non basta un semplice dissenso sull’inquadramento giuridico, ma è necessario che emerga un ‘errore manifesto’.
La giurisprudenza citata nell’ordinanza (tra cui Cass. n. 15553/2018 e n. 23150/2019) chiarisce che tale errore deve essere immediatamente percepibile, palese ed evidente dalla semplice lettura del provvedimento impugnato, senza necessità di complesse analisi o valutazioni di merito. In altre parole, la qualificazione data dal giudice deve risultare ‘palesemente eccentrica’ rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione. La verifica che la Corte è chiamata a compiere è limitata esclusivamente al confronto tra l’imputazione, la succinta motivazione della sentenza e i motivi di ricorso.
Nel caso di specie, i ricorsi non evidenziavano un errore di tale macroscopica natura, limitandosi a una critica generica che avrebbe richiesto una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità e, a maggior ragione, nel contesto di un patteggiamento. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ‘de plano’, ovvero senza la celebrazione di un’udienza, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza conferma che la strada per impugnare una sentenza di patteggiamento è estremamente stretta. Per la difesa, ciò significa che la scelta di accedere a tale rito deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché le possibilità di correggere eventuali errori in fase di impugnazione sono minime. L’eventuale ricorso per erronea qualificazione del fatto deve essere supportato da argomentazioni che dimostrino in modo inequivocabile e immediato la palese anomalia della qualificazione giuridica adottata, quasi come un errore ‘ictu oculi’ (visibile a colpo d’occhio), senza poter contare su una nuova analisi delle prove o delle circostanze fattuali.
È sempre possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione del fatto?
No, non è sempre possibile. La legge e la giurisprudenza limitano questa possibilità ai soli casi di ‘errore manifesto’, cioè un errore che sia palesemente ed immediatamente evidente dalla lettura della sentenza e del capo di imputazione, senza bisogno di ulteriori indagini.
Cosa si intende per ‘errore manifesto’ nella qualificazione giuridica?
Per ‘errore manifesto’ si intende una qualificazione giuridica che risulta ‘palesemente eccentrica’ rispetto alla descrizione del fatto contenuta nel capo di imputazione. Deve trattarsi di un errore macroscopico e non di una diversa interpretazione giuridica opinabile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso giudicato generico?
Se il ricorso viene ritenuto generico, cioè privo di argomentazioni specifiche che evidenzino un errore manifesto, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24416 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 24416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2024 del GIP TRIBUNALE di NOVARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
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N. 16505/24 EDELLOUFI + 1
OSSERVA
Ritenuto che è inammissibile il motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo la giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugNOME» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto totalmente generico.
In particolare, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME Jarnal, Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, ciascuno, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
C GLYPH Così deciso il 27/05/2024