Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24347 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24347 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nato a Barletta il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato ad Albenga il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 01-06-2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letto il ricorso incidentale dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare l’impugnazione del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 giugno 2023, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza dell’8 marzo 2022, con cui il Tribunale di Rimini aveva assolto NOME COGNOME e NOME COGNOME, perché il fatto non sussiste, dai reati di cui agli art. 56-629 cod. pen. (capo A, contestato a entrambi) e 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo B, contestato al solo COGNOME); fatti asseritamente commessi in Cattolica, tra il marzo e il luglio 2020.
Avverso la sentenza della Corte di appello felsinea, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna, sollevando un unico motivo, con cui si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione: si rappresenta al riguardo che, in primo grado, gli imputati sono stati assolti dai reati loro ascritti perché non ha avuto luogo l’escussione del teste di accusa NOME COGNOME, prova decisiva che era stata ammessa dal Tribunale e non è mai stata formalmente revocata. Per due volte, era stato disposto l’accompagnamento coattivo del teste, che tuttavia non si è mai recato a deporre, per cui era stata chiesta, ai sensi dell’art. 512 cod.
proc. pen., l’acquisizione della denuncia e delle sommarie informazioni del teste. Tale richiesta non è stata tuttavia accolta dal Tribunale, con decisione condivisa dalla Corte di appello, sebbene il teste, lungi dall’essere irreperibile, si fosse allontanato dalla sua abituale residenza rendendosi irraggiungibile, così da non consentire la sua audizione, che sarebbe stata possibile se vi fosse stata maggiore attenzione nella fase esecutiva degli accompagnamenti coattivi. I giudici di merito avrebbero dovuto esperire ogni sforzo per escutere il teste, tanto più che, proprio in base alle decisive dichiarazioni di COGNOME, gli imputati
sono stati arrestati e sottoposti per lungo tempo a misure cautelari.
Con ricorso incidentale del 16 giugno 2023, il difensore di NOME ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso, evidenziando che, per effetto della previsione di cui all’art. 608, comma 1 bis, cod. proc. pen., il P.M. non può proporre ricorso per cassazione, in caso di doppia conforme assolutoria, per vizio di motivazione, come avvenuto nel caso di specie. Quanto alla mancata assunzione di una prova decisiva, si rileva che la revoca dell’ammissione di un teste può essere anche implicita e che, comunque, nel caso di specie legittimamente non si è proceduto all’esame di COGNOME, che si è liberamente sottratto l’esame, pur essendo stato regolarmente citato, per cui è stato correttamente applicato l’art. 526, comma 1 bis, cod. proc. pen., che, a sua volta, si salda con il principio sancito dall’art. 111, comma 4, seconda parte, Cost., secondo cui la colpevolezza dell’imputato non può essere desunta sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato e del suo difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile.
In via preliminare, occorre richiamare la previsione di cui all’art. 608, comma 1 bis, cod. proc. pen., comma introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (art. 1, comma 69), secondo cui, se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606 del codice di rito. Dunque, per effetto della riforma del 2017, in caso di cd. doppia conforme assolutoria, non possono essere dedotti con il ricorso per cassazione né la mancata assunzione di una prova decisiva (lettera d), né il vizio di motivazione di cui all’art. 606 lettera e) cod. proc. pen.
Da ciò consegue che l’impugnazione del Procuratore generale, riferita a una doppia conforme assolutoria, non può essere considerata ammissibile, atteso che la stessa verte sia sulla mancata assunzione di una prova decisa (lett. d), sia sulla mancanza e manifesta illogicità della motivazione (lett. e), essendo state dunque articolate doglianze che, come detto, non sono deducibili in questa sede. Di qui l’inammissibilità del ricorso del Procuratore generale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 21/02/2024