La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per resistenza a pubblico ufficiale, il quale chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). La Corte ha ribadito che la valutazione sulla tenuità non è automatica, ma richiede un'analisi complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso, incluse le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo, conformemente all'art. 133 c.p. Poiché la corte d'appello aveva già svolto correttamente tale valutazione, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
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