Un imprenditore, titolare di una cava, durante i lavori di scavo rinviene rifiuti precedentemente interrati da terzi. Anziché bonificare l'area e avvisare le autorità, sposta e accumula i rifiuti in un'altra zona del sito. Condannato per gestione illecita rifiuti nei primi due gradi di giudizio, ricorre in Cassazione. La Suprema Corte respinge le sue difese nel merito, chiarendo che anche chi sposta rifiuti altrui compie un'attività di gestione sanzionabile. Tuttavia, accoglie il motivo relativo all'errata applicazione di una pena congiunta (arresto e multa) invece che alternativa (arresto o multa). Nonostante ciò, la Corte dichiara l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione e annulla la sentenza di condanna senza rinvio.
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