Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32750 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32750 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da RAGIONE_SOCIALE, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione.
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Errata e/o mancata applicazione della legge penale e processuale penale; errata e/o mancata applicazione dell’art. 192 cod. pen.; insussistenza del reato ascritto; carenza di prova certa in orine all’ascrivibilità del reato all’imputata; motivazione carente, errata, illogica e contraddittoria. 2. Errata e/o mancata applicazione della legge penale e processuale penale; mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; mancata e/o erronea applicazione degli artt. 163 e 133 cod. pen.; motivazione carente, errata, illogica e contraddittoria; 3. Richiesta di applicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che, in caso di c.d. “doppia conforme” affermazione di responsabilità, in base a giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte, la sentenza di primo grado e quella di appello formano un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrandosi vicendevolmente (Sez. 1, 22/11/1993, dep. 4/2/1994, n. 1309, COGNOME, Rv. 197250; Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, COGNOME, Riv. 197497; Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto, Riv. 198487; Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino, Rv. 209145; Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079).
Considerato che le sentenze di merito sono assistite da conferente apparato argomentativo a sostegno dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputata, profilo contestato dalla difesa nel ricorso.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di doglianza, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la motivazione non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., fondando la valutazione prognostica negativa sull’esistenza di un precedente di natura specifica e sulla reiterazione delle condotte che hanno connotato i fatti oggetto del presente giudizio (si veda quanto argomentato a pag. 6 della sentenza impugnata:”Ia condotta furtiva è continuata, essendo almeno due gli episodi provati a carico dell’imputata, indicativi della tendenza della prevenuta ad approfittarsi di circostanze propizie per commettere dei furti, come le condizioni di minorata difesa di una persona anziana; il che porta a qualificare i fatti tutt’altro che di minima gravità”).
Considerato che la giustificazione posta a fondamento del decisum si appalesa scevra da aporie logiche e rispettosa dei principi stabiliti in questa sede (Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, COGNOME, Rv. 246184; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, COGNOME, Rv. 246250; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, COGNOME, Rv. 195225).
Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la richiesta è destituita di fondamento in quanto l’invocata causa di non punibilità non è applicabile nel caso di specie in ragione della cornice edittale del furto in abitazione, né nella formulazione antecedente la riforma Cartabia, né in quella successiva per superamento dei limiti edittali minimi
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Pre ÌdZ te